ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12654

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIRACI' NICOLA
Gruppo: MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI
Data firma: 24/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FUCCI BENEDETTO FRANCESCO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 24/03/2016
MARTI ROBERTO MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 24/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 24/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 15/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12654
presentato da
CIRACÌ Nicola
testo di
Martedì 29 marzo 2016, seduta n. 597

   CIRACÌ, FUCCI e MARTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 334, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007) sostituiva il comma 2 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (cosiddetto TUIR), in materia di «Determinazione del reddito di lavoro autonomo» (artigiani e professionisti), nei seguenti termini:
   «2. Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi»;
   il comma 335 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 precisava tuttavia quanto segue:
  «335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 12 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo»;
   di conseguenza, per gli immobili acquistati e per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 risultava ammessa per artigiani e professionisti la deduzione degli ammortamenti e dei canoni locazione finanziaria, nella misura prevista. Tale possibilità restava quindi esclusa per i contratti stipulati dopo il 1o gennaio 2010;
   con l'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (stabilità 2014), l'articolo 54, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 è stato modificato nei termini:
  «Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: “e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili” sono sostituite dalle seguenti: “; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni”»;
   il successivo comma 163 precisava quanto segue:
  «163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
   le riportate disposizioni della legge di stabilità 2014 hanno indotto gli operatori a ritenere ormai superate le limitazioni, anche temporali, stabilite dall'articolo 1, comma 335, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, consentendo ad artigiani e professionisti la piena deduzione dei canoni di locazione finanziaria relativa ad immobili per contratti stipulati dopo il 1o gennaio 2014. Residuano tuttavia dubbi interpretativi circa l'applicazione delle cennate deduzioni anche ai contratti di acquisto di immobili, che l'Agenzia delle entrate ha sempre sostanzialmente equiparato ai contratti di locazione finanziaria di immobili, e che lo stesso legislatore, con l'articolo 1, commi 334 e 335, della legge n. 296 del 2006 accomunava nella medesima disciplina sostanziale –:
   se le suddette agevolazioni fiscali si applichino anche ai contratti di acquisto di immobili stipulati dopo il 1o gennaio 2014, indicando, in caso contrario, le diverse posizioni e le relative ragioni, al fine di superare ogni dubbio interpretativo ed applicativo, e restituire organicità e sistematicità al quadro normativo di riferimento, anche incoraggiando gli investimenti da parte degli interessati in un settore in grave crisi. (4-12654)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

imposta diretta

locazione con opzione d'acquisto

contratto