ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12437

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: PASTORELLI ORESTE
Gruppo: MISTO-PARTITO SOCIALISTA ITALIANO (PSI) - LIBERALI PER L'ITALIA (PLI)
Data firma: 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/04/2016

SOLLECITO IL 08/06/2016

SOLLECITO IL 23/09/2016

SOLLECITO IL 23/02/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12437
presentato da
PASTORELLI Oreste
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   PASTORELLI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   il comune di Venaria Reale (TO), con un'ordinanza, ha vietato l'accesso ai veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate e altezza superiore a 2,4 metri nelle aree di parcheggio situate nei pressi di via di Vittorio. La limitazione è stata prevista con ordinanza n. 60 del 2005. Inoltre, sono state installate sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale;
   a detta dell'Associazione nazionale coordinamento camperisti, il comune non avrebbe mai trasmesso copia degli atti richiamati dall'ordinanza n. 60 del 2008, adducendo la motivazione del pagamento di una tassa di 106,00 euro per l'accesso di atti in quanto si tratterebbe di atti non digitalizzati che andrebbero prima fotocopiati e poi scansionati;
   l'Associazione di cui sopra lamenta la possibilità di accesso alla documentazione se non attraverso il pagamento di un tributo che potrebbe essere comunque facilmente superabile attraverso la scansione e l'invio via email del documento;
   al di là del mancato accesso agli atti si deve rammentare, di recente la sentenza del TAR toscano n. 576 del 13 aprile 2015, in materia, che ha annullato l'ordinanza di divieto emessa dal sindaco del comune di San Vincenzo indirizzata esclusivamente a caravans ed autocaravans;
   lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 4680 del 3 ottobre 2014, ha precisato che le amministrazioni comunali possono emettere ordinanze limitative solo se l'ente proprietario, della strada comprovi «la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustifichino il provvedimento adottato. In mancanza, l'ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria»;
   inoltre, il Dicastero ha confermato che «L'autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (articolo 54 comma 1 lettera m)) del Codice della Strada. Ai, fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (articolo 185 comma 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (articolo 185 comma 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50 per cento rispetto a quelle praticate per le autovetture (articolo 185 comma 3)»;
   inoltre, con la nota ministeriale n. 65235 del 25 giugno 2009: «Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L'obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall'articolo 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; (...). Pertanto, l'ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza intendano adottare al fine di dar accesso da parte di tutta la collettività relativamente ai documenti della pubblica amministrazione;
   quali iniziative di competenza il Ministro dell'interno intenda adottare al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dal decreto ministeriale del 5 agosto 2008 laddove si stabilisce che la difesa della sicurezza urbana debba avvenire nel rispetto di norme che regolano la vita civile, tenendo conto che, ad avviso dell'interrogante, il potere sindacale di ordinanza, ex articolo 54 del decreto legislativo 267 del 2000, al di fuori dei casi in cui assuma carattere contingibile e urgente, non può che limitarsi a prefigurare misure che assicurino il rispetto di norme, ordinarie volte a tutelare l'ordinata convivenza civile, tutte le volte in cui dalla loro violazione possano derivare gravi pericoli per la sicurezza pubblica. (4-12437)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

area di parcheggio

sicurezza pubblica

regolamentazione del traffico