ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12455

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 587 del 10/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: LO MONTE CARMELO
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 10/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PASTORELLI ORESTE MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI) 10/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 10/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12455
presentato da
LO MONTE Carmelo
testo di
Giovedì 10 marzo 2016, seduta n. 587

   LO MONTE e PASTORELLI. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 134 del T.U.L.P.S. (regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773) prevede che le guardie particolari e gli istituti di vigilanza e di investigazione privata prestino opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e eseguano investigazioni o ricerche o raccolgano informazioni per conto di privati, escludendo quindi la possibilità di assistenza alla persona a fini di tutela dell'incolumità;
   l'articolo 256-bis del regolamento T.U.L.P.S., così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 153 del 2008, si preoccupa inoltre di delimitare il settore della vigilanza privata in genere, sia in positivo, inquadrandovi «tutte le attività di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essa inerenti», sia in negativo, escludendo quelle attività che «implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attività che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia»;
   il disposto delle succitate disposizioni normative risponde, nella sua originaria impostazione, all'ispirazione che ha improntato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, mirante a subordinare la gran parte delle attività economiche al controllo del potere esecutivo, in un'ottica politica tipica di quel momento storico, e in modo particolare in settori quali il commercio delle armi ed i corpi armati, ritenuti una potenziale minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica con l'obiettivo, nello specifico, che l'attività di tutela della persona non fosse demandata a privati;
   la conseguenza della mancanza di una specifica regolamentazione del settore è che il servizio di tutela della persona, che il mercato richiede con sempre maggior frequenza anche alla luce della mutata percezione che il cittadino ha delle condizioni di ordine pubblico e del conseguente bisogno di sicurezza sentito a qualsiasi livello, viene oggi svolto in piccola parte da guardie giurate che formalmente tutelano i beni delle persone realmente oggetto di protezione, e per la maggior parte da personale in alcun modo controllato, che riveste i ruoli più disparati spesso senza avere alcuna specifica preparazione in proposito;
   in questa sede è opportuno, infatti, ricordare come le guardie particolari giurate abbiano specificità e requisiti di alto livello e devono essere in possesso di licenza prefettizia e sottostare alla vigilanza della questura competente, cosa che invece non avviene quando la tutela della persona viene garantita da accompagnatori, da personaggi affidatari di contratti diretti con la persona fisica per la quale lavorano o con ulteriori modalità lasciate al libero accordo tra le parti;
   l'impossibilità di svolgere da parte delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza l'attività a tutela della persona rappresenta un unicum all'interno del panorama europeo, dove, pressoché in tutti gli Stati, seppur con declinazioni diverse, è presente il servizio della close protection;
   a tal proposito, non si può escludere un prossimo intervento da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea per porre fine ad una difformità tutta italiana, come d'altronde è già accaduto per altre fattispecie con la sentenza di condanna all'Italia del 13 dicembre 2007 (causa C-465/05), con la quale sono state rilevate difformità dall'ordinamento comunitario della normativa con riferimento all'obbligo di prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana; alla mancata considerazione degli obblighi già assolti in altro Stato membro per i soggetti che intendano esercitare l'attività anche in Italia; alla validità territoriale limitata e alla subordinazione di un nuovo assenso al numero e all'importanza degli istituti già operanti nel medesimo contesto di riferimento; alla necessità di una sede operativa in ogni provincia; all'individuale autorizzazione di quanti intendano esercitare attività di vigilanza in Italia senza tener conto degli accertamenti e controlli dello Stato di stabilimento; all'obbligo di utilizzare un limite massimo o minimo di personale; all'obbligo di versamento di una cauzione presso la Cassa depositi e prestiti; alla fissazione di prezzi e di una loro limitata oscillazione affidata alla decretazione del prefetto –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione descritta in premessa e se siano allo studio ipotesi di modifica della normativa di settore finalizzate a consentire l'espletamento dell'attività di protezione della persona fisica da parte delle guardie giurate e degli istituti di vigilanza che, ottemperando alle rigide disposizioni normative di settore, dispongono delle necessarie caratteristiche tecniche, morali e professionali necessarie ad adempiere tale servizio, contribuendo in piena complementarietà con l'operato delle forze dell'ordine a garantire sempre maggiori livelli di sicurezza per le persone. (4-12455)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza e sorveglianza

impresa transnazionale

commercio di armi