ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12705

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 599 del 31/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CRIVELLARI DIEGO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2016
MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2016
MURER DELIA PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2016
NARDUOLO GIULIA PARTITO DEMOCRATICO 31/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 31/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12705
presentato da
CRIVELLARI Diego
testo di
Giovedì 31 marzo 2016, seduta n. 599

   CRIVELLARI, ROSTELLATO, MOGNATO, MURER e NARDUOLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   esiste un centro culturale islamico nella città di Adria (RO), con sede in un capannone industriale privato tra la località Curicchi e il centro cittadino e tale spazio è gestito dall'Associazione Fraternita, che gestisce un'analoga struttura anche nel vicino comune di Cavarzere (VE);
   l'amministrazione locale di Adria (RO) per voce del suo assessore alla sicurezza, Giorgio D'Angelo, come pubblicamente apparso sugli organi di stampa locali, ha manifestato l'intenzione di eseguire «veri e propri blitz nel centro culturale islamico» presente in città;
   lo stesso ha poi confermato l'intenzione asserendo che «manderemo i nostri uomini per capire cosa avviene in quello spazio, cosa si dice durante le funzioni, e soprattutto in che lingua si tengono le prediche», dichiarando inoltre di credere personalmente che in tale centro «dovrebbero parlare nella nostra lingua»;
   l'intento asserito da parte dell'amministrazione locale è quello di utilizzare l'impiego del personale del comando di polizia locale;
   l'amministrazione comunale ha il dovere fino in fondo e l'obbligo, morale e giuridico, di verificare che tutto ciò che avviene sul suo territorio sia conforme alle leggi, con l'utilizzo delle operazioni di controllo della polizia municipale e qualora lo ritenga anche di altre forze di polizia;
   gli enti locali dovrebbero perseguire politiche di integrazione tra le varie forme di espressione religiosa;
   l'articolo 19 della Costituzione italiana recita che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»;
   tutti, ovvero tutti gli esseri umani che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato italiano hanno diritto a beneficiare di quanto previsto dall'articolo 19 e ciò significa che sono costituzionalmente vietati i limiti posti all'esercizio di tale diritto, salvo che si tratti di riti contrari al buon costume;
   il diritto di professare la propria fede religiosa è dunque parte dei diritti fondamentali di cittadini e di migranti, nonché di coloro che anche temporaneamente si trovano nel territorio dello Stato italiano;
   l'esercizio del culto deve poter avvenire in forma individuale ed anche in forma associata;
   l'esercizio del culto in forma associata rinvia a quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della stessa Costituzione;
   l'esercizio del culto è imprescindibile dal diritto di farne propaganda e quindi viene così garantito il diritto di proselitismo;
   l'articolo 19 stabilisce che l'ordinamento è pluralista in materia religiosa e che questa scelta non dipende dalla reciprocità applicata da altri ordinamenti o Paesi, ma è una scelta unilaterale della Costituzione italiana e, pertanto, ogni confessione religiosa svolge liberamente la sua attività nel territorio dello Stato;
   esercitare il culto in privato o in pubblico significa riconoscere uno spazio pubblico alla religione e per esercitare il culto le confessioni e i credenti devono poter disporre di spazi idonei a svolgere tale attività da che ne deriva l'obbligo per lo Stato non solo di consentire ma anche di facilitare la disponibilità di edifici di culto, in quanto in essi si esercita un'attività delle formazioni sociali a carattere religioso;
   nell'ordinamento italiano il diritto di disporre di edifici di culto è indipendente dall'aver stipulato un'intesa con lo Stato ma discende direttamente dall'articolo 19 della Costituzione che assicura a tutti – cittadini e stranieri – il diritto di celebrare il proprio culto;
   pertanto gli enti territoriali o locali devono o dovrebbero prevedere nei piani regolatori aree destinate alla costruzione di edifici di culto quali opere di urbanizzazione secondaria e agevolare i finanziamenti per la costruzione (articolo 12 della legge n. 10 del 1997);
   il diritto di costruire un edificio di culto non può essere sottoposto a referendum e le leggi regionali disciplinano la materia sempre in conformità alla Costituzione;
   la libertà religiosa è una caratteristica fondante del nostro ordinamento e pertanto non è negoziabile;
   le limitazioni di tale libertà costituiscono un vulnus ai princìpi supremi dell'ordinamento costituzionale;
   questa garanzia di libertà non può essere condizionata dal mancato rispetto di essa da parte di altri ordinamenti;
   lo Stato italiano è uno stato laico e, pertanto, non ha una religione ufficiale e da ciò costituzionalmente ne consegue che esso non può richiedere ad altri Stati la reciprocità;
   l'articolo 19 della Costituzione, nel combinato disposto con gli articoli 2, 3 e 21 della medesima Costituzione assicura la libertà di coscienza e la libertà di non credere e dove non arrivano a tutela dei diritti dell'uomo e del cittadino le citate previsioni costituzionali arriva il diritto di privacy –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere a garanzia della libera espressione di culto e delle libertà individuali dei cittadini o di chi a vario titolo è presente sul territorio italiano. (4-12705)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

liberta' di religione

religione

diritti umani