ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12565

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 592 del 17/03/2016
Trasformazioni
Trasformato il 30/03/2016 in 5/08272
Firmatari
Primo firmatario: IANNUZZI TINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 17/03/2016
Stato iter:
30/03/2016
Fasi iter:

TRASFORMA IL 30/03/2016

TRASFORMATO IL 30/03/2016

CONCLUSO IL 30/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12565
presentato da
IANNUZZI Tino
testo di
Giovedì 17 marzo 2016, seduta n. 592

   TINO IANNUZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la Corte costituzionale, con la sentenza n. 261 del 17 novembre 2015, ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 29, comma 17 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui tale disposizione non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di conferenza Stato-regioni;
   infatti, la norma censurata del decreto-legge n. 133 del 2014 incide sulla materia «porti e aeroporti civili» che, alla stregua dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, rientra fra quelle di competenza legislativa concorrente fra Stato e regioni;
   nella materia «porti», quindi, il ruolo costituzionalmente sancito delle regioni può essere salvaguardato solamente ove siano realizzate «forme adeguate di coinvolgimento e procedure concertative e di coordinamento orizzontale fra Stato e regioni, quali le intese», come ha espressamente indicato la Corte;
   con la successiva legge cosiddetta Madia 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 8, comma 1, lettera f), il Governo è stato delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti»;
   tali decreti legislativi debbono essere adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata Stato-regioni-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1977;
   in risposta alla precedente interrogazione n. 5-07327 del 12 gennaio 2016, presentata dal sottoscritto nella seduta della IX Commissione del 25 febbraio 2016, ha chiarito il ruolo delle regioni nella fase di redazione e approvazione del piano della portualità e della logistica, un ruolo che deve «essere più incisivo rispetto alla semplice manifestazione di un parere»; «è stata quindi indetta la Conferenza delle regioni, che è ora in fase di confronto con il Governo e si sono già svolte diverse proficue riunioni a livello tecnico e istruttorio per consolidare un confronto più di merito sui punti sopra esposti. Confidiamo di poter giungere, a valle di tale confronto, all'espressione dell'intesa»;
   pertanto, il Ministero ha riconosciuto che per il piano della portualità è necessaria l'intesa Stato-regioni;
   invece, per il decreto legislativo sulla governance dei porti, previsto dalla cosiddetta legge Madia, sempre per il Ministero, occorrerebbe solo il parere delle regioni, dal momento che «le Autorità» Portuali sono Amministrazione centrale dello Stato ed il decreto in questione riorganizza la governance dei 54 porti di rilevanza nazionale ed internazionale»;
   questa tesi, come ha rilevato l'interrogante nella successiva replica alla indicata risposta del Governo, non può essere affatto condivisa e non appare corretta in ordine al rispetto sia della disciplina costituzionale e sia della stessa sentenza della Corte;
   infatti, anche la governance dei porti chiama in causa il ruolo delle regioni, perché essa incide più direttamente sulla realtà dei territori e sulle competenze regionali;
   ne è riprova, ad esempio, la circostanza che il presidente della autorità portuale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 e, quindi a legislazione vigente, è nominato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la regione interessata, con un meccanismo tipico di co-decisione fra Stato e regioni;
   la materia dei porti, nell'intero ed inscindibile ambito della relativa potestà legislativa, ricade nella competenza concorrente e ripartita fra Stato e regioni;
   è evidente che l'intesa occorre ed è necessaria non solamente per le attività di pianificazione portuale e logistica e per gli interventi infrastrutturali e per i relativi programmi di opere pubbliche indispensabili allo svolgimento di tutte le attività legate ai sistemi portuali (piano della portualità), ma anche per la definizione della governance dei porti e per i profili organizzativi del governo delle diverse realtà portuali nel nostro Paese (decreto di cui alla «legge Madia»);
   la Corte Costituzionale ha posto, con la sentenza n. 261 del 2015, un principio vincolante di portata generale, in quanto tale riferibile alla intera competenza legislativa nella materia dei «porti»;
   del resto la Corte, con tale pronunzia, ha potuto valutare la incostituzionalità solo della disposizione del decreto-legge cosiddetto sblocca Italia riguardante il piano della portualità, perché questa è stata l'unica norma sottoposta al suo sindacato, mentre l'articolo 8, comma 1. lettera f) della «legge Madia», concernente la riforma delle autorità portuali, non è stata mai rimessa alla Corte medesima;
   è evidente, tuttavia, che la motivazione a fondamento della sentenza della Corte vale non solo per il piano della portualità, ma pure ed alla stessa stregua per la riforma della governance e per la riorganizzazione dei porti, in particolare per quanto attiene alla definizione delle istituende autorità di sistema ed all'accorpamento delle attuali autorità portuali;
   le regioni debbono, pertanto, essere coinvolte in misura incisiva con il meccanismo delle intese, per addivenire alle scelte più equilibrate, per le quali è indispensabile la partecipazione attiva e piena delle regioni, che hanno compiuta e profonda conoscenza della realtà dei territori e delle comunità;
   questo percorso istituzionale è irrinunciabile e fondamentale per scongiurare scelte e decisioni affrettate e superficiali ed incompatibili con il quadro costituzionale –:
   quali iniziative e quali procedure concertative e di coordinamento orizzontale, il Ministro interrogato intenda assumere per addivenire alle intese necessarie Stato-regioni – in coerenza e nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 2015 – non solo per il piano nazionale strategico della portualità e della logistica, ma anche per i decreti legislativi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), della «legge Madia» n. 124 del 2015, in particolare per le scelte organizzative relative al modello di governance dei porti, con l'istituzione delle autorità di sistema, la riorganizzazione, il riordino e l'accorpamento delle attuali autorità portuali. (4-12565)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

ripartizione delle competenze

potere legislativo

semplificazione delle formalita'