ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12549

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 16/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016
BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016
BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 16/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 16/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12549
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   ANDREA MAESTRI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI e TURCO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   con sentenza del 23 febbraio 2016 la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha condannato l'Italia per il rapimento e la detenzione illegale di Osama Mustafa Hassan Nasr, meglio conosciuto come Abu Omar, già imam a Latina, rapimento avvenuto in Milano il 17 febbraio 2003;
   dopo il rapimento, Omar fu trasportato in Egitto dove fu detenuto, interrogato e sottoposto a torture;
   numerose fonti giornalistiche, riportano il fatto che, secondo la Corte, «le autorità italiane erano a conoscenza che Abu Omar era stato vittima di un'operazione di “extraordinary rendition” (cioè un rapimento e detenzione illegale compiuti dagli Stati Uniti con la collaborazione di un altro paese, ndr) cominciata con il suo rapimento in Italia e continuata con il suo trasferimento all'estero»;
   l'Italia si sarebbe resa responsabile della violazione di cinque articoli della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Cedu): quelli che prevedono la proibizione di tortura o trattamenti inumani e degradanti (articolo 3), il diritto alla libertà e alla sicurezza (articolo 5), il diritto al rispetto della vita privata e familiare (articolo 8), il diritto a un equo processo (articolo 6), il diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale (articolo 13);
   in particolare, secondo la Cedu, l'Italia avrebbe applicato il legittimo principio del segreto di Stato in modo improprio, assicurandosi in questo modo che i responsabili per il rapimento, la detenzione illegale e i maltrattamenti ad Abu Omar rimanessero impuniti. I giudici hanno quindi stabilito che l'Italia dovrà pagare 70 mila euro a titolo di risarcimento in favore di Abu Omar e ulteriori 15 mila a sua moglie per danni morali, a cui si aggiunge il pagamento di 30 mila euro per le spese legali sostenute dai ricorrenti. La sentenza diventerà definitiva nell'arco di tre mesi se lo Stato italiano non chiederà e otterrà un riesame dalla Corte di Strasburgo;
   ad avviso degli interroganti, il comportamento delle autorità italiana nella vicenda, stigmatizzando dalla Cedu, associato al gravissimo ritardo del Parlamento nell'approvazione di una legge contro il reato di tortura, dimostrano scarsa attenzione delle istituzioni alla tutela dei diritti umani;
   si consideri comparativamente che, ad esempio, la pena massima per il reato di tortura in Francia è l'ergastolo, stessa cosa nel Regno Unito, mentre in Spagna è di 6 anni: in Italia, non esiste né la pena massima, né quella minima. Infatti, la legge contro il reato di tortura è all'esame del Senato dal luglio 2015 e sarebbe invece opportuno un celere esame del provvedimento;
   il 10 dicembre 1984 l'Onu ha approvato la «Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti», entrata in vigore il 26 giugno 1987. Per i Paesi aderenti, il documento prevede una serie di obblighi e, in particolare, l'articolo 2, stabilisce che «ogni Stato parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie e altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione». L'Italia ha ratificato la convenzione nel 1989;
   si ricorda che il progetto di legge sul reato di tortura è stato approvato in breve tempo dalla Camera, il 9 aprile 2015, in seguito alla sentenza della Corte europea dei diritti umani che ha stabilito che il blitz della polizia alla scuola Diaz, avvenuto il 21 luglio 2001, nell'ambito del G8 di Genova, «deve essere qualificato come tortura», e ha condannato l'Italia sia per le lesioni subite da Arnaldo Cestaro (che aveva precedentemente presentato ricorso), sia per l'inadeguatezza della nostra legislazione che a trent'anni dalla sottoscrizione della già citata convenzione dell'ONU non ha ancora una legge apposita sulla tortura all'interno del codice penale –:
   se i fatti narrati in premessa corrispondano al vero, e, nell'eventualità positiva, in considerazione di quanto esposto e della sentenza della Corte di Strasburgo del 23 febbraio 2016, se il Governo intenda rendere pubblico l'effettivo svolgimento dei fatti accaduti in relazione alla vicenda dell'imam Abu Omar, assumendo iniziative volte a revocare l'apposizione del segreto di Stato. (4-12549)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

tortura

diritti della difesa

trattamento crudele e degradante