ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12450

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 587 del 10/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BRANDOLIN GIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 10/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 12/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12450
presentato da
BRANDOLIN Giorgio
testo di
Giovedì 10 marzo 2016, seduta n. 587

   BRANDOLIN. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 («decreto Balduzzi»), recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
   il decreto 24 aprile 2013 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2013, reca «Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita», secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158;
   l'articolo 5 del decreto ministeriale ha stabilito l'obbligo per le società sportive dilettantistiche (30 mesi di tempo) e professionistiche (6 mesi di tempo) di dotarsi di defibrillatori semiautomatici, ad eccezione di quelle società dilettantistiche, la cui attività richieda un ridotto impegno cardiocircolatorio;
   il comma 6 dell'articolo 5, in particolare, ha stabilito che le società, singole o associate, possano demandare l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore al gestore dell'impianto, attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione; in caso contrario, in via generale, la responsabilità per la presenza e il corretto funzionamento del DAE è posta in capo alle società sportive;
   l'allegato E del decreto ministeriale, contenente le linee guida in materia, ha fissato le modalità di gestione dei defibrillatori da parte delle società sportive;
   in particolare, tra quelle organizzative, si è stabilito che l'onere della dotazione del defibrillatore sia a carico delle società (con possibilità di associarsi nel caso dell'utilizzo dello stesso impianto) e che quelle che utilizzino permanentemente o temporaneamente un impianto sportivo debbano assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo;
   nell'ambito della formazione, le linee guida hanno indicato sempre nelle società sportive gli enti responsabili della presenza di personale formato all'utilizzo del defibrillatore, per l'eventuale utilizzo nel corso di gare o allenamenti e hanno disposto che le medesime abbiano il dovere di formare personale ritenuto «sufficiente» nel numero, tramite corsi da effettuare presso appositi centri accreditati e autorizzati;
   per quanto riguarda gli obblighi delle società sportive dilettantistiche, le norme previste nel decreto del 24 aprile 2013 (articolo 5, comma 5) dovevano essere attuate entro il mese di febbraio 2016;
   si riscontrano difficoltà in tutta Italia la parte delle Società sportive dilettantistiche nel dotarsi di defibrillatori semiautomatici e, nel completare le attività di formazione degli operatori del settore sportivo circa il corretto uso degli stessi;
   il Ministro della salute, di concerto con il competente sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri nel mese di gennaio 2016, ha decretato una modifica all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2015 portando a scadenza ultima al 20 luglio 2016;
   diverse regioni autonomamente hanno legiferato in materia mettendo in difficoltà il mondo dello sport organizzato, in particolare chi svolge la propria attività a cavallo di confini regionali, generando confusione e preoccupazione tra i dirigenti sportivi –:
   se, in considerazione dell'imminente entrata in vigore del decreto sia nelle disponibilità del Governo una mappatura aggiornata sulla localizzazione di DAE sul territorio nazionale; qualora non tutti gli impianti fossero in regola alla data prevista, e non vi siano proroghe della disciplina vigente, se siano state stimate quali possano essere le conseguenze sull'attività sportiva organizzata;
   in merito alla dotazione del DAE e, particolare all'uso e alla gestione dello stesso, se siano state assunte iniziative per determinare con chiarezza a chi va attribuita la responsabilità, se al gestore dell'impianto o alle società sportive, auspicando che la responsabilità venga definita e posta in carico al gestore prevalente dell'impianto;
   quali modalità siano state individuate in merito agli adempimenti degli obblighi previsti dalle linee guida sull'utilizzo dei DAE, per le società sportive che svolgono la propria attività (non con ridotto impegno cardiocircolatorio) all'aperto, come accade per esempio, nel caso di sport «mobili» (ciclismo, canottaggio, vela e altri);
   se non sia doveroso confermare la direttiva generale nazionale mantenendone l'efficacia su tutto il territorio nazionale per evitare disomogeneità nelle diverse realtà regionali. (4-12450)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

controllo sanitario

sport

diritto alla salute