ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12553

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: GINEFRA DARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 16/03/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 06/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12553
presentato da
GINEFRA Dario
testo di
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   GINEFRA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), così recita: «Il presente codice disciplina i contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere»;
   il successivo articolo 2, al comma 3, così precisa: «I “contratti” o i “contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori»;
   l'articolo 5, comma 1, del medesimo codice così sancisce: «Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato»; ed al successivo comma 5: «Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a: (...) r) intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'appaltatore (...)»;
   il regolamento, come noto, è stato adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
   per quanto di stretto interesse, le amministrazioni e gli enti non statali devono applicare le disposizioni comuni di cui alla parte I del regolamento (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) ed indi l'articolo 5 che così recita: «Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice;
   i pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati;
   nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.»;
   secondo il costante pronunciamento della giurisprudenza amministrativa (da ultimo ed in parte motiva Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 13 gennaio 2016, n. 77.) «il sistema dell'accreditamento non si sottrae al preminente esercizio del potere autoritativo e conformativo dell'amministrazione, che si qualifica di natura concessoria ed assolve la funzione di ricondurre in un quadro di certezza il volume e la tipologia dell'attività del soggetto accreditato, il cui concorso con le strutture pubbliche nelle prestazioni di assistenza non avviene in un contesto di assoluta libertà di iniziativa e di concorrenzialità, ma – nella misura in cui comporta una ricaduta sulle risorse pubbliche – soggiace alla potestà di verifica sia tecnica che finanziaria della regione ed a criteri di sostenibilità, nei limiti di spesa annuali (Consiglio di Stato, III, 27 aprile 2015, n. 2143). In tale sistema, in base alla vigente normativa, i rapporti tra il servizio sanitario nazionale e le strutture private accreditate sono regolati:
    A) da una fase, programmatica ed unilaterale, affidata alla regione;
    B) da una fase contrattuale con le singole strutture, affidata alla regione ed alle A.U.S.L., in assenza della quale le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale non sono tenuti a corrispondere la remunerazione per le prestazioni erogate (cfr. articolo 8-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo introdotto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229);
   in particolare, la seconda di dette fasi trova la sua fonte normativa nell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, che pone il rapporto di accreditamento su una base strettamente negoziale, sì che al di fuori del contratto la struttura accreditata non è obbligata ad erogare prestazioni agli assistiti del servizio sanitario regionale (Cons. St., III, 3 ottobre 2011, n. 5427);
   al descritto quadro normativo nazionale si affianca, per quanto più da vicino concerne la fattispecie all'esame, quello della regione Puglia, che attribuisce alla giunta regionale la disciplina dei rapporti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità, delle tipologie di prestazioni da erogare, delle tariffe e le modalità delle verifiche e dei controlli rispetto alla qualità delle prestazioni erogate (articolo 22, comma 8, della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8)»;
   la funzione pubblica CGIL di Bari in qualità di portatrice dell'interesse diffuso di tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro accreditato/convenzionato con il sistema sanitario (la s.p.a. GMS di Capurso -BA-) ha segnalato che i lavoratori della suddetta azienda, pur avendo regolarmente prestato attività di lavoro, non hanno percepito la retribuzione relativa ai mesi da dicembre 2015, gennaio e febbraio 2016;
   l'inadempimento sarebbe conclamato, stante quanto riferito dal datore in sede di confronto tra azienda, sindacati, soggetto accreditante (regione Puglia) e soggetto committente la prestazione sanitaria (ASL BA);
   la GMS spa gestisce il «presidio di riabilitazione Padre Pio» in Capurso (Bari) alla via San Carlo, 64, accreditato:
    a) alla erogazione di prestazioni specialistiche di riabilitazione ex articolo 26 della legge n. 833 del 1978 in virtù della D.D n. 272/2005, D.D. n. 254/2006 e D.D. n. 256/2006;
    b) alla erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare in virtù della D.D. n. 235/2012, D.D. n. 67/2014 e D.D. n. 300/2015. Le prestazioni sanitarie, istituzionalmente demandate (rectius acquistate) alla GMS spa sin dal 2005 e regolamentate da specifiche convenzioni sottoscritte anno per anno con la ASL BA (da ultimo quelle relative all'anno 2015 per l'importo complessivo del tetto di spese atto a remunerare le prestazioni rese pari ad euro 5.702.037,53), sono quelle contemplate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 n. 1985 che definisce, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni e dell'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001 n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, i cosiddetti LEA - livelli essenziali di assistenza sanitaria;
   la GMS spa, al fine di garantire la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie rese per conto e a carico del servizio sanitario nazionale in favore dei cittadini, anche nel rispetto dei requisiti occupazionali obbligatori previsti dalla regolamentazione regionale, deve occupare ed occupa circa 160 dipendenti;
   data la situazione su descritta, ad avviso dell'interrogante, di manifesto inadempimento del datore di lavoro, e l'esistenza di un rapporto (tra pubblica amministrazione e datore) riconducibile alle commesse pubbliche, la già ricordata organizzazione sindacale, con nota dell'11 febbraio 2016 (controfirmata dai lavoratori e diretta all'affidante ASL BA) ha chiesto l'intervento sostitutivo della ASL, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2010, ed, in ogni caso, di onorare il predetto obbligo retributivo ex articolo 1676 c.c.;
   la richiesta non ha avuto esito alcuno, benché debba essere riferito che in vicenda analoga (sempre riguardante l'inadempimento della datrice struttura sanitaria accreditata/convenzionata) la Asl BA, nel richiamare la pronuncia della Corte costituzionale n. 290/2013, abbia rigettato la medesima richiesta avanzata sul presupposto che l'istituto dell'intervento sostitutivo è disciplinato dal regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, non applicabile alle strutture private accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992;
   proprio la Corte Costituzionale nella sentenza n. 290/13, da un lato, dichiara l'illegittimità della normativa adottata dalla regione Basilicata disciplinante l'intervento sostitutivo della ASL in caso di mancato pagamento delle retribuzioni da parte delle strutture private accreditate/convenzionate dall'altro, sancisce l'inutilità di una siffatta normativa, posto che sussiste nel nostro ordinamento una disposizione «di carattere generale (n.d.e. articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) – a sua volta operante in regime di specialità rispetto al codice civile – per i contratti pubblici, attraverso la quale lo Stato, in virtù della propria potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile, ha già predisposto una tutela necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i prestatori che rimangono vittime della inadempienza dei soggetti affidatari di commesse pubbliche»;
   secondo la FP CGIL il pronunciato dalla Corte sarebbe così reso proprio in ragione della chiara (e di generale portata) disciplina di legge ricordata in premessa; disciplina pienamente applicabile alla vicende contrattuale che lega l'azienda sanitaria e la struttura accreditata/convenzionata –:
   se sia informato di quanto riportato in narrativa;
   se non ritenga opportuno, anche a fronte della già richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 290/13, assumere iniziative, anche normative, per precisare, se del caso con il coinvolgimento della  Conferenza Stato-regioni, l'obbligatorietà dell'intervento sostitutivo della ASL in caso di mancato pagamento delle retribuzioni da parte delle strutture private accreditate/convenzionate garantendo una tutela necessariamente uniforme sul territorio nazionale per i prestatori che rimangono vittime della inadempienza dei soggetti affidatari di commesse pubbliche. (4-12553)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

applicazione del diritto comunitario

contratto

retribuzione del lavoro