ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12573

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 592 del 17/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'AMBROSIO GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 17/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/03/2016
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12573
presentato da
D'AMBROSIO Giuseppe
testo di
Giovedì 17 marzo 2016, seduta n. 592

   D'AMBROSIO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   nel comune di Nardò, in località «Castellino» a ridosso dell'abitato, è ubicata l'ex discarica per rifiuti solidi urbani autorizzata con progetto della «Mèditerranea Castelnuovo srl» come discarica di 1a categoria con D.G.P. n. 650 del 27 marzo 1991 per intercettare le esigenze di 6 comuni salentini;
   a pochi giorni dalla richiesta di realizzazione della discarica, la società proponente, la Mediterranea Castelnuovo srl, si trasformava in Mediterranea Castelnuovo 2 srl;
   nell'autorizzazione rilasciata dalla provincia di Lecce si stabiliva che il gestore avrebbe dovuto garantire, per i 10 anni successivi alla chiusura, l'attività di raccolta e stoccaggio del percolato e la combustione del biogas prodotto, a questo scopo presentava fideiussione di 700 milioni di lire (attuali 361.520,00 euro);
   ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 – articolo 17 – la discarica viene autorizzata a continuare a ricevere rifiuti sino al 16 luglio 2005, per poi cessare definitivamente di ricevere rifiuti dal 31 gennaio 2007;
   l'ex discarica di Castellino continua oggi a rappresentare la più importante emergenza ambientale nel territorio di Nardò, emergenza aggravata alla sua mancata messa in sicurezza finale che determina periodicamente eventi pericolosi per la pubblica incolumità, come l'incendio verificatosi il 22 agosto 2011;
   secondo consolidata giurisprudenza l'imputazione dell'inquinamento ad un determinato soggetto può avvenire sia per condotte attive che per condotte omissive e la relativa prova può essere data in forma diretta o indiretta, potendo in quest'ultimo caso la pubblica amministrazione avvalersi anche di presunzioni semplici ex articolo 2727 c.c., prendendo in considerazione elementi di fatto da cui si traggano indizi gravi, precisi e concordanti: sulla base di tali indizi deve risultare verosimile che si sia verificato un inquinamento e che questo sia attribuibile a determinati autori –:
   se siano stati avviati o si intendano avviare o sia stato richiesto di avviare, per quanto di competenza così come previsto dagli articoli 305, 306, 308, 309 del decreto legislativo n. 152 del 2006, procedimenti inerenti alla problematica evidenziata.
(4-12573)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-12573
presentata da
D'AMBROSIO Giuseppe

  Risposta. — Con riferimento alle problematiche evidenziate nell'interrogazione in esame, relativa alla ex discarica situata nel comune di Nardò, in località Castellino, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Il servizio ambiente della provincia di Lecce in data 28 febbraio 2014 chiedeva all'Arpa Puglia aggiornate notizie sullo stato della discarica sita in località Castellino di Nardò e sui livelli di inquinamento del territorio circostante.
  L'Arpa Puglia, il 12 maggio 2014, trasmetteva i rapporti di prova sulle acque dei pozzi di monitoraggio. Comunicava, inoltre, di avere in corso la valutazione dei trend di concentrazione degli analiti, monitorati nel corso degli anni. In data 15 ottobre 2014 trasmetteva la relazione relativa ai controlli effettuati sulle acque dei pozzi spia nel decennio 2003-2013. In tale relazione, Arpa evidenziava, per il parametro nichel, superamenti dei valori soglia di contaminazione stabiliti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 in due dei tre pozzi di monitoraggio.
  Il servizio ambiente della provincia, pertanto, convocava per il 1o dicembre 2014 un tavolo tecnico con Arpa, Asl, polizia provinciale e regione Puglia, per pianificare le attività di indagine volte ad individuare l'origine delle contaminazioni. Inoltre, trasmetteva la relazione Arpa, relativa alla qualità delle acque dei pozzi spia al gestore della discarica «Mediterranea Castelnuovo 2 S.r.l.», evidenziando il superamento delle Concentrazioni soglie di contaminazione per il parametro nichel, nonché lo scostamento tra le concentrazioni rilevate da Arpa e quelle indicate nei certificati di analisi periodicamente prodotti dal gestore.
  Il gestore della discarica, in data 18 dicembre 2014, comunicava di non ritenere attribuibili alla discarica la contaminazione da nichel.
  Il 27 gennaio 2015, Arpa Puglia trasmetteva i rapporti di prova dei pozzi spia campionati il 22 ottobre 2014, che confermavano il permanere delle contaminazioni da nichel in due dei tre pozzi di monitoraggio.
  Il servizio ambiente della provincia di Lecce, il 5 febbraio 2015 chiedeva al genio civile di Lecce di trasmettere i dati identificativi dei pozzi presenti nel raggio di 1 chilometro intorno alla discarica.
  Ricevuti i dati richiesti, detto servizio predisponeva gli elaborati grafici di riferimento per le indagini e convocava il tavolo tecnico, trasmettendo gli ultimi rapporti di analisi al gestore, con invito a partecipare al tavolo tecnico.
  Nel corso della terza riunione del tavolo tecnico, il 22 gennaio 2015, sulla base delle considerazioni di Arpa sulle responsabilità della riscontrata contaminazione, si stabiliva di avviare nei confronti del gestore la procedura prevista dall'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il servizio ambiente, con decreto delegato n. 1959 del 10 novembre 2015, ordinava alla «Mediterranea Castelnuovo 2 S.r.l.» di attuare le misure di prevenzione necessarie.
  Di seguito il gestore comunicava di averle attuate e, successivamente, contestava le determinazioni della provincia, trasmettendo propria relazione tecnica.
  Arpa Puglia, con nota del 15 febbraio 2016, trasmetteva gli esiti dei monitoraggi eseguiti il 5 ottobre 2015 sulle acque dei pozzi spia. I rapporti di analisi rivelavano, limitatamente ad un pozzo, un lieve superamento delle Concentrazioni soglie di contaminazione per l'arsenico, mentre per il nichel il valore rientrava al di sotto delle Concentrazioni soglie di contaminazione.
  Il 1o marzo 2016 veniva convocato il tavolo tecnico, nel corso del quale si apprendeva che Arpa Puglia aveva eseguito dei campionamenti sui pozzi di monitoraggio della vicina discarica della «REI S.r.l.», con esiti non ancora disponibili e si stabiliva di effettuare campionamenti su base quadrimestrale dei pozzi di monitoraggio della discarica di «Mediterranea Castelnuovo 2 S.r.l.» con primo prelievo nello stesso mese di marzo.
  Attualmente, i rapporti di analisi dei pozzi di monitoraggio della discarica REI non evidenziano superamenti o valori di attenzione, mentre non sono ancora disponibili i risultati dei campionamenti eseguiti in marzo da ARPA Puglia sui pozzi di monitoraggio della discarica «Mediterranea Castelnuovo 2 S.r.l.».
  Si precisa che i conferimenti dei rifiuti nella discarica sono cessati completamente il 30 gennaio 2007.
  Circa le politiche regionali in materia di rifiuti, si fa presente che nella regione Puglia è attribuita specificatamente agli organi di governo di ambito (OGA) la competenza relativa ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati (legge regionale n. 24 del 2012). Gli stessi OGA – come risulta da atto dirigenziale n. 4 del 9 maggio 2016 – effettuata la ricognizione della disponibilità impiantistica sul proprio territorio, in caso di impossibilità di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani per insufficienza o indisponibilità momentanea degli impianti pubblici dedicati, possono stipulare accordi con altri OGA per la corretta gestione dei rifiuti solidi urbani nei territori interessati.
  Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 114 del 29 febbraio 2016 è stato disposto il commissariamento degli OGA delle province di Bari, Bat (Barletta-Andria-Trani), Brindisi, Foggia, Taranto e Lecce per le funzioni previste dalla legge regionale n. 24 del 2012 nonché per le funzioni autorizzative connesse al ciclo dei rifiuti.
  Con decreto del presidente della giunta regionale n. 412 del 16 giugno 2016 è stato disposto il potenziamento dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto di rifiuti solidi urbani presso i comuni, con particolare riferimento a quelli aventi vocazione turistica, caratterizzati da un aumento della presenza di residenti occasionali nel periodo tra giugno e settembre 2016. Gli OGA, nell'ambito delle funzioni loro attribuite, sono tenuti a predisporre strumenti attuativi di supporto ai singoli comuni.
  Si segnala, altresì, che con riferimento alla prevenzione della criminalità, la prefettura di Lecce ha promosso il coinvolgimento delle stazioni appaltanti con impegni pattizi che estendono le verifiche antimafia al di sotto dei limiti di legge.
  A tal fine, il 12 ottobre 2012 è stato sottoscritto il protocollo «La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici» (successivamente aggiornato alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 218 del 2012, con la conferma dell'adesione di oltre cento stazioni appaltanti, avvenuta il 19 ottobre 2013), che rientra nel più generale protocollo della cosiddetta «Architettura della Legalità». Ne è conseguita la creazione presso la suddetta prefettura di una banca dati per il settore degli appalti pubblici. Una sezione di tale banca dati è riservata ai dati giudiziari concernenti gli amministratori locali, al fine di applicare la normativa anticorruzione, in linea con quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione in tema di misure ulteriori per la prevenzione del rischio di corruzione.
  Delle questioni sono interessate anche altre amministrazioni e, pertanto, non appena dovessero giungere nuovi elementi informativi, si provvederà agli opportuni aggiornamenti.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo Ministero continuerà a monitorare le attività in corso anche al fine di un eventuale coinvolgimento di altri soggetti istituzionali.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

deposito dei rifiuti

disastro naturale

rifiuti