ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12552

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: LACQUANITI LUIGI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 16/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/03/2016
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12552
presentato da
LACQUANITI Luigi
testo di
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   LACQUANITI, ZAN e ROSTELLATO. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   in data 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 8 del 2016, con il quale sono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi una serie di reati considerati di minor allarme sociale, tra cui tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati presenti invece nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti;
   la depenalizzazione persegue gli obiettivi di deflazionare il sistema penale: data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l'applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrà un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla;
   tra le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale è compresa quella degli atti contrari alla pubblica decenza (articolo 726 c.p.);
   per diversi anni l'articolo 726 del codice penale è stato utilizzato per sanzionare la pratica del naturismo, ma la sentenza della Corte di Cassazione n. 3557 del 2000 afferma che il naturismo non sia assolutamente da considerare indecente, se praticato in luoghi adatti. Così il testo: «È evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate»;
   la depenalizzazione degli atti contrari alla pubblica decenza con trasformazione in illecito amministrativo, apparentemente un passo avanti per il naturismo, rischia in realtà di trasformarsi in un boomerang con maggiori pregiudizi in capo ai naturisti;
   prima infatti gli atti contrari alla pubblica decenza erano un reato contravvenzionale, punito con ammenda. Questo significa che, ricevuta la notizia di reato, il pubblico ministero spesso, se il fatto avveniva in una zona pacificamente dedita a naturismo, pur non regolamentato, richiedeva al giudice l'archiviazione;
   ora, con la trasformazione in illecito amministrativo, che scatta automaticamente, oltre ad aver considerevolmente alzato la sanzione pecuniaria e reso più difficile per chi è colpito dalla sanzione opporvisi, l'ente che irroga la sanzione è il comune, con tutto l'interesse, per «fare cassa», a non archiviare la posizione, tramutando in questo modo la depenalizzazione in una beffa;
   il naturismo è un movimento nato in opposizione al degrado della vita urbana, che persegue pratiche di vita all'aria aperta e, nel rispetto della persona, della natura e dell'ambiente circostante, utilizza il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, in armonia con la natura;
   il numero di naturisti in Europa è attestato intorno ai 20 milioni di praticanti. In Italia, Paese nel quale non esiste una legge che regolamenti il nudismo, i naturisti si stimano siano circa 500.000;
   diverse sono in questi anni le regioni che hanno approvato una legge in materia: Emilia Romagna, Abruzzo, Veneto; nel 2015 la regione Lombardia ha riconosciuto nella legge regionale sul turismo la pratica del naturismo;
   nei Paesi europei il naturismo ricopre un importante settore del turismo estivo; nella sola Francia viene valutato circa un 20 per cento del turismo estivo. Spagna, Croazia, Grecia e Portogallo e poi i paesi del Centro e Nord Europa come l'Austria, la Svizzera, la Germania, il Belgio, l'Olanda, l'Ungheria, la Danimarca, la Gran Bretagna, sono tutte nazioni nelle quali il naturismo è ben presente;
   per quanto riguarda i dati economici si possono solo fare delle ipotesi: se si calcola che almeno due milioni di naturisti potrebbero ogni anno venire in Italia a trascorrere le loro vacanze, se vi fosse una legge che non li sanzionasse, il giro d'affari potrebbe essere di almeno 1 miliardo di euro l'anno;
   si consideri quindi, oltre allo spreco di risorse volte a reprimere il fenomeno del naturismo, il numero elevato di famiglie con bambini che, intendendo praticare il naturismo, si rivolgono ad altri Paesi europei come mete turistiche, sottraendo importanti entrate economiche al nostro Paese –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti, e se non ritenga che, a seguito dell'applicazione del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, con la depenalizzazione del reato di cui all'articolo 726 del codice penale, e con la sua conseguente trasformazione in illecito amministrativo, si rischi di ottenere il risultato, paradossale, di smentire nei fatti quello che è un orientamento maggioritario della giurisprudenza, sostanzialmente favorevole alla cultura naturista, che ha portato ad una depenalizzazione dei reati di cui all'articolo 726 c.p., ritornando a sanzionare in maniera economicamente più pesante pratiche oggi di fatto diffuse; considerato che si tratta di pratiche che vanno a parere degli interroganti, addirittura sostenute anche in ragione del considerevole indotto economico che queste apportano al settore turistico, quali iniziative rientranti nelle sue competenze intenda adottare al fine di chiarire le modalità di applicazione e l'entità delle sanzioni economiche riferite agli atti contrari alla pubblica decenza, onde evitare di colpire indebitamente chi pratica in modo lecito il naturismo. (4-12552)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-12552
presentata da
LACQUANITI Luigi

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti chiedono quali iniziative il Ministro della giustizia intenda assumere per «chiarire le modalità di applicazione e l'entità delle sanzioni economiche riferite agli atti contrari alla pubblica decenza, onde evitare di colpire indebitamente chi pratica in modo lecito il naturismo», dopo il decreto legislativo n. 8 del 2016.
  Con il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, la sanzione di natura penale dell'arresto fino ad un mese o dell'ammenda da euro 10 a euro 206, prevista dall'articolo 726 codice penale per gli atti contrari alla pubblica decenza, è stata trasformata in sanzione amministrativa (essendo divenuto amministrativo l'illecito), con un minimo di euro 5.000 e un massimo di euro 10.000.
  Le disposizioni contemplate nel decreto legislativo citato, tra le quali quella sulla depenalizzazione della sopra indicata fattispecie, hanno dato attuazione alla delega parlamentare, di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizione in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili».
  Il Governo è stato, pertanto, delegato dal Parlamento ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema sanzionatorio, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi (articolo 76 della Costituzione), tra i quali rientra anche la previsione di trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati, per i quali è prevista la sola pena pecuniaria della multa o dell'ammenda (ad eccezione di alcune materie che restano sanzionate penalmente: edilizia e urbanistica; ambiente, territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica; giochi d'azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale) ed alcuni reati contemplati dal codice penale, relativi a fatti ritenuti di minore offensività, il cui bene-interesse può ritenersi adeguatamente tutelato anche mediante il ricorso alla sanzione amministrativa.

  In particolare, per gli atti contrari alla pubblica decenza, di cui all'articolo 726 codice penale, la trasformazione in illecito amministrativo era prevista espressamente dall'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2 della legge delega n. 67 del 2014.
  Al Governo è stata, dunque, demandata l'attuazione dei decreti legislativi secondo i principi e i criteri direttivi stringenti contenuti nella legge di delegazione delle Camere, che individuano le modalità da seguire e gli obiettivi da realizzare, delimitando il margine di manovra riservato all'esecutivo.
  La strategia di riduzione dell'area del penalmente rilevante, che è realizzata con l'intervento normativo oggetto della presente interrogazione tramite lo sfoltimento del sistema delle incriminazioni sulla base di criteri razionali (cosiddetta depenalizzazione «in astratto»), ha inteso ovviare alla evidente e attuale criticità connessa a una espansione ipertrofica del diritto penale, che rischia di determinare effetti particolarmente insidiosi, consistenti, da un lato, nello svilimento della serietà che occorrerebbe, invece, riconoscere alla pena e al ricorso ad essa, dall'altro, nella circostanza che l'eccesso di prescrizioni provoca inevitabilmente disorientamento e acutizza il problema della conoscibilità delle norme penali da parte dei cittadini: la possibilità di incorrere nella commissione di un reato finisce, invero, col dipendere sempre più dal caso, aggravando in tal modo la perdita di legittimazione dell'intervento punitivo medesimo.
  In tale prospettiva, l'ambito applicativo della depenalizzazione era individuato dalla legge delega in base a due diversi criteri.
  Il primo, contenuto nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, riferendosi a «tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda», costituisce una clausola generale per una depenalizzazione – per così dire – «astratta»; il secondo, indicando specificatamente le fattispecie su cui intervenire, opera una depenalizzazione invece «nominativa».
  La forbice sanzionatoria prevista risponde, peraltro, a criteri predeterminati illustrati nella relazione di accompagnamento al testo normativo: «Con riferimento alla clausola generale di depenalizzazione, si è provveduto a fissare tre gruppi di reati puniti con multa o ammenda non superiore nel massimo a 5.000 euro il primo, a 20.000 euro il secondo, ovvero superiore a 20.000 euro il terzo. Ad essi corrisponde una sanzione pecuniaria amministrativa compresa, rispettivamente, tra 5.000 e 10.000 euro, tra 5.000 e 30.000 euro, ovvero tra 10.000 e 50.000 euro. Le sanzioni pecuniarie amministrative sono state fissate entro un minimo e un massimo stabiliti in via generale – per tutti gli illeciti depenalizzati – dal presente decreto, rispettivamente in 5.000 e 50.000 euro. Ai citati limiti di 5.000 e 50.000 euro dovrà attenersi anche la sanzione amministrativa che prenderà il posto dell'originaria pena pecuniaria proporzionale».
  La
ratio sottesa all'intervento di depenalizzazione ha richiesto, infatti, l'individuazione di criteri di commisurazione delle sanzioni amministrative, determinate secondo i principi esposti nella relazione di accompagnamento al testo normativo.
  Dunque, i reati soggetti a depenalizzazione sono stati suddivisi in tre gruppi, in relazione all'entità della multa o dell'ammenda originariamente prevista, articolando le sanzioni pecuniarie amministrative introdotte secondo tre diversi scaglioni: tra 5.000 e 10.000 euro, tra 5.000 e 30.000 euro, ovvero tra 10.000 e 50.000 euro.
  La sanzione amministrativa per l'illecito di cui all'articolo 726 codice penale è stata commisurata entro il primo dei predetti scaglioni e, dunque, in quello meno afflittivo. Il reato è stato, così, trasformato in illecito amministrativo e la relativa sanzione è stata determinata nella misura più lieve tra quelle introdotte dall'intervento di depenalizzazione.
  I rilievi svolti dagli interroganti investono, peraltro, non già l'intervenuta depenalizzazione, quanto gli effetti concreti di essa, che finirebbero per essere più afflittivi nella concreta applicazione del soggetto sanzionante.
  Rilevo come – allo stato – non siano allo studio da parte di questo Ufficio iniziative normative nella materia oggetto di doglianza nel presente atto ispettivo.
  Sottolineo peraltro, al riguardo, da un lato che, con riferimento ai criteri di determinazione delle sanzioni amministrative, nessuna osservazione, in punto di adeguatezza, è stata comunque sollevata dalle altre amministrazioni interessate alla delega; dall'altro lato, che l'adeguatezza in concreto delle sanzioni determinate potrà essere riconsiderata all'esito del monitoraggio degli effetti del complessivo intervento di depenalizzazione.
  In questa prospettiva si ricorda, difatti, come l'articolo 2 della legge delega prevede, al comma 5, la possibilità di emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione, uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4, nonché dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo. La norma, dunque, lascia aperta la strada legislativa per eventuali correttivi, ritenuti necessari all'esito dei primi monitoraggi svolti.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice penale

ammenda

turismo