ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12429

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/05175
Firmatari
Primo firmatario: VALIANTE SIMONE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
24/05/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 24/05/2016
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 24/05/2016

CONCLUSO IL 24/05/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12429
presentato da
VALIANTE Simone
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   VALIANTE. — Al Ministro della salute, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   presso il consiglio regionale della Campania, con alcune interrogazioni, veniva sollevata la questione della delibera del direttore generale dell'Asl di Salerno n. 365 del 2014, che, accogliendo l'istanza presentata dal dirigente interessato, avrebbe provveduto a trattenere in servizio il dottor Pantaleo Palladino fino al 25 gennaio 2019 e, cioè, fino al compimento dei settanta anni di età;
   il provvedimento appariva in contrasto con l'articolo 22 della legge n. 183 del 2010 che prevede come limite massimo per il collocamento a riposo il compimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero, su istanza dell'interessato, la maturazione del quarantesimo anno di servizio effettivo senza superare i settanta anni di età. Avendo il dirigente compiuto i sessantacinque anni il 25 gennaio 2014 e maturato i quaranta anni di servizio effettivo il 6 ottobre 2014, alla luce anche della nota operativa dell'Inpdap n. 56 del 22 dicembre 2010 (punto 5, cpv. 3), si evidenziava come per servizio effettivo si sarebbero dovute intendere tutte le attività lavorative rese presso l'ente di appartenenza o comunque rese presso la pubblica amministrazione;
   nella risposta del 1o agosto 2014 del presidente della giunta regionale della Campania (nota prot. 16080 del 16 settembre 2014), a sostegno della validità della delibera n. 365 del 4 aprile 14, veniva richiamata, in contrapposizione alla circolare Inpdap n. 56 del 2010, una nota del dipartimento della funzione pubblica DEP 0054991 P-1.2.2.2. del 9 dicembre 2010, indirizzata all'ospedale S. Camillo Forlanini di Roma. Da un'attenta analisi risultava che la citata nota della Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento funzione pubblica, in materia di «Collocamento a riposo per limiti di età della dirigenza medica e di quella del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale», ricevuta dal San Camillo Forlanini in data 14 dicembre 2010 (prot. n. 18845), confermava in maniera ancora più puntuale quanto disposto dalla citata circolare Inpdap n. 56 del 2010 ossia che «l'espletamento del servizio a qualunque titolo sia pure presso altro ente, datore o azienda, costituiscono servizio effettivo, come tale computabile nell'ambito dell'anzianità massima di servizio dei 40 anni» e ancora che «... per servizio effettivo deve intendersi qualunque tipo di lavoro espletato dal pubblico dipendente presso qualunque datore di lavoro sia pubblico che privato»;
   con la delibera n. 365 del 2014 il dirigente percepirà di fatto un aumento economico grazie al doppio regime retributivo e contributivo introdotto dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Antecedentemente alla legge n. 214 del 2011 al dipendente non spettavano, ai fini pensionistici, miglioramenti economici trascorsi i 40 anni di servizio, differentemente da quanto accade oggi in forza del regime contributivo introdotto dalla decreto-legge n. 92 del 2012 «Fornero», che consentirà il computato del trattamento pensionistico, grazie al regime contributivo, oltre i 40 anni di servizio effettivo;
   recentemente, il 18 settembre 2014, il sub-commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro della regione Campania con circolare n. 3957/C ha comunicato ai direttori generali delle aziende sanitarie, che i dirigenti medici maturano i requisiti per il collocamento a riposo al «raggiungimento del quarantesimo anno di età» in accordo a quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 183 del 2010. A conferma di ciò l'azienda ospedaliera di Salerno ha recepito la direttiva regionale 3957/C del 2014 con deliberazione n. 921 del 30 settembre 2014 –:
   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere al fine di chiarire l'applicazione al caso in questione del decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 22 della legge n. 183 del 2010, della circolare Inpdap n. 56 del 2010, della comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica DEP 0054991 P-1.2.2.2. del 9 dicembre 2014, nonché della circolare del sub-commissario ad acta della regione Campania 3957/C del 18 settembre 2014 per una rapida soluzione della problematica. (4-12429)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 24 maggio 2016
nell'allegato B della seduta n. 630
4-12429
presentata da
VALIANTE Simone

  Risposta. — In merito alla vicenda del dirigente medico dell'ASL di Salerno, oggetto della presente interrogazione, trattenuto in servizio fino al 25 gennaio 2019 e dunque, fino al compimento del settantesimo anno di età, la direzione generale dell'Asl di Salerno, per il tramite della prefettura di Salerno, ha precisato quanto segue.
  Il dottore indicato nell'atto ispettivo, dal 10 aprile 2001 al 10 gennaio 2006, è stato collocato in aspettativa dallo «status» di dirigente medico dipendente, per ricoprire altro incarico.
  Tale periodo non concorre a consumare il quarantennio di servizio di cui all'articolo 15-novies del decreto legislativo n. 502 del 1992, perché non assimilabile al servizio effettivo nella posizione di ruolo dirigenziale.
  Infatti, il concetto di «servizio effettivo» introdotto dalla legge n. 183 del 2010, che ha modificato l'articolo 15-novies del decreto legislativo n. 502 del 1992 induce a non considerare nel quarantennio ritenuto significativo dal legislatore tutti quei periodi di lavoro non effettivi, anche se accreditati figurativamente, ovvero riscattati o coperti a qualunque titolo sotto il profilo previdenziale.
  Pertanto, a differenza del contenuto della circolare Inpdap richiamata nell'interrogazione, che approccia alla problematica esclusivamente dal punto di vista contributivo, i principi ispiratori della legge n. 183 del 2010 vanno individuati nel concetto di lavoro inteso quale strumento di realizzazione della persona e non, quindi, in quello che considera la tutela previdenziale del massimo rendimento possibile del trattamento pensionistico, che ha caratterizzato la legislazione precedentemente.
  Tanto traspare anche dalla lettura degli stessi lavori parlamentari, quali, ad esempio, le considerazioni rese anche dal relatore, nella seduta della Camera dei deputati del 27 gennaio 2010, in sede di discussione delle linee generali, del disegno di legge da cui è scaturita la legge n. 183 del 2010, laddove viene chiarito che, ai fini del calcolo del quarantennio, rileva solo l'effettiva prestazione effettuata, al netto della contribuzione figurativa e di quella riscattata, fino al limite dei settant'anni.
  Da ultimo, l'articolo 1, commi 707, 708 e 709 della legge di stabilità n. 190 del 2014, stabilisce che le pensioni non potranno mai superare quelle maturate antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011.
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

professione sanitaria

servizio sanitario

funzione pubblica