ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12315

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 581 del 02/03/2016
Firmatari
Primo firmatario: PINNA PAOLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 02/03/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 02/03/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/03/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12315
presentato da
PINNA Paola
testo di
Mercoledì 2 marzo 2016, seduta n. 581

   PINNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   i requisiti per l'adozione, internazionale e nazionale, sono previsti dall'articolo 6 della legge n. 184 del 1983, come modificata dalla legge n. 149 del 2001 e dal decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154. La disposizione sopracitata prevede la sussistenza di diversi requisiti, alcuni dei quali possono essere verificati formalmente, come il rispetto di determinati limiti di età e la stabilità del rapporto fra i coniugi, mentre altri richiedono una valutazione più complessa;
   infatti, in base al suddetto articolo 6 gli aspiranti genitori adottivi «devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare». Per la verifica di questi requisiti, al fine di accertare e dichiarare l'idoneità della coppia che ha fatto domanda di disponibilità all'adozione, occorre una valutazione approfondita del rapporto di coppia, che viene espletata dai tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali;
   i servizi sociali hanno il compito di valutare le potenzialità genitoriali raccogliendo informazioni sull'ambiente familiare, sulle motivazioni della domanda, sulle attitudini nonché sulla situazione personale, economica e sociale dei coniugi. Tali valutazioni vengono trasmesse al tribunale all'interno di una relazione conclusiva. Al termine del percorso il tribunale può stabilire che la coppia è idonea all'adozione, che non è idonea o, ancora, può disporre ulteriori approfondimenti rinviando nuovamente i coniugi ai servizi socio-assistenziali;
   i tribunali dei minorenni hanno totale potere decisionale sull'idoneità delle coppie, facoltà che peraltro applicano spesso con eccessiva discrezionalità introducendo, in taluni casi, ulteriori limiti oltre a quelli già previsti dalla legge;
   nell'ottavo rapporto di aggiornamento (2014-2015) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, redatto da un gruppo di lavoro composto da 90 soggetti del terzo settore e coordinato da Save the Children Italia, viene fatto presente che la banca dati nazionale dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione (istituita ai sensi dell'articolo 40 della legge 28 marzo 2001, n. 149 ed attivata dal decreto 15 febbraio 2013 del Ministero della giustizia) non è operativa in tutti i tribunali per i minorenni presenti sul territorio nazionale. Da ciò deriva, come affermato nell'ottavo dossier, «da difficoltà nel garantire a ogni bambino adottabile la scelta di una famiglia, con ritardi negli abbinamenti e scarse opportunità per i bambini “speciali”, ovvero di più difficile adozione. Ma soprattutto in questo modo non si è in grado di quantificare l'effettiva situazione e quantità dei minorenni che pur essendo adottabili non vengono adottati»;
   un'ulteriore problematicità si rileva per quanto concerne le adozioni internazionali da Paesi che non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja del 1993 e in cui, nella maggior parte dei casi, il principio di sussidiarietà dell'adozione (desumibile dal combinato disposto degli articoli 7, 8, 9, 20, 21 della Convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1989, inserita nell'ordinamento italiano con legge n. 176 del 1991) e le altre tutele preventive e protettive dei diritti dell'infanzia vengono applicati in minor misura. Un recente e autorevole studio « The best interests of the child in intercountry adoption», pubblicato da UNICEF nel 2014, indica che tale fenomeno è in crescita e riguarda il 78 per cento delle adozioni in Belgio, il 72 per cento di quelle in Francia e il 54 per cento in Italia;
   considerando i dati degli anni dal 2010 al 2014, si rileva che nel nostro Paese le adozioni nazionali si attestano stabilmente intorno ai 1.000 bambini a fronte di circa 10 mila domande di disponibilità. Sul fronte delle adozioni internazionali si registra un calo costante nel tempo: dal 2010 al 2014 le domande di disponibilità sono passate da 6.092 a 3.857 e le adozioni di minori stranieri da 3.217 a 1.969, una diminuzione di quasi il 40 per cento. Le cause sono spesso da ricercare nella complessità delle storie dei bambini adottabili, nei tempi lunghi e incerti della procedura adottiva e, soprattutto relativamente all'adozione internazionale, negli alti costi;
   infine, come testimoniato dalle coppie che hanno scelto di intraprendere questo percorso, per gli aspiranti genitori ai problemi da sempre presenti (quali gli alti costi, gli anni di attesa e le difficoltà burocratiche) oggi si aggiunge un nuovo ostacolo: la mancanza di fiducia e di certezze. In definitiva, il sistema organico di politiche per l'infanzia su cui il nostro Paese si era impegnato con la ratifica della Convenzione de L'Aja del 1993 non è stato ancora pienamente realizzato –:
   se ritengano opportuno avviare delle politiche sociali volte alla promozione delle adozioni nazionali e, internazionali, rendendo più semplice e confortevole il percorso delle coppie che scelgano di adottare un minore e diffondendo la «cultura dell'adozione»;
   se valutino positivamente l'opportunità di avviare un percorso di snellimento per quanto concerne le procedure relative alle adozioni, al fine di consentire la riduzione degli adempimenti burocratici e degli oneri economici a carico degli aspiranti genitori, anche attraverso una revisione dell'attuale normativa;
   quali iniziative intendano mettere in atto per assicurare la piena operatività della banca dati nazionale dei minori adottabili e delle coppie disponibili all'adozione, attivata dal decreto 15 febbraio 2013 del Ministero della giustizia, al fine di agevolare l'abbinamento dei bambini e delle coppie su tutto il territorio nazionale, sempre valorizzando il principio dell'interesse superiore del bambino;
   quali iniziative intendano mettere in atto per diffondere le buone pratiche dei tribunali per i minorenni che si distinguono per efficienza e celerità, per promuovere una maggiore collaborazione tra tribunali attraverso protocolli operativi e per garantire l'applicazione uniforme della legge su tutto il territorio nazionale;
   se intendano adottare particolari iniziative a sostegno delle adozioni complesse, con riferimento ai minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
   quali iniziative intendano adottare al fine di garantire un follow-up sistematico sul benessere dei bambini adottati durante gli anni precedenti e sulle cause e le conseguenze di eventuali interruzioni dell'adozione;
   quali accorgimenti intendano adottare per garantire l'operatività della Commissione per le adozioni internazionali al fine di consentire all'organo di esercitare un ruolo maggiormente incisivo soprattutto nella vigilanza e nel controllo delle agenzie private di adozione e delle procedure di adozione;
   se ritengano opportuno potenziare il ruolo di collettore di informazioni della Commissione per le adozioni internazionali relativamente alle procedure, ai costi, agli enti autorizzati per Paese di provenienza dei bambini, anche attraverso l'aggiornamento costante e una migliore organizzazione dei contenuti del sito internet istituzionale, in modo da renderla punto di riferimento principale per le famiglie;
   se ritengano opportuno adoperarsi presso le opportune sedi istituzionali internazionali affinché il principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale e le altre tutele preventive e protettive dei diritti dell'infanzia siano applicate pienamente nei Paesi che ad oggi non hanno ratificato la Convenzione de L'Aja, essendo in crescita le adozioni di minori provenienti da suddetti Paesi da parte di coniugi italiani. (4-12315)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'infanzia

adozione internazionale

diritti del bambino