ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12533

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 16/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 16/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12533
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo di
Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

   VARGIU. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede la regolarizzazione e la riqualificazione urbanistici ed edilizia del territorio, nonché la possibilità di ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per le opere realizzate in modo non conforme alla disciplina vigente. Lo scopo di tale disposizione è di avviare un riassetto complessivo delle zone degradate del Paese a causa del proliferare dell'abusivismo edilizio, tenuto conto, da un lato del particolare pregio storico, architettonico, paesistico ed ambientale di determinati ambiti territoriali e, dall'altro, dell'esigenza di prevedere appositi strumenti sanzionatori e sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali nella adozione degli strumenti urbanistici generali;
   ai sensi del citato articolo 32: «le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (...) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» (comma 27, lettera d));
   la legge della regione autonoma della Sardegna del 26 febbraio 2004, n. 4 «Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio — Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269» dispone che non siano suscettibili di sanatoria: «Le opere abusive che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere dei beni ambientali e paesistici, qualora non venga acquisito il nullaosta da parte del soggetto che ha imposto il vincolo, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima dell'esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici» (articolo 2, comma 1, lettera e));
   la possibilità di prevedere e applicare l'istituto del condono edilizio anche in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico è stato spesso oggetto di dubbi e controversie interpretativi. Mentre, infatti, la normativa nazionale (peraltro suffragata dalla prassi giurisprudenziale) propende per una interpretazione restrittiva ed esclude la possibilità di sanatorie in ambiti sottoposti a vincoli paesaggistici, la richiamata normativa della regione autonoma della Sardegna propende per una interpretazione estensiva, prevedendo – sia pure entro certi limiti – la possibilità del condono edilizio, anche in ambiti sottoposti a vincoli paesaggistici, escludendo comunque quelli rientranti in aree e beni sottoposti a vincolo di inedificabilità;
   al riguardo, in data 9 giugno 2004 l'assessore degli enti locali, finanze e urbanistica della RAS ha, con propria circolare n. 2/U – protocollo n. 8855 chiarito tale orientamento interpretativo, riaffermando, entro certi limiti e comunque solo una volta acquisito il nullaosta da parte del soggetto che ha imposto il vincolo, la suscettibilità di prevedere il condono edilizio anche in ambiti sottoposti a vincoli paesaggistici. Tra i destinatari della predetta circolare vi era peraltro lo stesso Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che nulla negli ultimi anni ha eccepito in merito;
   nel rispetto della citata legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4, tutti i vertici della soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Cagliari e Oristano succedutisi fino all'agosto 2015 hanno seguìto un comune orientamento coerente alla circolare n. 8855, procedendo autonomamente, al rilascio di numerose concessioni in sanatoria, senza che le stesse fossero inoltrate al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   la nuova dirigenza alla soprintendenza, insediatasi nell'agosto 2015, ha invece adottato un orientamento diametralmente opposto alla prassi consolidata nel corso dell'ultimo decennio e, nel valutare che l'autonomia legislativa della regione autonoma Sardegna non potesse esercitarsi in campo paesaggistico, ha riconosciuto quale unico riferimento la più restrittiva legislazione nazionale;
   tale orientamento sta mandando a diniego tutte le pratiche il cui procedimento amministrativo, dopo oltre dieci anni, si sta concludendo e sta rendendo nulle tutte le concessioni in sanatoria già rilasciate e, con esse, tutti gli eventuali atti transattivi immobiliari che ne sono stati oggetto. Ciò avrebbe delle rilevanti conseguente onerose sulla pubblica amministrazione a causa delle potenziali richieste di risarcimento dei danni, per via della restituzione delle oblazioni e degli oneri concessori pagati dai condonanti, nonché a causa delle sanzioni conseguenti alla mancata chiusura dei procedimenti amministrativi entro i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
   la soprintendenza alle belle arti e paesaggio di Cagliari e Oristano sta adottando il medesimo restrittivo orientamento interpretativo anche in relazione alla normativa regionale in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio nell'ambito del cosiddetto «piano casa Sardegna» e del piano paesaggistico regionale – PPR;
   coerentemente con il codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni e integrazioni (cosiddetti codice Urbani), il piano paesaggistico regionale riconosce le tipologie, le forme ed i molteplici caratteri del paesaggio sardo costituito dalle interazioni della naturalità, della storia e della cultura delle popolazioni locali e assicura che il territorio regionale sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi aspetti che lo costituiscono, rappresentando il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale;
   la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4, recante «Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo», consente interventi di adeguamento e ampliamento del patrimonio edilizio esistente: «(...) anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici ed in deroga alle vigenti disposizioni normative regionali, l'adeguamento e l'incremento volumetrico dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, nella misura massima, per ciascuna unità immobiliare, del 20 per cento della volumetria esistente (...)» (articolo 2, comma 1);
   ai sensi della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, recante «Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale» e del succitato articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 del 2009 (e dei benefici previsti da quest'ultima), negli ultimi sei anni sono stati realizzati numerosissimi interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione di fabbricati ed altrettanti interventi di adeguamento ed ampliamento del patrimonio edilizio sono stati realizzati anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, dopo i necessari nulla osta da parte dell'ufficio tutela del paesaggio e della soprintendenza alle belle arti e paesaggio di Cagliari e Oristano;
   la nuova soprintendenza evidentemente ritiene, tuttavia, che il piano paesaggistico regionale discenda direttamente dal decreto legislativo 42 del 2004 e che pertanto non possa essere derogato dalle normative regionali sopra richiamate. Anche in questo caso, tale orientamento rischia di mandare a diniego tutte le pratiche istruttorie in corso soggette al benestare della pubblica amministrazione e di annullare tutti i titoli già rilasciati. Peraltro, questa interpretazione restrittiva rischia di ostacolare anche quelle pratiche che, pur avendo concluso positivamente il procedimento amministrativo con tanto di nulla osta paesaggistico, vengono attualmente presentate per altri motivi, come per esempio semplice spostamento di una finestra;
   da un punto di vista funzionale-pratico, l'attuale impostazione della nuova soprintendenza alle belle arti e paesaggio di Cagliari e Oristano non solo sta disorientando i cittadini e gli operatori del settore (architetti, geometri, ingegneri, notai, e altri), ma sta provocando gravissime ripercussioni economiche anche sulle pubbliche amministrazioni (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, regione autonoma Sardegna ed enti locali). Tra le conseguenze negative più gravi ed onerose dell'annullamento dei titoli rilasciati in passato, vi sarebbero gli ordini di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi nei quali gli interventi erano stati già realizzati; l'annullabilità degli atti transattivi pubblici aventi ad oggetto i beni immobili beneficiari degli «illegittimi» ampliamenti volumetrici, poi ceduti o passati di proprietà a qualsiasi titolo; le richieste di risarcimento danni contro le pubbliche amministrazioni coinvolte; l'aumento esponenziale del contenzioso di tribunali civili, penali e amministrativi, delle pendenze e dei carichi giudiziari, nonché del non trascurabile impatto economico sui costi dell'amministrazione della giustizia;
   la confusione ingenerata dalla soprintendenza sta mettendo — secondo l'interrogante – i numerosi operatori del settore edilizio in condizione di non poter svolgere al meglio la propria attività e di non poter dispiegare come dovrebbero una virtuosa funzione catalizzatrice di investimenti a favore della comunità e del territorio sardi. Al contrario, il buon funzionamento di una moderna macchina amministrativa dovrebbe – come dimostra l'attività riformatrice dell'attuale Governo – rivestire un ruolo centrale per il rilancio economico del Paese, specie per quelle aree svantaggiate, anche per la condizione legata all'insularità –:
   se il Governo non ritenga che la controversa interpretazione ed applicazione della normativa nazionale e regionale di cui in premessa sostenuta dalla soprintendenza alle belle arti e paesaggio di Cagliari e Oristano si ponga in contrasto con la potestà legislativa esclusiva in materia edilizia ed urbanistica, prevista dall'articolo 3 dello Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
   se il Governo non ritenga opportuno — nei limiti delle proprie competenze – assumere iniziative normative o amministrative volte a una interpretazione autentica della disciplina citata in premessa che dia agli operatori del settore certezza del diritto;
   se il Governo non ritenga opportuno, nell'ambito di quest'ultima eventuale iniziativa, garantire che l'interpretazione alla normativa suindicata in ogni caso non leda, attraverso disposizioni retroattive, i diritti acquisiti del cittadino. (4-12533)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

licenza edilizia

indennizzo

conseguenza economica