ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12344

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 582 del 03/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: NASTRI GAETANO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 03/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 03/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 07/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12344
presentato da
NASTRI Gaetano
testo presentato
Giovedì 3 marzo 2016
modificato
Lunedì 7 marzo 2016, seduta n. 584

   NASTRI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   fino al 31 dicembre 2013, i lavoratori poligrafici posti in cassa integrazione straordinaria, dipendenti delle aziende in crisi, potevano usufruire della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» che consentiva di accedere al prepensionamento anticipato con 32 anni di contributi versati;
   la legge di riforma in materia di lavoro, del 28 giugno 2012, n. 921, cosiddetta «legge Fornero», successivamente ha modificato alcune disposizioni della suddetta legge, in particolare:
    a) l'articolo 3 del regolamento, alla lettera a), che modifica l'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, stabilendo che le parole: «almeno 384 contributi mensili ovvero 1.664 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488», sono sostituite dalle seguenti: «almeno 35 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1o gennaio 2014, 36 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 37 anni di anzianità contributiva a decorrere dal 1° gennaio 2018»;
   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), con i commi da 295 a 297 dell'articolo 1, che recano norme in materia di trattamento pensionistici per i lavoratori poligrafici, ha previsto, al riguardo, che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2013, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei riguardi dei lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria essendo finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1o settembre ed il 31 dicembre 2013;
   suesposti commi, inoltre, evidenziano che i trattamenti pensionistici anticipati sono erogati, fino al limite di spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo presso l'ente competente;
   destinatari del beneficio, pertanto, hanno diritto al prepensionamento, indipendentemente dal requisito anagrafico e in presenza delle altre condizioni di legge, sulla base dell'anzianità contributiva minima di 32 anni da far valere nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, aumentata di un periodo pari a 3 anni fino a un massimo di 35 anni;
   le disposizioni citate, che interessano direttamente la direzione centrale pensioni dell'Inps, sono contenute all'interno della circolare n. 8 del 20 gennaio 2016, che ha provveduto ad inviare ai diretti interessati, le prime indicazioni;
   l'interrogante evidenzia che, alla luce delle disposizioni previste all'interno della legge di stabilità 2016 ed in precedenza delle norme in materia di prepensionamento, indicate dalla cosiddetta «legge Fornero», esistono realtà aziendali del settore poligrafico, i cui dipendenti con età di circa 50 anni, sono in una posizione ambigua e difficile dal punto di vista previdenziale e occupazionale, i cui riflessi negativi possono ripercuotersi gravemente sul tessuto socio-economico dell'area novarese;
   al riguardo, l'interrogante rileva come la medesima azienda (i cui lavoratori peraltro sono in forza di accordi sottoscritti in un periodo pre-Fornero marzo 2013) abbia cessato l'attività produttiva e conseguentemente, a giudizio dell'interrogante, risulta necessario porre in essere ogni iniziativa finalizzata a salvaguardare i lavoratori dal punto di vista previdenziale, affinché possano ricorrere al prepensionamento come previsto dalle disposizioni contenute all'interno della legge di stabilità 2016, in materia di trattamenti pensionistici per i lavoratori poligrafici –:
   se, in considerazione di quanto esposto in premessa, il Ministro interrogato non ritenga urgente ed opportuno assumere iniziative in relazione ai lavoratori poligrafici, affinché siano mantenuti i requisiti vigenti al 31 dicembre 2013 per l'accesso al prepensionamento (32 anni di anzianità contributiva) fino al termine degli ammortizzatori sociali. (4-12344)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

pensionamento anticipato

diritto sociale