ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12563

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 592 del 17/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRAGA CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 17/03/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 04/04/2016

SOLLECITO IL 02/05/2016

SOLLECITO IL 01/06/2016

SOLLECITO IL 04/07/2016

SOLLECITO IL 01/08/2016

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

SOLLECITO IL 12/09/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12563
presentato da
BRAGA Chiara
testo di
Giovedì 17 marzo 2016, seduta n. 592

   BRAGA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   come si evince da numerosi articoli di stampa locale e nazionale, a breve entrerà in funzione un importante impianto di stoccaggio GPL con capacità di 10.500 metri cubi, in «Val Da Rio» a 150 metri dal centro storico della città di Chioggia, in provincia di Venezia;
   la sopracitata area era stata indicata in passato idonea al trasferimento del locale mercato del pesce;
   quello citato è un intervento complesso sia sotto il profilo ambientale che della sicurezza pubblica. A quanto si apprende esso genererà un traffico veicolare di almeno 15 autobotti al giorno nella già trafficata SS. 309 «Romea». Quello di Val Da Rio sarà sostanzialmente un deposito, che verrà raggiunto dalle navi da cui partiranno i rifornimenti per i distributori del territorio;
   un articolo de La Nuova Venezia del 17 giugno 2015 descrive un iter autorizzativo corretto in merito al predetto impianto di stoccaggio Gpl;
   il gas propano liquido allo stato gassoso ha una densità superiore a quella dell'aria e ciò gli impedisce di diffondersi nell'atmosfera. In caso di fuoriuscite accidentali tende a concentrarsi ristagnando al suolo e nelle cavità, causando situazioni di accumulo molto pericolose, a rischio di incendio. Per questo, in passato, agli autoveicoli con bombole di GPL era vietato (in Italia) il parcheggio sotterraneo o al chiuso (nelle navi, per esempio), e tuttora è in genere vietato il parcheggio su piani inferiori al primo interrato. Il Gpl è stato il protagonista del pauroso incidente ferroviario di Viareggio –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della vicenda;
   se intendano verificare la legittimità di tutto l’iter autorizzativo dell'impianto di stoccaggio Gpl in Val Da Rio e se quanto esposto non pregiudichi effettivamente la sicurezza pubblica per tutto l'abitato di Chioggia;
   se così fosse, se non intendano mettere in campo, per quanto di competenza, urgenti iniziative di tutela ambientale e di incolumità pubblica. (4-12563)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-12563
presentata da
BRAGA Chiara

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa all'entrata in funzione di un impianto di stoccaggio GPL in «Val Da Rio», nel territorio comunale di Chioggia, in provincia di Venezia, sulla base degli elementi acquisiti dalle diverse amministrazioni competenti, si rappresenta quanto segue.
  Si fa presente, in via preliminare, che con il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», agli articoli 57 e 57-bis sono state individuate le infrastrutture e gli insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le regioni interessate.
  Si precisa, in particolare, che la società Costa Bioenergie s.r.l., subentrata nella titolarità dell'autorizzazione per l'installazione di un deposito costiero di gasolio ed oli lubrificanti destinati al servizio di bunkeraggio per la flotta peschereccia ed il naviglio locale della capacità di 1.350 metri cubi, da realizzarsi su terreno privato ricadente in area portuale del comune di Chioggia, già rilasciata alla società Costa Petroli con il decreto ministeriale n. 17369 del 21 maggio 2013, con istanza in data 8 aprile 2014 ha chiesto di essere autorizzata a modificare il deposito portando la capacità complessiva a 10.350 metri cubi di oli minerali mediante l'installazione di n. 3 serbatoi tumulati da 3.000 metri cubi ciascuno per GPL.
  Viste le quantità di sostanze e categorie di sostanze pericolose presenti e dichiarate dal gestore, lo stabilimento è stato classificato come stabilimento soggetto agli adempimenti di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999. Si ricorda al riguardo che lo scopo di tale normativa e delle varie direttive «Seveso» che si sono succedute è quello di fissare azioni, misure e controlli grazie ai quali sia possibile prevenire i così detti «incidenti rilevanti» e ridurne gli eventuali effetti in modo tale da limitarne gli impatti.
  In base agli obblighi per tale categoria di stabilimenti disposti dal decreto legislativo n. 105 del 2015, che rinnova e sostituisce il citato decreto legislativo n. 334 del 1999, lo stabilimento è classificato come nuovo stabilimento di soglia superiore (articolo 3 del decreto legislativo n. 105 del 2015), e la sua realizzazione è subordinata alla presentazione della notifica e al rilascio del Nulla osta di fattibilità (NOF) da parte del Comitato tecnico regionale (CTR) presso la direzione regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
  Il nulla osta di fattibilità viene rilasciato a seguito della verifica del rapporto preliminare di sicurezza presentato dal gestore dello stabilimento, nel quale sono individuati i pericoli di incidente rilevante, le misure di sicurezza e gestionali atte a prevenirli e a limitarne le conseguenze, nonché le informazioni necessarie a valutare la compatibilità degli impianti con il territorio circostante dal punto di vista della sicurezza.
  Da quanto agli atti di questo ministero, il comitato tecnico regionale veneto risulta avere espresso, a seguito di istruttoria, parere favorevole, con prescrizioni, al rilascio del Nulla osta di fattibilità per la costruzione dello stabilimento in oggetto, il 2 settembre 2014.
  In base alle disposizioni del decreto legislativo n. 105 del 2015 il gestore è tenuto a rinnovare la notifica e a presentare il rapporto definitivo di sicurezza per le valutazioni di competenza del comitato tecnico regionale.
  Nel rapporto definitivo di sicurezza dovranno essere dettagliatamente analizzati tutti gli aspetti già valutati nella fase preliminare, e dimostrata l'ottemperanza alle prescrizioni formulate con il rilascio del nulla osta di fattibilità.
  Si rileva inoltre che, come da verbale del comitato tecnico regionale e connessa documentazione di riunione agli atti, il comitato tecnico regionale analizzerà la documentazione tecnica presentata dal gestore nell'ambito delle procedure previste dall'articolo 17 comma 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015, per la valutazione del rapporto definitivo di sicurezza.
  Si segnala, inoltre, che nell'ambito del suindicato procedimento di autorizzazione la competente direzione generale per le valutazioni ambientali, ha evidenziato che, non risultando aspetti di propria competenza (statale) in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), ai fini del rilascio dell'autorizzazione il progetto dovesse essere sottoposto ad una preventiva procedura di verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, di competenza regionale.
  A seguito di tale comunicazione, la regione Veneto con nota del 12 giugno 2014 ha comunicato che, ai sensi della normativa regionale vigente (legge regionale n. 10 del 1999, delibera della giunta regionale n. 575 del 2013) la competenza in materia di VIA risultava delegata alla provincia ed ha invitato l'amministrazione provinciale di Venezia ad effettuare i necessari accertamenti.
  La provincia di Venezia, a seguito dello svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA, ha emanato il provvedimento di non assoggettabilità alla VIA del progetto di cui trattasi n. 9036 del 2 febbraio 2015.
  Si segnala, da ultimo, che avverso il decreto interministeriale n. 17407 del 26 maggio 2015, che ha autorizzato la società Costa Bioenergie a modificare la costituzione del deposito costiero di prodotti petroliferi, aumentando la capacità di stoccaggio a complessivi 10.350 mc di GPL e oli minerali, il comune di Chioggia ha proposto ricorso al Presidente della Repubblica, datato 15 gennaio 2016, per ottenere l'annullamento del provvedimento.
  Alla luce delle informazioni esposte, per quanto di competenza, questo ministero continuerà a tenersi informato anche attraverso gli altri Enti istituzionali competenti.
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

immagazzinaggio di idrocarburi

stoccaggio

carburante