ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12602

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 595 del 22/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: TARTAGLIONE ASSUNTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
CAPELLI ROBERTO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 22/03/2016
CARLONI ANNA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
CENSORE BRUNO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
CIRACI' NICOLA MISTO-CONSERVATORI E RIFORMISTI 22/03/2016
COVELLO STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
D'INCECCO VITTORIA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
FARINA GIANNI PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
FEDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
IANNUZZI TINO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
PICCOLO SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 22/03/2016
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
SGAMBATO CAMILLA PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016
VECCHIO ANDREA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA 22/03/2016
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 22/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/03/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
GIANNINI STEFANIA MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12602
presentato da
TARTAGLIONE Assunta
testo di
Martedì 22 marzo 2016, seduta n. 595

   TARTAGLIONE, LUCIANO AGOSTINI, ASCANI, CAPELLI, CARLONI, CARNEVALI, CENSORE, CIRACÌ, COVELLO, D'INCECCO, DE MENECH, GIANNI FARINA, FEDI, TINO IANNUZZI, IORI, MANFREDI, MARANTELLI, SALVATORE PICCOLO, QUINTARELLI, ROMANINI, SGAMBATO, VECCHIO e ZOGGIA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico», all'articolo 5 prevede che «gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari». Aggiunge, inoltre, che «agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari»;
   il decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, all'articolo 6 prevede che «per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o da parte delle università, sono previsti tempi aggiuntivi, ritenuti congrui in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30 per cento in più rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, assicurando altresì l'uso degli strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA»;
   le «Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento», allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 12 luglio 2011, non sono altrettanto chiare e sembrano limitare l'utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi, salvo i casi di particolare gravità di DSA;
   il paragrafo 6.7 delle linee guida relativo a «Gli Atenei» statuisce, infatti, che «la presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell'iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:
    la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall'Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30 per cento in più;
    la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264;
    in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia – possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse...»;
   il decreto ministeriale 3 luglio 2015, n. 463, recante «Modalità di svolgimento per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 15/16», stabilisce, all'articolo 11, comma 2, che «i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170 del 2010 ... devono presentare idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del SSN o da specialisti e strutture accreditati allo stesso. A tali candidati è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30 per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione»;
   le linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione di cui al citato decreto ministeriale n. 463 del 2015, allegate alla nota ministeriale n. 13672 del 6 agosto 2015, hanno disciplinato le modalità e i contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale, secondo le quali al punto «Studenti con disabilita o affetti da disturbi specifici dell'apprendimento», è specificato che:
    «i candidati con certificazione ex legge n. 104 del 1992 e i candidati affetti da DSA hanno diritto:
     a tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento della prova (i candidati con certificazione ex legge 104/1992 nella misura massima del 50 per cento e solo se ne formulano specifica richiesta; i candidati affetti da DSA sempre al 30 per cento di tempo aggiuntivo, a prescindere da specifica richiesta);
     a strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia. Sono strumenti compensativi ammessi: calcolatrice non scientifica, videoingranditore, affiancamento di un tutor. Non sono ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer/tablet/smartphone...»;
   il paragrafo 6.7 delle linee guida allegate al decreto ministeriale n. 5669 del 2011, così come il decreto ministeriale n. 463 del 2015 e le relative linee guida dell'agosto 2015 sembrano a giudizio degli interroganti essere in contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 170 del 2010 e dal decreto ministeriale n. 5569 del 2011. Tali linee guida impediscono, infatti, il ricorso ad alcuni strumenti quali i personal computer con correttore automatico dell'ortografia o limitano alcuni supporti o attività di sostegno (ad esempio tutor) solo a «casi di particolare gravità certificata di Dsa». Tale limite, però, non si riscontra quando lo studente con diagnosi di DSA si trova a sostenere gli esami universitari. Si determina così un circolo vizioso: un giovane con diagnosi di DSA è adeguatamente supportato quando sostiene esami universitari, ma non quando deve sostenere l'esame di ammissione all'università, con l'evidente rischio di essere penalizzato rispetto agli altri candidati –:
   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per modificare l'articolo 11, comma 2, del decreto ministeriale 3 luglio 2015, n. 463, nonché le relative linee guida adottate nell'agosto 2015, così come il paragrafo 6.7 delle linee guida allegate al decreto ministeriale del 12 luglio 2011, n. 5669, in quanto esse, a giudizio degli interroganti, si pongono in contrasto con l'articolo 5 della legge n. 170 del 2010 e con l'articolo 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 5669 del 2011. (4-12602)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-12602
presentata da
TARTAGLIONE Assunta

  Risposta. — In risposta all'interrogazione in esame si precisa, preliminarmente, che il decreto ministeriale n. 463 del 2015 e le Linee guida del 6 agosto 2015 riguardano le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico per l'anno accademico 2015/2016. Relativamente alle prove di accesso ai corsi di laurea in questione per il prossimo anno accademico 2016/2017 è stato emanato il decreto ministeriale 30 giugno 2016. n. 546 e verranno emanate apposite linee guida.
  Ciò posto, si rappresenta che non si rileva alcuna situazione di contrasto tra le previsioni della legge n. 170 del 2010 e del decreto ministeriale n. 5569 del 2011 con le linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 6 agosto 2015, nella parte in cui queste ammettono – tra gli strumenti compensativi ulteriori concedibili ai candidati affetti da disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) – esclusivamente la calcolatrice non scientifica, il videoingranditore e l'affiancamento di un tutor e non anche i personal computer con correttore automatico dell'ortografia.
  L'assenza del contrasto è dimostrata dalla circostanza che le prove di ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale consistono nella somministrazione di test a risposta multipla in formato cartaceo e non in prove computer based. A ciò va soggiunto che l'utilizzazione dei correttori ortografici computerizzati non sarebbe di alcuna utilità pratica nelle prove in questione, in cui il candidato è chiamato a scegliere un'opzione di risposta tra quelle proposte e non a redigere un testo.
  Non trova riscontro, inoltre, l'inciso secondo cui le linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca consentirebbero l'utilizzazione degli strumenti compensativi ulteriori solo nei «casi di particolare gravità certificata di DSA». Sul punto, è opportuno sottolineare che dette Linee guida consentono ai candidati – con diagnosi di DSA in possesso di idonea certificazione rilasciata da non più di 3 anni da strutture del Servizio sanitario nazionale da specialisti e strutture del Servizio sanitario nazionale da specialisti e strutture accreditati dal Servizio sanitario nazionale – di fruire degli strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia.
  È evidente, quindi, che le linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pongono in capo agli Atenei l'obbligo di fornire a tutti i candidati in questione, in possesso di idonea certificazione, gli strumenti compensativi ulteriori necessari in ragione della specifica patologia, purché ricompresi nel novero degli strumenti ammessi.
  Per ciò che attiene all'affermazione secondo cui le limitazioni previste per le prove di ammissione ai corsi di laurea non si riscontrerebbero quando lo studente con diagnosi DSA si trova a sostenere gli esami universitari, si osserva che la struttura delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale (test a risposta multipla in formato cartaceo) non giustifica l'utilizzazione degli altri strumenti compensativi di cui lo studente affetto da DSA può fare richiesta per lo studio e per gli esami universitari (mappe concettuali per la memorizzazione dei programmi d'esame, tutor per il supporto, correttori ortografici, ecc.).
  Si sottolinea, infine, che le linee guida del 6 agosto 2015 sono state condivise con la Conferenza nazionale universitaria delegati per la disabilità.
La Ministra dell'istruzione, dell'università e della ricercaStefania Giannini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

accesso all'istruzione

insegnamento superiore