ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12417

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 586 del 09/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: FEDRIGA MASSIMILIANO
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 09/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 09/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12417
presentato da
FEDRIGA Massimiliano
testo di
Mercoledì 9 marzo 2016, seduta n. 586

   FEDRIGA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con decreto del 24 aprile 1992, ha inserito in ordinamento un corso triennale d'istruzione professionale per l'acquisizione della qualifica di «operatore dei servizi sociali»;
   tale qualifica è stata successivamente confermata con decreto ministeriale 14 aprile 1997, n. 250;
   lo stesso Ministero, con decreto del 15 aprile 1994, ha istituito un corso biennale di post-qualifica d'istruzione professionale per il conseguimento del titolo di «tecnico dei servizi sociali», il cui accesso è riservato a coloro i quali abbiano già acquisito precedentemente, la qualifica corrispondente di operatore;
   nei decreti ministeriali, relativamente alla qualifica di «operatore dei servizi sociali» si legge che: «(...) con una specifica formazione professionale di carattere teorico e tecnico-pratico e nell'ambito dei servizi socio-educativo-culturali, svolge la propria attività a sostegno di persone di diversa età, per favorire le loro potenzialità individuali e il loro inserimento e partecipazione sociale. (...) Alla conclusione del ciclo di studi l'Operatore dei Servizi Sociali può lavorare nelle strutture pubbliche e private del territorio a sostegno delle comunità, per salvaguardare l'autonomia personale e sociale dei cittadini con lo scopo di salvaguardare l'autonomia personale e sociale dei cittadini con lo scopo di evitare o ridurre i rischi di isolamento o di emarginazione...)»;
   nel decreto ministeriale del 15 aprile 1994, si legge che «Il Tecnico dei servizi sociali possiede competenze e capacità per adeguarsi alle necessità e ai bisogni delle persone con le quali deve operare. È in grado di programmare interventi precisi e mirati secondo le esigenze fondamentali della vita quotidiana e di svago, curandone l'organizzazione e valutandone l'efficacia. Con l'esperienza anche pratica (attraverso stage e tirocini) il tecnico dei servizi sociali è capace di cogliere i problemi e di risolverli efficacemente e tempestivamente tenendo conto dell'aspetto giuridico, organizzativo, psicologico e igienico sanitario»;
   i corsi di istruzione professionale negli indirizzi di operatore e tecnico dei servizi sociali si sono diffusi sul territorio nazionale, attraendo migliaia di giovani interessati a lavorare nel settore sociale;
   il riordino dell'istruzione secondaria superiore di Stato ha rideterminato i diplomi prevedendo che fosse presente l'indirizzo socio-sanitario al termine del quale viene rilasciato il diploma di «tecnico socio-sanitario», visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 15 marzo 2010, con un curriculum di studi non sostanzialmente diverso da quello del «tecnico dei servizi sociali»;
   le regioni rispetto al riconoscimento della qualifica di «operatore dei servizi sociali» e del diploma di «tecnico dei servizi sociali» hanno avuto comportamenti difformi. Alcune non riconoscono in alcun modo tali titoli come utili all'accesso al lavoro in strutture sociali e socio-sanitarie, determinando confusione e delusione nei giovani e nelle loro famiglie che al termine di un percorso di studi, prevalentemente mirato al lavoro in relazioni di aiuto alle persone, si trovano con un titolo di studio non riconosciuto a tale scopo; il comportamento di alcune regioni è stato talmente rigido che, in seguito ad ispezioni è stato richiesto l'allontanamento dalle mansioni ricoperte nel lavoro in strutture residenziali sociali e socio-sanitarie accreditate, di giovani con tale diploma, che ivi erano utilmente impiegati con soddisfazione delle strutture che li avevano assunti, dei loro utenti e dei giovani lavoratori stessi;
   in molte regioni l'accesso a mansioni lavorative che prevedono relazioni di aiuto nei servizi sociali e socio-sanitari, è previsto esclusivamente o con diploma di laurea o con la qualifica di operatore sociosanitario, qualifica che si consegue attraverso corsi di formazione professionale generalmente annuali, il cui requisito d'accesso è dato dall'adempimento dell'obbligo scolastico;
   alcune regioni riconoscono la figura del tecnico dei servizi sociali per quanto riguarda l'educazione nel settore dell'assistenza all'infanzia, ma non riconoscono il titolo come idoneo a formare una figura professionale specifica inserita nei servizi sociali e socio-sanitari in quanto «tecnico dei servizi sociali»;
   vi sono regioni che riconoscono agli studenti con diploma di tecnico dei servizi sociali o di operatore dei servizi sociali solo alcuni limitati crediti formativi spendibili nell'ambito dei percorsi di formazione professionale di «operatore socio-sanitario». Per accedere in alcuni casi è richiesta la partecipazione a prove di selezione (che spesso prevedono esplicitamente una precedenza a favore di persone disoccupate con più di 26 anni, mentre in altri casi sono i contenuti e le modalità dei test che favoriscono le persone disoccupate non più giovani), in altre regioni si richiede il pagamento del corso di formazione;
   molti diplomati nei corsi di tecnico dei servizi sociali che hanno successivamente frequentato i corsi di «operatore socio-sanitario» ritengono la prevalente inutilità della ripetizione di gran parte delle lezioni teoriche, mentre alcuni rilevano l'utilità di un'integrazione della formazione con attività di tirocinio in ambiti differenziati;
   la mancanza del riconoscimento di cui in premessa pone in essere una condizione ingannevole nei confronti dei giovani e delle loro famiglie, convinti, in base alle descrizioni dei profili professionali forniti dal Ministero, di seguire corsi dell'istruzione professionale di Stato utili all'inserimento nel mondo del lavoro, per poi ritrovarsi o a dover accedere a corsi professionali a pagamento o soggetti a test selettivi, oppure, a dover proseguire gli studi in ambito universitario –:
   se il Governo intenda quanto prima affrontare il problema del riconoscimento nel settore sociale e socio-sanitario dei titoli conseguiti nell'istruzione professionale di Stato, quale «operatore dei servizi sociali» e quale «tecnico dei servizi sociali» previsti nell'ordinamento previgente e in prospettiva quello di «tecnico dei servizi socio-sanitari», previsto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del – 15 marzo 2010;
   se il Governo intenda assumere iniziative, in accordo con le regioni, affinché ai giovani in possesso del titolo di «operatore dei servizi sociali» e «tecnico dei servizi sociali» che intendano svolgere la professione di «operatore sociosanitario», possa essere riconosciuto il titolo di «tecnico dei servizi sociali» come valido per ricoprire la mansione di operatore socio-sanitario, fatto salvo un necessario periodo di prova, prevedendo magari ambiti professionali specifici per il cui accesso sia spendibile il titolo di «tecnico dei servizi sociali» e di «tecnico socio-sanitario» e introducendo, eventualmente, una revisione del curriculum del «tecnico sociosanitario». (4-12417)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

istruzione professionale

professioni tecniche

riconoscimento delle qualifiche professionali