ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12679

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 598 del 30/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: PESCO DANIELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 30/03/2016
ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE 30/03/2016
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 30/03/2016
LOMBARDI ROBERTA MOVIMENTO 5 STELLE 30/03/2016
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 30/03/2016
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 30/03/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 30/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 30/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12679
presentato da
PESCO Daniele
testo di
Mercoledì 30 marzo 2016, seduta n. 598

   PESCO, VILLAROSA, ALBERTI, RUOCCO, LOMBARDI, TRIPIEDI, COMINARDI e DALL'OSSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   l'11 febbraio 2016, la Conafi Prestitò spa – società quotata iscritta, come intermediario finanziario, all'elenco generale, ex articolo 106, e nell'elenco speciale, ex articolo 107 del TUB – ha diffuso un comunicato secondo cui, in pari data, era stato nominato, quale presidente del consiglio di amministrazione, il dottor Gaetano Caputi;
   come noto il dottor Caputi ha ricoperto la carica di direttore generale della Consob sino all'atto delle sue dimissioni anticipate avvenute con decorrenza 12 gennaio 2015;
   in base a quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, «I componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Commissione nazionale per le società e la borsa, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi due anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto»;
   ancora, la legge istitutiva della Consob (articolo 2, comma 4 della legge n. 216 del 1974) dispone che «Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni»;
   dal combinato disposto delle due norme ne discende che, il direttore generale della Consob sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici della Consob (coordinandoli) e quindi è responsabile dell'attività sia degli uffici di supporto che di quelli cui sono attribuiti compiti di vigilanza. A detta degli interroganti, pare incontrovertibile che si rientri in pieno nelle limitazioni previste dalla legge 114 del 2014;
   ne consegue che, la società la Conafi Prestitò spa non avrebbe potuto, legittimamente, nominare il dottor Caputi, essendo trascorso poco più di un anno dalla sua fuoriuscita dalla Consob, quale presidente del consiglio di amministrazione, e che tale nomina è nulla;
   ciò che sorprenderebbe gli interroganti è che la Consob del presidente Vegas, cui spetta la vigilanza sulle società quotate, non abbia avuto nulla a che dire rispetto a questa nomina. In realtà si tratta solo dell'ennesima dimostrazione di quello che appare agli interroganti quantomeno un rapporto scarsamente trasparente che da tempo lega il presidente Vegas e il dottor Caputi e che ha portato la procura di Roma ad indagare, nell'ambito di diverse e più ampie ipotesi di mala gestione addebitabili a carico del presidente Vegas, sulle irregolarità che hanno caratterizzato l'assunzione, a chiamata diretta, del dottor Caputi in Consob;
   infatti, l'articolo 2, comma 6, della legge n. 216 del 1974, istitutiva della Consob, pone una chiara e assoluta incompatibilità per il personale della Consob con ogni altro impiego, incarico o attività («Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali»). Questa norma, di rango primario, è poi ulteriormente specificata dal regolamento del personale della Consob che, all'articolo 20, comma 1, dispone «Al personale è fatto divieto [...] e) di svolgere comunque attività lavorativa subordinata od autonoma, sia pure occasionalmente ovvero in periodi nei quali non presti effettivo servizio [...]»;
   come si vede, dal quadro normativo emerge un divieto assoluto volto ad eliminare, alla radice, possibili situazioni di conflitto di interessi e ad assicurare il dovuto impegno del dipendente, in termini sia qualitativi che quantitativi, anche in considerazione dell'importanza e delicatezza dell'attività lavorativa svolta. Del resto, proprio per questa ragione, l'attività lavorativa in Consob è adeguatamente retribuita, con il riferimento da parte della stessa legge istitutiva all'applicazione del contratto di Banca d'Italia;
   è bene ricordare che tale divieto è stato vanificato, a giudizio degli interroganti, dal comportamento del presidente Vegas e del dottor Caputi all'atto dell'assunzione di quest'ultimo in Consob. Infatti, come lo stesso presidente Vegas ha dichiarato in occasione di audizioni parlamentari, egli ben conosceva i (numerosi) altri incarichi del dottor Caputi. Incarichi che andavano dall'essere componente del consiglio di amministrazione della Difesa servizi spa, membro della Commissione consultiva per le infrazioni in materia valutaria e di lotta al riciclaggio, socio delle società di consulenza ad ampio spettro GECO s.r.l., GE.CO.RE. s.r.l. e GLM professore della Scuola superiore di economia e finanze e componente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
   ciò non di meno, il presidente Vegas ha proceduto alla sua assunzione e, quando tali altri incarichi sono stati via via evidenziati dalla stampa, si è limitato secondo gli interroganti, ad assistere passivamente, alle conseguenti dimissioni del dottor Caputi da tali incarichi che, con tale frettoloso ancorché tardivo comportamento, null'altro ha fatto, secondo gli interroganti, che confermare l'illegittimità della posizioni ricoperta;
   l'attuale violazione del divieto di intrattenere, per almeno due anni dalle dimissioni dalla Consob, rapporti con soggetti vigilati, null'altro è che la conferma di quella che agli interroganti appare la scarsa propensione del dottor Caputi al rispetto dei vincoli che il legislatore pone agli altri comuni cittadini, l'inadeguatezza del presidente Vegas a esercitare poteri e controlli, sia che si tratti dell'attività di vigilanza dell'istituto che dirige, sia che si parli della gestione interna o del personale dello stesso –:
   se il Governo non ritenga che una tale violazione delle norme implichi la necessità di prendere atto che il presidente Vegas non sia adatto a ricoprire il ruolo di presidente della Consob e che debbano essere assunte le iniziative di competenza per la revoca dell'incarico di chi, secondo gli interroganti, con la sua gestione personalistica ne ha screditato la reputazione difendendo le sue scelte anche contro l'evidenza. (4-12679)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

amministrazione del personale

potere di nomina

sicurezza e sorveglianza