ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12401

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 585 del 08/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: BOLOGNESI PAOLO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 08/03/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 17/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 26/10/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12401
presentato da
BOLOGNESI Paolo
testo di
Martedì 8 marzo 2016, seduta n. 585

   BOLOGNESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 206 del 3 agosto 2004 in favore delle vittime del terrorismo e loro familiari è legge speciale come chiarito definitivamente in premessa dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007, Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi, a norma della legge 3 agosto 2004, n. 206, pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007;
   l'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 prevede che: «Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità»;
   la suddetta disposizione, detta «clausola oro», come è reso noto sullo stesso portale Inps «deve essere applicata sui trattamenti pensionistici diretti erogati alle vittime invalide a causa di evento terroristico, sui trattamenti indiretti o di reversibilità ai superstiti, ma anche sui trattamenti diretti dei familiari come disposto dall'articolo 3 della legge in esame novellato dall'articolo 1, comma 795, della più volte citata legge n. 296 del 2006»;
   all'interrogante risulta che il benefico garantito dall'articolo 7 della succitata legge e da applicarsi dall'entrata in vigore della legge, il 26 agosto 2004, è disapplicato e negato, dall'Inps e dai competenti Ministeri, alle vittime di terrorismo e stragi di tale matrice ed ai loro familiari che sono costretti loro malgrado a ricorrere all'azione giudiziaria contro l'Inps, avendo quale controparte di fatto lo Stato, per farsi riconoscere questo loro diritto;
   tra i numerosi casi di tale beneficio pensionistico negato, segnalati all'interrogante è emblematico quello del familiare di una vittima della strage di Ustica che alla richiesta (inoltrata alle sedi di Roma dell'Inps direzione provinciale di Roma e direzione generale ufficio pensioni) di applicazione, alla propria pensione, dei benefici previsti dall'articolo 7 della legge n. 206 del 2004, ha ricevuto risposta per iscritto, il 6 settembre 2013, dal direttore centrale dell'Istituto con le seguenti argomentazioni per il mancato riconoscimento del beneficio quanto segue:
     «da diversi anni tale istituto “clausola d'oro” non è vigente né per la generalità dei lavoratori dipendenti presso privati né per i lavoratori dipendenti pubblici»;
    «l'attribuzione della cosiddetta “clausola d'oro” in base alle norme specifiche previste è di difficile attuazione in quanto comporta la necessità di personalizzare per ogni soggetto l'attribuzione in base alle categoria di appartenenza»;
   al riguardo non si può non sottolineare come il direttore centrale e i funzionari dell'ente siano stipendiati con fondi pubblici per adempiere fra l'altro anche a questo «dettato legislativo» e per non disattenderlo, considerato che, oltre tutto, è cruciale per garantire l'importante diritto del beneficio pensionistico in argomento nell'ambito della «speciale» citata legge in favore delle vittime di terrorismo e stragi e loro familiari;
   nella stessa comunicazione il direttore centrale dell'Inps ha, inoltre, affermato che l'Istituto è ancora in attesa di chiarimenti sulla modalità di applicazione della «clausola oro», «al fine di adottare criteri conformi alla disposizione in argomento» richiesti al Ministero del lavoro – ufficio legislativo, fin dal 18 febbraio 2011;
   allo stesso familiare di vittima di strage è stato comunicato, l'11 novembre 2013, il reiterato rifiuto del beneficio pensionistico a lui spettante, affermando che «al momento le modalità di applicazione dei benefici pensionistici di cui all'articolo 7 L. 206/2004 (c.d. clausola d'oro), sono oggetto di definizione presso il competente Ministero dell'Interno – Commissario straordinario del Governo in materia di vittime del terrorismo»;
   sempre sul punto l'interrogante segnala altresì che Aiviter (Associazione italiana vittime del terrorismo) ha chiesto chiarimenti, l'11 novembre 2013, alla direzione centrale dell'INPS con riferimento ad incrementi pensionistici attribuiti dall'istituto a vittime del terrorismo e loro familiari. L'istituto ha risposto, con nota del 13 febbraio 2014, che detti incrementi erano stati attribuiti, sui trattamenti pensionistici destinatari dei benefici della legge n. 206 del 2004 delle disposizioni dell'articolo 7 della citata legge, «in via provvisoria con il riconoscimento della perequazione automatica in base alla disciplina generale vigente previsti per la generalità dei pensionati»;
   l'Inps ha ribadito la provvisorietà dell'incremento pensionistico riconosciuto rimanendo in attesa – come aveva fatto per il precedente caso del familiare della strage di Ustica – che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esprima il proprio avviso in materia ai criteri attuativi dell'articolo 7 della legge n. 206 del 2004;
   nell'ambito della medesima richiesta di Aiviter sopra citata, circa il riconoscimento degli interessi legali sugli arretrati, l'Istituto ha affermato che non sono stati determinati, tenuto conto che gli incrementi di perequazione automatica, in luogo dell'applicazione della clausola «oro», sono stati attribuiti in via provvisoria in attesa dei chiarimenti in merito alla modalità di applicazione dell'articolo 7 della legge citata da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del commissario straordinario preposto al coordinamento della legge n. 206 del 2004;
   l'Inps, sul punto precedente, ha fatto inequivocabilmente intendere che gli interessi legali sugli arretrati riguardanti l'applicazione della clausola «oro» sono attribuiti quando perverranno i definitivi chiarimenti;
   sono dodici anni che alle vittime del terrorismo e di stragi e ai loro familiari è disapplicato, e pertanto negato, il diritto garantito loro dall'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 per quelle che l'interrogante ritiene inammissibili e inconsistenti «perplessità» applicative da parte di Inps e Ministeri competenti;
   il Governo si era impegnato a risolvere più volte pubblicamente e definitivamente le criticità della legge n. 206 del 2004;
   nonostante le diverse riunioni nell'ultimo quadrimestre 2005, presiedute dal Sottosegretario di Stato Claudio De Vincenti a cui hanno partecipato alti funzionari dell'Inps e di diversi Ministeri nonché i rappresentanti delle associazione delle vittime del terrorismo che hanno presentato soluzioni sostenibili, concrete ed in grandissima parte già condivise a livello governativo e ministeriale, alla data del 7 marzo 2016 niente è stato fatto –:
   se il Presidente del Consiglio, con riferimento alle criticità che impediscono la completa applicazione della legge n. 206 del 2004, intenda adottare iniziative risolutorie per ciascuna criticità in evidenza, come promesso dal Governo alle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice ai loro familiari, dettagliando finalmente un cronoprogramma a breve, e precisando modalità e tempi di attuazione;
   se a distanza, rispettivamente, di cinque e tre anni dalla richiesta di chiarimenti da parte dell'Inps per l'applicazione del beneficio pensionistico previsto dall'articolo 7 della legge n. 206 del 2004 a favore degli aventi diritto con decorrenza dal 26 agosto 2004 è con il riconoscimento degli arretrati da tale data incrementati degli interessi legali, siano stati emessi i relativi pareri da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – ufficio legislativo e del Ministero dell'interno;
   se il Governo alla luce degli elementi esposti in premessa, intenda adottare le opportune iniziative per risolvere definitivamente ogni problema applicativo relativo alla legge n. 206 del 2004 consentendo alle vittime del terrorismo e delle stragi ed ai loro familiari di accedere a un beneficio garantito da una legge votata all'unanimità dal Parlamento. (4-12401)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

terrorismo

vittima

pensionato