ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12381

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 583 del 04/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: VIGNAROLI STEFANO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12381
presentato da
VIGNAROLI Stefano
testo di
Venerdì 4 marzo 2016, seduta n. 583

   VIGNAROLI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo n. 163 del 2006, all'articolo 68-bis comma 1, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, nonché di inserire, nella documentazione di gara pertinente, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute in alcuni decreti ivi richiamati. Nello specifico, al comma 2 del suesposto articolo del codice dei contratti pubblici, viene altresì stabilito che tale obbligo deve applicarsi per almeno il 50 per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario previste per alcune categorie di forniture e affidamenti. Tra quest'ultimi, rientra ai sensi della lettera a, comma 2 dell'articolo 68-bis del Decreto legislativo n. 163 del 2006, anche quello relativo all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui all'allegato 1 del decreto 13 febbraio 2014, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
   il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, all'allegato 1, punto 4.4.5, stabilisce che il sistema automatico di gestione dei dati richiesto alla società affidataria deve essere strutturato in modo da poter essere coordinato con la banca dati gestita da Ancitel energia e ambiente. Tale specificazione determina, a parere degli interroganti, per Ancitel energia e ambiente una situazione di privilegio dando la possibilità a quest'ultima di offrire servizi commerciali ai potenziali affidatari dei servizi di raccolta rifiuti, selezionati in applicazione dei criteri ambientali minimi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 11 aprile 2008 in tal modo determinando una potenziale situazione di concorrenza sleale;
   come già evidenziato nell'interrogazione a risposta scritta 4-10980 del 4 novembre 2015, è da sottolineare che nel corso degli anni Ancitel energia e ambiente ha visto mutare il proprio assetto azionario passando di fatto da una configurazione interamente «pubblica» ad una forte presenza del privato nella propria compagine societaria. Difatti, il 23 dicembre 2013, Ancitel spa, sino ad allora unica proprietaria di Ancitel energia e ambiente, ha ceduto alla società CHP Roma srl, l'80,4 per cento delle quote di quest'ultima. A seguito di una deliberazione di aumento di capitale, sono entrate nella compagine societaria di Ancitel energia e ambiente anche altri soci privati quali CHP Roma srl, con 160.562 azioni, per un valore in euro di 160.562, pari al 65,51 per cento; ANCITEL energia e ambiente spa con 36.022 azioni, per un valore in euro di 36.022, pari al 14,70 per cento (quote precedentemente possedute dalla società Daneco Impianti spa); ANCITEL spa, con 24.500 azioni, per un valore in euro di 24.500, pari al 10 per cento; EPRCOMUNICAZIONE srl, con 12.247 azioni, per un valore in euro di 12.247, pari al 5 per cento; FENIT spa, con 11.767 azioni, per un valore in euro di 11.767, pari al 4,80 per cento –:
   alla luce dei profili critici evidenziati in premessa, quali siano le ragioni per le quali nel Decreto ministeriale 13 febbraio 2014 si sia fatto specifico riferimento ad una società privata quale è ad oggi, Ancitel energia ed ambiente;
   se non si ritenga opportuno sostituire il riferimento attuale all'Ancitel energia e ambiente con il riferimento istituzionale di ISPRA che come noto è sottoposta alla vigilanza diretta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, riguardo ai rifiuti, gestisce una banca dati con copertura dell'intero territorio nazionale. (4-12381)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

clausola contrattuale

specifica tecnica