Legislatura: 17Seduta di annuncio: 580 del 01/03/2016
Primo firmatario: SCOTTO ARTURO
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 01/03/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma NICCHI MARISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 MARTELLI GIOVANNA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 GREGORI MONICA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 BORDO FRANCO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 COSTANTINO CELESTE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 D'ATTORRE ALFREDO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 DURANTI DONATELLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 FARINA DANIELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 FASSINA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 FAVA CLAUDIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 FOLINO VINCENZO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 GALLI CARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 MELILLA GIANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 PANNARALE ANNALISA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 PELLEGRINO SERENA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 PIRAS MICHELE SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 QUARANTA STEFANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 RICCIATTI LARA SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016 ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 01/03/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 01/03/2016
SCOTTO, NICCHI, MARTELLI, GREGORI, AIRAUDO, PLACIDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZACCAGNINI e ZARATTI. —
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
. — Per sapere – premesso che:
l'11 febbraio 2015 il tribunale amministrativo regionale (Tar) del Lazio accolse, in parte, tre ricorsi presentati contro il decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 159 del 2013, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee), entrato in vigore dal 1o gennaio 2015;
le tre sentenze della sezione prima del Tar del Lazio, la n. 2454/15, la n. 2458/15 e la n. 2459/15, di fatto modificavano parzialmente l'impianto per il calcolo dell'indicatore della situazione reddituale (Isr);
il Tar, nello specifico, accolse soltanto il ricorso sull'illegittimità del regolamento dell'Isee, nella parte in cui considera come reddito disponibile anche i proventi legati alla disabilità (pensione e accompagnamento, con la sentenza n. 2458 del 2015. Inoltre, con la sentenza n. 2459 del 2015 ha ritenuto illegittima la franchigia prevista per i maggiorenni con disabilità e quella più alta per i minorenni con disabilità);
riguardo al ricorso, conclusosi con la sentenza n. 2458, la prima sezione del Tribunale amministrativo regionale del Lazio accolse solo il sesto dei nove motivi formulati dai ricorrenti. Infatti, il Tar, richiamando i fondamentali principi della Costituzione, enunciati negli articoli 32 e 38, dichiarò che la pensione di invalidità e le indennità di accompagnamento non dovevano essere inseriti tra i redditi disponibili, in quanto, il loro inserimento costituirebbe una penalizzazione nei confronti delle fasce sociali più deboli;
in data 29 febbraio 2016, il Consiglio di Stato si è pronunciato sul ricorso presentato dal Governo, a seguito delle sentenze del Tar del Lazio, che aveva accolto i ricorsi presentati dalle associazioni delle persone disabili contro il sistema di calcolo dell'Isee che sommava al reddito le pensioni e l'assegno di accompagnamento;
il Consiglio di Stato nella sentenza depositata in data 29 febbraio 2016, afferma che il Collegio deve condividere l'affermazione degli appellanti incidentali quando dicono che ricomprendere tra i redditi i trattamenti indennitari percepiti dai disabili significa allora considerare la disabilità alla stregua di una fonte di reddito, come se fosse un lavoro o un patrimonio, e i trattamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni non un sostegno al disabile, ma una «remunerazione» del suo stato di invalidità oltremodo irragionevole, oltre che in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;
in pratica, il Consiglio di Stato ha affermato che le provvidenze economiche previste per la disabilità non possono e non devono essere conteggiate come reddito;
il gruppo di sinistra Italiana – Sinistra, ecologia e libertà giudicò grave il fatto che Governo e, in particolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze non avessero proceduto alle necessarie modifiche adeguando la normativa ai rilievi del tribunale amministrativo;
il Governo, nella persona del sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, comunicò alla Camera la decisione di presentare ricorso al Consiglio di Stato, affermando che «Sentiti gli uffici competenti dell'amministrazione finanziaria in merito alla richiesta di rafforzare le misure agevolative in favore dei soggetti disabili e delle loro famiglie, giova ribadire che qualsivoglia iniziativa normativa dovrà necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica per i quali è opportuno reperire idonei mezzi di copertura finanziaria. Per questo motivo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha manifestato di condividere la posizione espressa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ordine all'opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato, previa sospensione dell'esecutività delle sentenze impugnate»;
il Consiglio di Stato alle affermazioni del Governo ha replicato affermando che era necessario ricordare che le «indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire ad una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest'ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano, infatti, una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la “capacità selettiva” dell'Isee, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l'artificio di definire reddito un'indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile»;
in merito al sistema delle franchigie, i giudici del Consiglio di Stato hanno sottolineato come non può compensare in modo soddisfacente l'inclusione nell'Isee di siffatte indennità compensative, per l'evidente ragione che tal sistema s'articola sì in un articolato insieme di benefici, ma con detrazioni a favore di beneficiari e di categorie di spese che sono i più svariati; da ciò deriva inoltre che, in pratica, i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità;
il Consiglio di Stato, con la sentenza sopra richiamata, indica al Governo come procedere in quanto non convince il temuto vuoto normativo conseguente all'annullamento in parte del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto non occorre una novella all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 per tornare ad una definizione più realistica ed al contempo più precisa di «reddito disponibile», basta correggere l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamato e fare opera di coordinamento testuale, giacché non il predetto articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, ma solo quest'ultimo ha scelto di trattare le citate indennità come reddito –:
se non ritenga improcrastinabile e necessario assumere iniziative normative per procedere immediatamente alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 in modo da ottemperare alle sentenze del Tar del Lazio, confermate dal Consiglio di Stato, in modo tale da evitare alle persone disabili l'esclusione dall'accesso a servizi sociali a causa del fatto che provvidenze economiche previste per la disabilità sono conteggiate come reddito;
se non ritenga grave che su questioni delicate e che afferiscono alla qualità della vita dei cittadini e in particolare delle persone disabili si continui a rispondere che, qualsivoglia iniziativa normativa, deve necessariamente tener conto degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, come se i diritti sociali debbano forzosamente piegarsi sempre e comunque alle compatibilità economiche. (4-12310)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):disabile
giudice
Capo di governo