ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12392

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 584 del 07/03/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/04932
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
TERROSI ALESSANDRA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
TENTORI VERONICA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
TARICCO MINO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
MONGIELLO COLOMBA PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 07/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 07/03/2016
Stato iter:
31/03/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 31/03/2017
SCALFAROTTO IVAN SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 31/03/2017

CONCLUSO IL 31/03/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12392
presentato da
FIORIO Massimo
testo di
Lunedì 7 marzo 2016, seduta n. 584

   FIORIO, SANI, OLIVERIO, CENNI, LUCIANO AGOSTINI, TERROSI, TENTORI, TARICCO, CARRA, ANTEZZA, MONGIELLO, ROMANINI e PRINA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico;
   le funzioni e le risorse umane di Buonitalia spa in liquidazione sono state trasferite, (in coerenza con le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 18-bis, della legge numero 135 del 2012) all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con il decreto 28 febbraio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro delle sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
   la legge numero 147 del 2013 ha rafforzato tale disposizioni, novellando la legge numero 135 del 2012, e specificando che i «dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso la predetta società al 31 dicembre 2011, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, da espletare anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente, riassorbibile con le successive vacanze, nei ruoli dell'ente di destinazione sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza approvata con il predetto decreto. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale, percepito al momento dell'inquadramento»;
   nonostante tali disposizioni di legge ad oggi 19 ex dipendenti di Buonitalia non sono stati ancora assunti dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;
   con risposta all'interrogazione 4-02452, il vice ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda ha evidenziato come l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, abbia completato tutte le attività propedeutiche allo svolgimento della procedura selettiva, ma contrariamente a quanto previsto dalla normativa, l'Agenzia ha avviato un vero e proprio concorso sul modello di quelli adottati in precedenza per la selezione di personale esterno –:
   per quale motivo l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane non ha rispettato le norme previste dalla legge n. 135 del 2012 e dalla legge n. 147 del 2013 e quali provvedimenti urgenti intenda intraprendere affinché gli ex dipendenti di Buonitalia, citati in premessa, vengano effettivamente assunti dopo una selezione propedeutica all'inquadramento professionale. (4-12392)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 31 marzo 2017
nell'allegato B della seduta n. 771
4-12392
presentata da
FIORIO Massimo

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  Si vuole ricordare che, l'articolo 12, comma 18-
bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 subordinava il trasferimento dei personale di Buonitalia SpA in liquidazione presso l'Ice-Agenzia all'emanazione, mediante apposito decreto, di una tabella di corrispondenza che ne consentiva l'inquadramento nei ruoli dell'ente, previo espletamento di una procedura selettiva di verifica dell'idoneità.
  La norma in parola – sia nella sua stesura originaria, sia come modificata dalla legge n. 147 del 2013, la quale, si rammenta, è fonte sovraordinata e posteriore al decreto 28 febbraio 2013 di trasferimento delle funzioni e delle risorse umane di Buonitalia all'Ice – non prevedeva, dunque, alcun trasferimento automatico ed immediato del personale.
  L'Ice-Agenzia, sentiti i Ministeri coinvolti ed in condivisione con l'Avvocatura generale dello Stato, si è attenuta al dettato normativo: nell'ottobre 2014, a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti, si è concluso l’
iter di approvazione del decreto interministeriale 30 maggio 2014 recante la tabella di equiparazione; nel dicembre 2014 si è svolta la verifica d'idoneità.
  Sentita l'Ice-Agenzia al riguardo, la stessa ha informato che nessuno degli ex dipendenti di Buonitalia SpA raggiunse la sufficienza: pertanto, non si erano verificate le condizioni per il loro trasferimento ed inquadramento presso l'ICE-Agenzia.
  L'attuazione data al citato articolo 12, comma 18-
bis, del decreto-legge n. 95 del 2012 da Ice-Agenzia sembra essere conforme a varie decisioni rese sulla vicenda dal giudice amministrativo: la sentenza n. 338/2014, pronunciata dalla sezione II-ter del Tar del Lazio, ha interpretato la norma ricostruendo la procedura di trasferimento del personale esattamente nei termini in cui l'Agenzia l'ha poi attuata: la sequenza procedimentale prevede l'emanazione della tabella di equiparazione; l'espletamento, sulla scorta di quella, della prova selettiva di verifica dell'idoneità e, infine, per coloro che avranno superato la prova, il trasferimento presso l'ente di destinazione.
  In un altro giudizio, il giudice amministrativo ha condiviso tale impostazione (si vedano i decreti nn. 6382, 6383 e 6384 del 12 dicembre 2014, pronunciati dal Tar del Lazio, Roma, sezione III-
bis), respingendo l'istanza con cui gli ex dipendenti Buonitalia chiedevano la sospensione cautelare della procedura selettiva in ragione di un asserito loro trasferimento già prodottosi ope legis dalla data di emanazione del decreto 28 febbraio 2013.
  Ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione seguita da ICE-Agenzia emana anche dalle sentenze del Tar del Lazio, Roma, sezione III-
bis, nn. 930, 943 e 964 del 2016, le quali, pur disponendo l'annullamento della prova selettiva espletata dall'ICE-Agenzia – censurata dal tribunale per aver indetto una vera e propria procedura concorsuale in luogo di una procedura selettiva idoneativa, risultata, così, particolarmente rigorosa – hanno comunque confermato le necessità di procedere alla selezione, senza che possa configurarsi un trasferimento automatico del personale.
  Da ultimo, il Consiglio di Stato, con ordinanze nn. 2137, 2138 e 2139 del 10 giugno 2016 ha accolto la domanda di sospensione dell'esecutività delle citate sentenze del Tar del Lazio, rinviando l'esame del merito all'udienza del 15 giugno 2017.
  In sede civile, le sentenze di primo grado sfavorevoli ad ICE-Agenzia sono state tutte appellate.
  Da ultimo, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 4479/2016, ha annullato la precedente sfavorevole pronuncia del giudice del lavoro.
  Con una decisione assai articolata, la Corte ha fatto proprie tutte le tesi prospettate dall'Agenzia: corretta sequenza procedimentale, successione delle norme nel tempo, illogicità e incostituzionalità della tesi di controparte, natura privatistica di Buonitalia. Coerentemente, il collegio ha escluso che vi sia stato un rilevante e colpevole ritardo dell'Amministrazione nell'espletamento delle procedure.
  Le udienze degli ulteriori giudizi civili – tre giunti alla fase di appello, uno ancora in attesa della decisione di primo grado – si terranno nel corso del 2017.
  In precedenza, anche in fase cautelare ed esecutiva, sono intervenute decisioni che confermano la legittimità dell'operato dell'Agenzia (così il giudice dell'opposizione, che ha invocate i decreti ingiuntivi notificati da alcuni ex-dipendenti Buonitalia trib. Roma, sezione lavoro, sentenza n. 1226/2015; così la corte d'appello, che ha sospeso la prima sentenza del giudice del lavoro giunta al suo esame – Roma, ordinanza n. 95 del 2015 – affermando l'imprescindibilità dell'espletamento della procedura selettiva di verifica dell'idoneità ai fini del trasferimento del personale Buonitalia).

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoIvan Scalfarotto.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

strumento internazionale

retribuzione del lavoro

categoria socioprofessionale