ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12426

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BERRETTA GIUSEPPE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA DIFESA 09/03/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 04/05/2016
Stato iter:
31/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2017
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/03/2017

CONCLUSO IL 31/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12426
presentato da
BERRETTA Giuseppe
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   BERRETTA. — Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   i lavoratori italiani delle basi militari degli USA nel territorio nazionale operano per il settore difesa del Governo italiano in virtù della Convenzione sullo statuto delle forze (SOFA), firmata a Londra il 19 giugno 1951 e ratificata dall'Italia con la legge 1335 del 1955 (trattato di Londra o NATO SOFA), che stabilisce le norme generali relative alla presenza di personale di uno o più Paesi Nato sul territorio di un altro Paese dell'Alleanza e sono assunti direttamente dalle Forze armate degli USA, svolgendo una funzione pubblica a contratto privato;
   Carmelo Cocuzza ha lavorato per tredici anni presso il dipartimento Usa « Navy Exchange» della base militare di Sigonella, che gestisce tutte le unità commerciali fornitrici di servizi e merci in favore dei militari statunitensi e delle loro famiglie;
   nell'anno 2000 Carmelo Cocuzza è stato licenziato dal posto di lavoro che occupava presso il «Navy Exchange» di Sigonella come lavoratore civile, in quanto accusato di aver falsificato il cartellino d'ingresso;
   la giustizia italiana si è chiaramente pronunciata sull'irregolarità della decisione, stabilendo il reintegro e un risarcimento per i danni subiti, quantificato in una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto oltre ai contributi previdenziali;
   in particolare, risale al 2004 la sentenza dal tribunale del lavoro di Catania, che ha disposto il reintegro del lavoratore e che, però, non ha trovato applicazione;
   di seguito, la Corte d'appello, con sentenza n. 812 del 7 ottobre 2010, ha sancito il reintegro retroattivo applicando la tutela reale al lavoratore per licenziamento invalido;
   il 4 marzo 2014, la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha confermato la sentenza d'appello con sentenza 4983/14;
   a tutt'oggi, a quanto risulta all'interrogante, il datore di lavoro non ha dato esecuzione alla sentenza suddetta, che riconosce a Carmelo Cocuzza tutte le retribuzioni dal momento del licenziamento fino al reintegro, oltre ai contributi previdenziali;
   un ufficiale giudiziario ha attivato l’iter procedurale volto a rendere esecutivo il titolo rappresentato dalla sentenza, ma invano;
   l'autorità all'interno della base resta comunque sottoposta al Governo italiano e al suo rappresentante;
   si sta mettendo in discussione il rispetto della giustizia italiana, che ha deciso che un lavoratore e nostro connazionale debba essere risarcito ed anche reintegrato nel posto di lavoro presso il dipartimento Usa « Navy Exchange» della base militare di Sigonella, considerato che la base USA non ha provveduto né a riassumere il lavoratore né a risarcirlo per i danni subiti, opponendosi di fatto al pignoramento definitivo –:
   se siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intendano avviare affinché l'autorità americana presente a Sigonella non ostacoli la piena esecuzione di quanto disposto con sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 4983 del 4 marzo 2014.
(4-12426)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 marzo 2017
nell'allegato B della seduta n. 771
4-12426
presentata da
BERRETTA Giuseppe

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante segnala la vicenda giudiziaria di Carmelo Cocuzza, cittadino italiano licenziato dalla base NATO di Sigonella e nei cui confronti l'autorità giudiziaria italiana, nel rilevare l'irregolarità del licenziamento stesso, ha disposto il reintegro ed il risarcimento per i danni subiti: l'interrogante chiede che, in relazione a tale vicenda, vengano avviate quindi tutte le iniziative necessarie, affinché l'autorità statunitense presente a Sigonella non ostacoli la piena esecuzione della sentenza, nel processo definito dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, con pronuncia del 4 marzo 2014, n. 4983.
  Sul punto deve essere preliminarmente precisato che, come comunicato dal Ministero della difesa, il rapporto di lavoro del personale italiano impiegato presso le basi militari nazionali concesse in uso agli statunitensi è disciplinato da contratto di natura privatistica con il Governo degli Stati Uniti ed è sottoposto alla giurisdizione italiana.
  Pertanto, come precisato dal Ministero degli affari esteri, ai lavoratori italiani delle basi militari U.S.A. in territorio nazionale si applicano le norme della convenzione sullo Status of force agreement (cosiddetto Sofa) del 1951, ai sensi delle quali la controversia giuslavoristica che oppone il signor Cocuzza al suo datore di lavoro, il Governo degli Stati Uniti, è esclusivamente regolata dal diritto interno italiano.
  L'istruttoria avviata dalla competente articolazione ministeriale e gli elementi forniti, per i profili di competenza, dal Ministero degli affari esteri hanno restituito una ricostruzione dei fatti in tutto coincidente con quella offerta dall'interrogante.
  Secondo quanto accertato, il signor Cocuzza ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli in data 21 settembre 2000 dal Governo degli Stati Uniti d'America, ottenendo dal giudice del lavoro del tribunale di Catania una sentenza (la sentenza n. 425 del 2004) di reintegrazione nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (nella formulazione all'epoca vigente), successivamente confermata dalla corte d'appello di Catania con la sentenza non definitiva del 19 aprile 2007, n. 291 e con la successiva sentenza definitiva del 7 ottobre 2010, n. 812, passata in giudicato a seguito della sentenza di rigetto della Corte di cassazione del 4 marzo 2014, n. 4983.
  L'articolazione ministeriale competente aggiunge che il signor Cocuzza ha chiesto ed ottenuto, in data 19 luglio 2014, dal tribunale del lavoro di Catania l'emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 1750 del 2014) per la complessiva somma di euro 357.287,62, «quale retribuzione globale di fatto dovuta (...) dal licenziamento fino alla data del 30/04/2014, comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria». Tale ingiunzione di pagamento, con formula esecutiva del 22 luglio 2014, è stata notificata al debitore.
  Di fronte al mancato spontaneo pagamento, il signor Cocuzza ha notificato, quindi, al Governo degli Stati Uniti d'America un atto di precetto, spedito il 9 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 142 codice di procedura civile.
  Un primo tentativo di esecuzione del conseguente pignoramento – su beni esistenti nel Navy Exchange store – non ha dato esito positivo: in data 12 febbraio 2016, infatti, le autorità americane hanno negato all'ufficiale giudiziario, attivatosi a tal fine, l'accesso alla base. Secondo quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri, gli Stati Uniti, con una nota verbale del 24 febbraio 2016, hanno informato di aver rilevato un difetto di notifica dell'atto di precetto necessario all'esecuzione del pignoramento in esecuzione della suddetta sentenza, opponendo l'ambasciata degli Stati Uniti d'America che i beni esistenti all'interno del Navy Exchange store non sarebbero pignorabili, trattandosi di beni importati ai sensi dell'articolo dello statuto delle truppe della NATO (convenzione di Londra del 19 giugno 1951) e, in quanto tali, non commerciabili.
  Mi preme ricordare che l'azione avviata dal legale rappresentante dell'interessato per ottenere l'esecuzione delle sentenze emesse in suo favore è stata oggetto di ripetuti contatti del Ministero degli affari esteri con entrambe le parti, anche attraverso il coinvolgimento, nell'incontro con l'ambasciata degli Stati Uniti avvenuto il 25 febbraio 2016, di un rappresentante dell'ufficio affari internazionali della direzione generale per la giustizia civile del Ministero della giustizia; ancora con successiva nota del 4 marzo 2016, trasmessa da parte italiana all'ambasciata degli Stati Uniti, è stato ribadito quanto già espresso nel corso dell'incontro del 25 febbraio.
  L'ambasciata degli Stati Uniti ha manifestato l'intenzione di dare mandato a un rappresentante legale in Italia e ha informato che avrebbe avviato contatti diretti con il signor Cocuzza.
  Grazie anche all'interlocuzione del Governo con l'ambasciata degli Stati Uniti, la situazione si è recentemente sbloccata.
  Il dipartimento per gli affari di giustizia del Dicastero ha comunicato, infatti, che il signor Cocuzza ed il suo procuratore (nei cui confronti erano state distratte le spese ed i compensi liquidati nel titolo azionato) hanno promosso l'esecuzione forzata con atto di pignoramento mobiliare eseguito in data 9 luglio 2016 nei confronti degli Stati Uniti d'America, per la somma di euro 361.912,98, oltre accessori, su merci e derrate alimentari presenti presso un esercizio sito all'interno della base di Sigonella.
  Successivamente, lo Stato debitore ha proposto istanza di conversione del pignoramento, versando immediatamente la somma di euro 81.398,09 su di un libretto di deposito vincolato.
  Con ordinanza del 2 novembre 2016, il giudice dell'esecuzione ha ammesso lo Stato debitore al richiesto beneficìo della conversione del pignoramento, concedendo la possibilità di versare le ulteriori somme, complessivamente pari a 300.237,04, oltre accessori, in due soluzioni mensili di pari importo; lo Stato debitore, infine, ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione ad effettuare il pagamento dell'intera somma in un'unica rata, entro il termine perentorio del 22 dicembre 2016.
  Quindi, all'udienza del 2 febbraio 2017 i creditori hanno chiesto l'assegnazione delle somme spettanti: ed in data 8 febbraio 2017 il giudice dell'esecuzione ha depositato l'ordinanza di assegnazione delle somme in favore dei creditori medesimi.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' di servizi

diritto del lavoro

giurisdizione del lavoro