ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12361

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 582 del 03/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: CARRESCIA PIERGIORGIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 03/03/2016
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 24/08/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12361
presentato da
CARRESCIA Piergiorgio
testo di
Giovedì 3 marzo 2016, seduta n. 582

   CARRESCIA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», ha introdotto numerose fattispecie di incompatibilità tra gli incarichi dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni e le cariche di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
   in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera j), definisce gli «incarichi dirigenziali interni», quelli «di funzione dirigenziale, comunque denominati, che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, nonché gli incarichi di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a dirigenti o ad altri dipendenti, ivi comprese le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli dell'amministrazione che conferisce l'incarico ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione»;
   il successivo articolo 12 recita: «1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
  2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.
  3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:
   a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
   b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
   c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

  4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:
   a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
   b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
   c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.»;
   tale definizione ha comportato numerose incertezze interpretative in particolare per quanto riguarda il significato da attribuire all'espressione «esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione», infatti si evidenzia che:
    a) nel materiale di documentazione messo a disposizione nel corso dell'iter dell'AC 0126 si rileva che gli incarichi di funzione dirigenziale, quindi non apicali, vengono in considerazione solo se comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione;
    b) nel documento di sintesi sui possibili contenuti delle intese ex commi 60 e 61 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Anci e dell'Upi (13/59/CR5/C1 dell'11 luglio 2013) è stato rilevato come non si attagli all'organizzazione regionale, o a quella degli enti locali «la distinzione tra incarichi amministrativi di vertice ed altri incarichi dirigenziali interni ed esterni»;
    c) nello stesso documento di sintesi si sottolinea inoltre che «Con riferimento poi alla trasposizione nell'ordinamento del SSN della definizione – di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 39 – “di incarichi di funzione dirigenziale ... che comportano l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione ...”, dalla coordinata lettura delle disposizioni contenute negli articoli 15 e seguenti del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per le aree della dirigenza del comparto sanità si può desumere che a tale categoria di incarichi sono ascrivibili: a) gli incarichi di responsabile di dipartimento; b) gli incarichi di responsabile di struttura complessa; c) gli incarichi di responsabile di struttura semplice dipartimentale; d) gli incarichi di responsabile struttura semplice solo se titolari di decisioni finali di natura provvedimentale. Restano escluse quindi tutte le altre tipologie di incarichi dirigenziali previsti dalla legge e/o dai Contratti collettivi nazionali di lavoro. Ciò perché tutte le categorie di incarichi sopra riportate, secondo l'ordinamento del SSN, sia pure in diversa misura, comportano necessariamente la gestione di risorse (umane, finanziarie e strumentali) e sono dotate di poteri tali da influire in processi decisionali circa l'allocazione e l'utilizzo delle suddette risorse loro assegnate tramite il processo aziendale di budget»;
    d) la Civit (oggi Autorità nazionale anticorruzione) con la delibera n. 58 del 15 luglio 2013 ha espresso il seguente parere in merito all'esistenza o meno delle condizioni di incompatibilità nell'ambito sanitario:
   «a) il decreto legislativo n. 39/2013 non trova applicazione al personale medico cosiddetto di non staff che non esercita tipiche funzioni dirigenziali (come nel caso di sole funzioni di natura professionale, anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca nonché funzioni ispettive e di verifica);
   b) al contrario, i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio e, in generale, i direttori di strutture complesse rientrano sicuramente nel campo di applicazione della disciplina in esame;
   c) il problema più delicato è rappresentato dai dirigenti di struttura semplice. (...) va, infatti, preliminarmente rilevato come nel quadro normativo delineato dalla legge n. 190/2012 e dai decreti di attuazione, l'articolo 41, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 preveda espressamente che la disciplina in materia di trasparenza sia applicabile soltanto ai dirigenti di struttura complessa ma non anche a quelli che dirigono la struttura semplice. La Commissione ritiene che, nel silenzio del legislatore, tale netta distinzione non possa operare anche per quanto riguarda la materia dell'inconferibilità e dell'incompatibilità attesa la grande varietà dei compiti che possono essere affidati ai dirigenti di struttura semplice e le conseguenti implicazioni che ne possono derivare proprio in materia di incompatibilità. Alla luce di quanto osservato, per i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse deve concludersi per la applicabilità della disciplina in esame. Per i dirigenti che dirigono strutture semplici inserite in strutture complesse la disciplina non è applicabile tranne il caso in cui, tenuto conto delle norme regolamentari e degli atti aziendali (articolo 3, comma 1-bis e articolo 15, decreto legislativo n. 502/1992), al dirigente di struttura semplice sia riconosciuta, anche se in misura minore, significativa autonomia gestionale e amministrativa»;
    e) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha diramato ai direttori degli uffici scolastici regionali la nota del 19 febbraio 2014, prot. n. 516, con la quale si afferma che gli incarichi di dirigente scolastico rientrano nell'ambito di applicazione generale del regime delle incompatibilità, ad essi, tuttavia, non si applicano i divieti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 39 del 2013, poiché questi si riferiscono esclusivamente agli incarichi dirigenziali svolti presso le amministrazioni regionali e locali e gli enti da esse vigilati. Tale interpretazione non sembra corrispondere, a giudizio dell'interrogante, al tenore letterale delle disposizioni citate, ma è stata comunque condivisa dall'Anac e dal dipartimento della funzione pubblica che l'ha formalizzata con nota del 31 gennaio 2014 prot. n. 6294;
    f) di recente l'ANAC sembra aver mutato posizione in quanto, nell'orientamento n. 20 del 10 giugno 2015 ha affermato che «Sussiste l'incompatibilità, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b) decreto legislativo n. 39/2013, tra la carica di assessore di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e l'incarico dirigenziale interno in un ente pubblico di livello regionale, che comporta in via esclusiva l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione (caso relativo al rinnovo dell'incarico di dirigente di servizio in un ente pubblico di livello regionale nei confronti di colui che nel frattempo ha assunto una carica politica locale)»;
    g) la Corte Costituzionale ha invece adottato, nei confronti delle cause di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, un approccio restrittivo, condiviso dalla Corte di Cassazione e dal Consiglio di Stato, secondo il quale la regola è costituita dall'eleggibilità e l'ineleggibilità rappresenta l'eccezione, riconducendo il diritto di elettorato passivo nell'ambito dei diritti inviolabili; ne consegue per l'interrogante che le cause limitative di tale diritto devono essere tipizzate dal legislatore; ciò comporta anche l'obbligo di interpretare in senso restrittivo le norme che derogano al principio dell'elettorato passivo, essendo preclusa qualunque possibile interpretazione analogica o estensiva;
   in particolare, recentemente, il Consiglio di Stato, Sezione III, nella sentenza del 12 novembre 2014, n. 5583, riguardante la dirigenza medica, ha affermato quanto segue:
    le norme che impongono limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini – e fra queste quelle in materia di incompatibilità – sono di stretta interpretazione;
    le caratteristiche essenziali della funzione dirigenziale, genericamente intesa, sono l'autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, la preposizione gerarchica, e l'inerente responsabilità;
    non si ravvisa una situazione di incompatibilità nella misura in cui un dirigente, pur se preposto ad una struttura complessa, goda di autonomia, discrezionalità, e altro, prevalentemente nella sfera professionale tecnica, mancando competenze provvedimentali e gestionali, se non in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno;
   tale contrasto ermeneutico sta generando situazioni di forte diversità di trattamento nell'ambito delle autonomie locali e soprattutto pregiudica il regolare funzionamento degli organi politici degli enti locali –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se ritenga di dover assumere iniziative normative per chiarire in modo esauriente la portata del decreto legislativo n. 39 del 2013, in particolare circa le cause di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni, soprattutto se afferenti alla sfera tecnica, con la carica di componente di organi di indirizzo di amministrazioni statali, regionali e locali.
(4-12361)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

categoria socioprofessionale

ente pubblico

descrizione dell'impiego