ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12642

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 597 del 29/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: MELILLA GIANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 24/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 24/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12642
presentato da
MELILLA Gianni
testo di
Martedì 29 marzo 2016, seduta n. 597

   MELILLA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la vicenda del personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) già dipendente dagli enti locali e che a decorrere dal 1o gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato-comparto scuola, ha dato luogo a un grave conflitto istituzionale tra Stato italiano e Corte di giustizia dell'Unione europea;
   con le sentenze prima della Corte europea dei diritti dell'uomo e poi della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Italia è stata condannata dall'Europa. La Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea il 6 settembre 2011 ha censurato il comportamento dello Stato italiano sotto il profilo della violazione della direttiva del Consiglio del 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, la quale vieta agli Stati di peggiorare il trattamento retributivo dei propri dipendenti trasferendo il personale senza riconoscere l'anzianità maturata presso l'amministrazione cedente. La Corte di Lussemburgo ha infatti rimarcato che l'assoluta equivalenza tra compiti svolti dal personale ATA degli enti locali e quelli del personale ATA in forza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca consente allo Stato italiano di qualificare l'anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale ATA in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del Ministero;
   l'interpretazione dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, introdotta dalla legge finanziaria n. 266 del 2005, dopo 6 anni del trasferimento del personale, quando la Corte di Cassazione aveva già riconosciuto i diritti del personale ATA connessi all'anzianità maturata alle dipendenze degli enti locali e il suo orientamento era ben consolidato, deve essere disapplicata in quanto finalizzata ad espropriare i lavoratori ATA del loro diritto al mantenimento dell'anzianità maturata, in aperta e ricercata violazione delle garanzie di un equo processo e di legalità, sancite dall'articolo 6 della CEDU e recepite dall'articolo 47 della Carta di Nizza come evidenziato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza Agrati del 7 giugno 2011;
   è necessario risolvere questo contenzioso seriale ed evitare un ulteriore ingente danno alle casse dello Stato, perché è un problema che riguarda migliaia di persone ATA/ITP, ex enti locali in tutta Italia. La Corte di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano a risarcire i 124 lavoratori ATA ex EE.LL, che non hanno accettato lo «scippo» di anzianità e indennità accessorie ratificato da CGIL-CISL-UIL-SNALS, Governi di centro-destra/centro-sinistra, con somme consistenti individuali, indicate dalla sentenza, che complessivamente ammontano a quasi un milione e ottocentomila euro (anche oltre gli 82 mila euro per dipendente) –:
   se non intenda assumere iniziative per dare piena attuazione a quanto previsto dalle citate sentenze della Corte di Strasburgo e della Corte di Lussemburgo sulla base dei principi di «parità delle armi», di legalità, nonché più in generale di un «equo processo», sanciti dall'articolo 6 della CEDU, considerato che tali sentenze hanno sancito il divieto dello Stato italiano di intervenire con norme interpretative nelle cause in cui è parte per porre rimedio alle azioni giudiziarie intraprese con successo nei confronti dello Stato medesimo. (4-12642)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

relazioni diplomatiche

interpretazione del diritto

Corte europea dei diritti dell'uomo