ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12658

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Trasformazioni
Trasformato il 08/03/2017 in 5/10767
Firmatari
Primo firmatario: NUTI RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI BENEDETTO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2016
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2016
LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 25/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25/03/2016
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/03/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 18/04/2016
Stato iter:
08/03/2017
Fasi iter:

SOLLECITO IL 30/05/2016

SOLLECITO IL 28/07/2016

SOLLECITO IL 16/09/2016

SOLLECITO IL 10/11/2016

SOLLECITO IL 14/02/2017

TRASFORMA IL 08/03/2017

TRASFORMATO IL 08/03/2017

CONCLUSO IL 08/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12658
presentato da
NUTI Riccardo
testo di
Martedì 29 marzo 2016, seduta n. 597

   NUTI, DI BENEDETTO, DI VITA, LUPO e MANNINO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   il comune di Palermo possiede il 100 per cento della società AMG Energia s.p.a.;
   tale società, come ben evidenziato nella deliberazione n. 53 del 17 aprile 2012 del commissario straordinario con poteri della giunta comunale di Palermo, esercita contemporaneamente attività riconducibili sia a servizi pubblici locali a rilevanza economica sia servizi strumentali;
   in particolare, emergerebbe che la società AMG Energia s.p.a. eserciterebbe i servizi pubblici locali a rilevanza economica di gestione del servizio di distribuzione e vendita del metano a mezzo rete e di gestione del servizio di illuminazione pubblica della città di Palermo e di Controllo impianti termici e, al contempo, i servizi strumentali di gestione del servizio energia e di energy auditing;
   come opportunamente riportato all'interno della citata deliberazione, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, «per le società che oltre ai servizi pubblici locali a rilevanza economica svolgono anche “attività strumentali”, queste ultime dovranno essere disgiunte e, a tal fine, l'amministrazione potrà scegliere di: a) scorporarle al fine della messa in liquidazione dei relativi rami d'azienda; b) affidare a terzi le medesime attività, mediante appalti pubblici; c) in via del tutto residuale, costituire una nuova società “strumentale” partecipata dal comune [...]»;
   ciò è confermato da quanto previsto al secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge n. 248 del 2006, che impone che gli enti locali prevedano per le società strumentali un oggetto sociale esclusivo;
   l'impossibilità per una società di esercitare contemporaneamente servizi pubblici locali e strumentali è stata ribadita dalla Corte dei conti, in particolare dalla deliberazione n. 517/2011/Par del 17 ottobre 2011 emanato dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia, che testualmente stabilisce, tra l'altro, che «il legislatore ha dettato regole precise e differenziate per la gestione delle varie funzioni ed attività, stabilendo, altresì, specifiche incompatibilità fra la gestione di attività strumentali che vedono quale destinatario ed interlocutore l'ente locale e le attività a rilevanza economica che presentano un'incidenza sul mercato, sia pure locale»;
   ancora tramite la deliberazione n. 074/2012/PAR del 17 gennaio 2012 emanata dalla sezione regionale di controllo per il Veneto, testualmente si stabilisce, tra l'altro, che «I soci che detengono partecipazioni in società alle quali siano state affidate contemporaneamente attività riconducibili a servizi strumentali ed attività riconducibili a servizi pubblici locali a rilevanza economica se non hanno ancora provveduto ad eliminare l'anomalia, debbono provvedere alla loro liquidazione, anche per evitare di incorrere nelle specifiche violazioni previste dallo stesso articolo 13 della legge n. 248/2006, che sanziona con la nullità i contratti relativi ai servizi strumentali gestiti impropriamente da una società affidataria»;
   inoltre, la netta separazione tra società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica e società che gestiscono servizi strumentali è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza e dalla normativa europea in materia di concorrenza;
   il medesimo decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 13, comma 3, più volte modificato, imponeva agli enti locali il termine di 42 mesi per conformarsi alle previsioni normative, termine scaduto il 4 gennaio 2010, molto prima della deliberazione del 17 aprile 2012 sopra richiamata, e imponeva, quale sanzione, la nullità di contratti siglati in forma non conforme alle norme ivi contenute;
   ad oggi non risulta che l'ente comune di Palermo abbia provveduto entro i termini sopra descritti a conformarsi agli obblighi di legge;
   inoltre, l'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce che «Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»;
   tuttavia, da quanto è stato constatato dagli interroganti all'interno della sezione trasparenza del sito web del comune di Palermo, nella parte dedicata alle relazioni ex articolo 34 decreto-legge n. 179 del 2012, non risulta pubblicata alcuna relazione della AMG, così come di numerose altre società partecipate dall'ente comune di Palermo;
   inoltre, la società AMG Energia s.p.a., oltre a svolgere i sopra citati servizi strumentali e servizi pubblici locali a rilevanza economica per il comune di Palermo, ad avviso degli interroganti con modalità di dubbia legittimità, risulta essere affidataria di lavori per altri enti pubblici; in particolare, risulta essere affidataria dell'attività di realizzazione, gestione e manutenzione di impianti fotovoltaici per l'Aeroporto Falcone-Borsellino, con evidenti profili di criticità rispetto ai divieti imposti dal citato articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 in materia di concorrenza;
   oltre alla società AMG Energia s.p.a., nella citata deliberazione n. 53 del 17 aprile 2012, si fa riferimento anche alla società AMIA s.p.a., la quale esercitava servizio pubblico locale a rilevanza economica di servizio di gestione ed igiene ambientali e il servizio strumentale di servizio di manutenzione stradale: ad oggi la società AMIA s.p.a. risulta essere fallita e le sue attività cedute alla società di nuova costituzione RAP s.p.a. che attualmente svolge entrambe le sopra elencate attività;
   il contratto di servizio della società RAP s.p.a. è stato approvato nel 2014 con alcune piccole modifiche rispetto al precedente contratto di servizio in essere tra comune di Palermo e AMIA s.p.a., che comunque le consentono di continuare ad esercitare contemporaneamente il servizio di gestione ed igiene ambientali e il servizio di manutenzione stradale: nello specifico le è stato confermato il servizio di manutenzione stradale, con modalità di dubbia legittimità secondo gli interroganti, classificandolo come «un sistema integrale di interventi sulla viabilità cittadina» che comprende anche gli interventi dopo i sinistri stradali –:
   se non intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per attivare iniziative ispettive, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica presso la ragioneria generale dello Stato e dell'ispettorato per la funzione pubblica presso il dipartimento per la funzione pubblica, al fine di verificare la regolarità della situazione amministrativo-contabile presso l'ente comune di Palermo. (4-12658)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di prestazione di servizi

prestazione di servizi

servizio