ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12431

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: D'ALIA GIANPIERO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
12/05/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 12/05/2017
NENCINI RICCARDO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 12/05/2017

CONCLUSO IL 12/05/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12431
presentato da
D'ALIA Gianpiero
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   D'ALIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti . — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge n. 222 del 2007 è stata istituita l'area di sicurezza, individuata con decreto ministeriale 24 gennaio 2008, ritagliata tra due distinte zone marittime (Reggio Calabria e Catania) cui è stata preposta, in deroga agli articoli, 16 e 17 codice navale e all'articolo 14, comma 1, legge 84 del 1994, l'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina (AMNS);
   con legge 31 del 2008 articolo 18-ter, è stata demandata ad un decreto ministeriale di natura regolamentare la disciplina dell'organizzazione e delle funzioni dell'AMNS nonché del traffico marittimo dello Stretto;
   la struttura organizzativa dell'autorità e le relative aree funzionali sono state definite con decreto ministeriale 128 del 2008; in particolare essa «ha rango corrispondente sul piano gerarchico organizzativo a quello di Direzione Marittima e dipende dal Comando generale, espleta tutte le funzioni di natura amministrativa e tecnico operativa in materia di sicurezza nell'Area di sicurezza e nei porti ivi ricadenti di Messina, Messina-Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni» (rilascio di concessioni, autorizzazioni ed emanazione di altri provvedimenti relativi ai servizi tecnico nautici e relativa attività di regolamentazione compresi i procedimenti amministrativi; rilascio dei certificati di sicurezza, inchieste sui sinistri marittimi, disciplina della navigazione e potere di ordinanza; controllo e monitoraggio del traffico marittimo, coordinamento e intervento nelle operazioni di ricerca e soccorso assumendo il ruolo di MRSC ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 662 del 1994, coordinamento e intervento in materia di lotta agli inquinamenti marini, controllo e vigilanza attuazione misure di sicurezza, verifica e mantenimento efficienza risorse strumentali assegnate per l'esercizio funzioni operative di controllo e monitoraggio del traffico marittimo per il perseguimento delle finalità di sicurezza preordinate);
   la legge 24 dicembre 2012, n. 228 articolo 1 commi 159, 160, 161, (legge di stabilità 2013), con un «rinvio» alla fonte regolamentare, ha soppresso l'AMNS e con una reductio ad unum, senza compromettere l'efficienza del dispositivo organizzativo chiamato a garantire l'interesse primario della sicurezza, ha affidato attribuzioni, funzioni e compiti dell'autorità soppressa alla capitaneria che ha assunto la denominazione di capitaneria di porto-autorità marittima dello Stretto, lasciando inalterata la risposta che sul piano normativo aveva ispirato il legislatore del 2007;
   avuta comunicazione ufficiale dell'accorpamento e delle risorse assegnate in data 28 dicembre 2012, il nuovo ente CP-AMS rapidamente si strutturava in linea con il quadro normativo di riferimento secondo una interpretazione letterale e logico-sistematica e avuto riguardo allo spirito della norma, e in data 3 gennaio 2013 ne dava comunicazione al comando generale;
   dopo tre mesi di lineare applicazione, senza pregiudizio alcuno all'interesse pubblica sotteso e alla gestione del personale, si interveniva con DDG n. 313 del 25 marzo 2013, su materia già compiutamente disciplinata da norme di rango superiore, operando con un atto amministrativo a giudizio dell'interrogante di dubbia competenza, una poco chiara rivisitazione di organizzazione, funzioni e compiti di un'autorità istituita con la legge 222 del 2007 (articolo 18-ter, del decreto-legge n. 248 del 2007) regolamentata (decreto ministeriale 128 del 2008) e in toto trasferita al nuovo ente (legge di stabilità 2013);
   incerta appariva la natura e le finalità dell'atto, non ricognitivo, quanto venivano enunciate solo alcune delle attribuzioni affidate dalla legge, non abrogativo di disposizioni aventi forza di legge, che richiamava alcune funzioni e una dipendenza funzionale primaria dal comando generale e gerarchica dal comando della marina, al pari degli altri direttori marittimi senza riconoscere all'autorità il rango di direzione marittima, il ruolo di MRSC, l'autonomia finanziaria necessaria;
   per quasi tre anni la CP-AMS ha operato in un quadro di assoluta incertezza normativa e di mancate risposte, dovendo assolvere a compiti ed attribuzioni affidate dalla legge e assumendo i provvedimenti necessari, di competenza del direttore marittimo, mai avvallati dal comando generale, ma neppure esplicitamente contestati, provvedimenti che solo nelle materie di competenza della direzione generale del Ministero, trovavano sollecito e positivo riscontro;
   la specificità dello Stretto di Messina già normativamente sancita, in deroga alle previgenti norme sulla suddivisione del litorale della Repubblica nelle circoscrizioni marittime, con l'istituzione dell'area di sicurezza dello Stretto e della preposizione ad essa di un'autorità unica, che costituisce il primo ponte istituzionale tra le due sponde, e che sembra trovare ulteriore riconoscimento nella nuova riforma dei porti in una logica di sistema, che non può non assumersi in un'area vasta per i problemi correlati alla conurbazione, all'aumento della mobilità, in particolare ai collegamenti fisici via mare, coniugati all'aumento dei traffici nello Stretto, non può essere mortificata –:
   se la dichiarata dipendenza funzionale e gerarchica della capitaneria di porto-autorità marittima dello Stretto dalla direzione marittima di Catania abbia un fondamento normativo;
   se sia in itinere una qualunque iniziativa normativa che, sconfessando lo spirito innovatore del legislatore del 2007 e in netta contraddizione con i principi che disegnano un nuovo sistema portuale nello Stretto, riproponga modelli organizzativi poco funzionali a garantire la sicurezza marittima nell'ambito della specificità dell'area dello Stretto di Messina;
   se non sia, viceversa necessario ristabilire un quadro di certezza del diritto attraverso la semplice revoca del provvedimento DDG 313 del 2013. (4-12431)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 12 maggio 2017
nell'allegato B della seduta n. 795
4-12431
presentata da
D'ALIA Gianpiero

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in esame si forniscono i seguenti elementi di risposta.
  L'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222, istituì, senza oneri aggiuntivi, l'area di sicurezza della navigazione dello Stretto di Messina, alla quale fu nel contempo preposta un'autorità ad hoc (l'autorità marittima dello Stretto – A.M.S.).
  Tale autorità, nell'area suddetta e negli ambiti portuali in essa compresi, fu chiamata ad assolvere compiti amministrativi ed operativi in materia di sicurezza della navigazione, di regolamentazione dei servizi tecnico-nautici, nonché di coordinamento delle operazioni di soccorso e salvataggio in mare.
  L'individuazione dell'area marittima di giurisdizione (che comprende i porti di Messina, Tremestieri, Reggio Calabria e Villa San Giovanni) e del livello di comando dell'autorità marittima dello Stretto avvenne con il decreto ministeriale 24 gennaio 2008 n. 13/T, mentre con il decreto ministeriale n. 128 in data 23 giugno 2008 si fornì una cornice regolamentare all'organizzazione ed alle funzioni dell'autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina, con l'introduzione altresì di un nuovo schema di separazione del traffico per la disciplina della navigazione marittima nel predetto Stretto.
  Con quest'ultimo provvedimento fu specificata la collocazione, sul piano gerarchico-organizzativo, del nuovo ufficio marittimo che assunse, in ragione della sua peculiarità, un rango solo corrispondente a Direzione marittima.
  Recita infatti, testualmente, l'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto ministeriale n. 128/2008: «L'Autorità marittima della navigazione dello stretto di Messina [...] ha rango corrispondente, sul piano gerarchico organizzativo, a quello di Direzione marittima e dipende dal comando generale del corpo delle capitanerie di porto».
  Posto infatti che l'architettura di sistema propria dell'amministrazione marittima periferica, come delineata dagli articoli 16 e 17 del codice della navigazione, suddivide la circoscrizione del litorale della Repubblica in direzioni marittime (zone), compartimenti marittimi e circondari marittimi, l'autorità marittima dello Stretto costituì una nuova articolazione della stessa, distinta anche nella denominazione, in ragione di quanto disposto dalla stessa norma istitutiva che volle, dichiaratamente, derogare ai succitati articoli del codice della navigazione.
  Successivamente, con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2013 – commi dal 159 al 162 dell'articolo 1), è stato sviluppato il percorso legislativo di adozione di misure strutturali, funzionali alla drastica razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, quali finalità di interesse generale che sono state perseguite anche attraverso la soppressione della autorità marittima dello Stretto quale organo periferico ad hoc ed il contestuale «assorbimento» dei suoi compiti e delle sue funzioni nella capitaneria di porto di Messina (ora ridenominata capitaneria di porto di Messina – autorità marittima dello Stretto.
  In sintesi:
   alla capitaneria di porto di Messina – autorità marittima dello Stretto sono stati attribuiti, ex lege, appunto i compiti e le funzioni in capo all'originaria autorità marittima dello Stretto, come riflesse nel richiamato regolamento di organizzazione, ma fermi restando quelli già propri della stessa capitaneria di porto in quanto ufficio marittimo di livello compartimentale;
   è venuto meno quel rango iniziale (ovvero requiparazione al rango) di direzione marittima (così come il rapporto di dipendenza funzionale diretta dal comando generale delle capitanerie di porto) che traeva giustificazione in scelte di carattere organizzativo datate, ossia collegate ad un assetto generale del livello periferico dell'amministrazione marittima poi superato per effetto della citata norma soppressiva;
   il nuovo ufficio marittimo si incardina nell'ambito della direzione marittima di Catania – sebbene con funzioni più ampie ed autonome rispetto alle altre capitanerie di porto ma circoscritte all'area di sicurezza dello Stretto – rientrando così nell'architettura di sistema generale stabilita dagli articoli 16 e 17 del codice della navigazione.

  Per quanto attiene al concreto svolgimento dei servizi istituzionali individuati dal citato decreto ministeriale n. 128 del 2008, il descritto trasferimento di compiti ad una autorità marittima avente rango di compartimento marittimo non ha determinato particolari criticità.
  Il controllo ed il monitoraggio del traffico marittimo (V.T.S.) e l'attuazione delle misure di sicurezza nell'area dello Stretto – che, è bene ripeterlo, è rimasta invariata – continua ad essere assicurato dal preesistente centro, peraltro efficiente, aggiornato nella sua configurazione, in quanto vero e proprio precursore tra gli omologhi esistenti sul territorio nazionale.
  Il coordinamento e l'intervento nella suddetta area di sicurezza, nell'attività di lotta agli inquinamenti marini, anche in regime di emergenza locale secondo l'articolo 11 della legge 979 del 1982, nel quadro delle pianificazioni operative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene esercitato in ragione delle tipiche attribuzioni a livello di Compartimento marittimo previsto dalla stessa legge.
  Il rilascio di concessioni, autorizzazioni ed altri provvedimenti di regolamentazione anche di polizia marittima relativi ai servizi tecnico-nautici, è disciplinato in ragione delle esistenti norme del codice della navigazione e del pertinente regolamento di esecuzione, nel quale si rinvengono le rispettive, distinte competenze sia della capitaneria di porto sia della direzione marittima (ad esempio, le inchieste formali sui sinistri marittimi sono riconducibili alla direzione marittima di Catania, in base all'articolo 579 del codice della navigazione).
  La gestione delle risorse economiche-finanziarie ricade, peraltro, in capo al cosiddetto «funzionario delegato» esistente presso il servizio amministrativo logistico (S.A.L.) accentrato presso la suddetta direzione marittima.
  In definitiva si sintetizza quanto segue:
   la legge ha operato soltanto un trasferimento di funzioni e compiti alla capitaneria di porto di Messina, senza variazione alcuna dell'area di sicurezza per come individuata dal decreto ministeriale 24 gennaio 2008 n. 13/T;
   sono rispettate anche nell'assetto attuale le esigenze di « spending review», che hanno ispirato le anzidette scelte legislative;
   si mantiene un dispositivo operativo commisurato alle esigenze della suddetta peculiare zona marittima per un'adeguata risposta alle eventuali emergenze relative alla salvaguardia della vita umana in mare;
   si conserva in capo alla capitaneria di porto di Messina il coordinamento S.A.R. (Ricerca e soccorso – Search and rescue) nell'area di sicurezza dello Stretto, con il ruolo ascrivibile ad un Centro secondario di soccorso marittimo (M.R.S.C., Maritime rescue sub center), con il supporto tecnico-operativo del centro V.T.S. di Messina.
   permane altresì lo status di unità costiera di guardia (U.C.G., Unit coast guard) delegata, in prima situazione operativa, dall'11o M.R.S.C. di Catania, nelle zone di mare esterne all'area di sicurezza individuata dal comma 1 dell'articolo 2 del prefato decreto ministeriale n. 128/2008, a similitudine di ogni altra Capitaneria di porto ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
  Infine, per quanto attiene al decreto dirigenziale n. 313/2013, il quale reca misure regolanti l'assetto della capitaneria di porto – autorità marittima dello Stretto di Messina, esso costituisce momento di attuazione, in via discendente, delle richiamate norme di rango primario rientrando quindi nella ratio di conseguire, nel contempo, economia di spesa e mantenimento dell'efficacia operativa nello svolgimento in loco dei compiti istituzionali. Tale provvedimento, sebbene sia stato originariamente concepito come transitorio, conserva tuttora la sua violenza di strumento regolatore in grado di consentire alla predetta Autorità marittima di espletare le proprie linee di azione che, come già evidenziato, se per un verso sono assimilabili a quelle dei corrispondenti uffici marittimi di pari rango, per altro verso sono espressione di una peculiare autonomia funzionale che la soppressione della preesistente autorità marittima della navigazione dello Stretto di Messina non ha intaccato ma solo riassegnato a diverso, nuovo soggetto.
Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasportiRiccardo Nencini.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza marittima

regolamentazione dei trasporti

trasporto marittimo