ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12397

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 585 del 08/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARUSO MARIO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 08/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 08/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12397
presentato da
CARUSO Mario
testo di
Martedì 8 marzo 2016, seduta n. 585

   CARUSO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca . — Per sapere – premesso che:
   la questione del riconoscimento del diploma magistrale ai fini abilitanti è stata definita in via di contenzioso, con il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014 (di accoglimento di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica) nel quale era stato formalizzato il parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, sezione II, che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto del 2014 aveva previsto l'inserimento dei diplomati magistrali nella II fascia di istituto;
   con sentenza del 16 aprile 2015 n. 1973, il Consiglio di Stato ha ritenuto non revocabile in dubbio che i «diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali»;
   con la citata sentenza n. 1973, il Consiglio di Stato ha riconosciuto, accogliendo l'appello di alcuni diplomati magistrali contro una sentenza negativa del TAR del Lazio, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006);
   con la citata sentenza n. 1973, il Consiglio di Stato, sezione VI, ha chiarito — infatti – che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca quale titolo abilitante solo nel 2014, era già in possesso dei ricorrenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ed ha quindi dichiarato illegittima l'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento;
   sulla base della citata pronuncia n. 1973 del Consiglio di Stato, i docenti esclusi hanno fatto pervenire al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richieste di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tuttavia, nell'avviso del 6 ottobre 2015 ha ribadito come la suddetta pronuncia del Consiglio di Stato non abbia efficacia erga omnes e pertanto non possa essere estesa anche a coloro che non ha o presentato specifico ricorso, esplicando i suoi effetti solamente tra le parti in causa;
   tutto ciò ha avuto come effetto il proliferare di ricorsi da parte dei docenti che si sono rivolti al giudice del lavoro per l'accoglimento dell'istanza cautelare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;
   i giudici del lavoro aditi hanno emesso in proposito sentenze orientate per lo più all'accoglimento del ricorso, giudicando del tutto fondate le ragioni dei docenti ricorrenti;
   si deve, purtroppo, registrare che solo i giudici del lavoro di Roma hanno rigettato l'istanza motivando tale decisione con il fatto che essa avrebbe dovuto essere presentata all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie nel 2006, cosa ad avviso dell'interrogante impossibile dal momento che il riconoscimento legale del valore abilitante del diploma magistrale, conditio sine qua non per l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento, è stato deciso solo nel 2014;
   il danno economico derivante da quanto sopraesposto è evidente, dal momento che la mancata attribuzione delle supplenze comporta perdita di stipendio, disoccupazione e anche smarrimento di senso sociale;
   i docenti che si sono visti rigettare l'istanza di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sono scavalcati da quelli che hanno ottenuto l'inserimento in via cautelare e quindi hanno diritto di ottenere contratti di supplenze essendo inseriti in 1a fascia d'istituto;
   in spregio all'alto grado di professionalità acquisito da tali docenti con sacrificio nel corso degli anni, essi vedono – altresì – vanificata la speranza di una stabilizzazione in quanto estromessi dalle graduatorie ad esaurimento –:
   quali tempestive iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere, anche sul piano normativo, al fine di tutelare la posizione di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale abilitante, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per il loro inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento (GAE) ed il riconoscimento del conseguente diritto all'immissione in ruolo. (4-12397)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

conseguenza economica

licenza edilizia

riconoscimento dei diplomi