ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12294

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 579 del 29/02/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 3/00503
Firmatari
Primo firmatario: AMODDIO SOFIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 29/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 29/02/2016
Stato iter:
21/03/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/03/2016
DE FILIPPO VITO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/03/2016

CONCLUSO IL 21/03/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12294
presentato da
AMODDIO Sofia
testo di
Lunedì 29 febbraio 2016, seduta n. 579

   AMODDIO. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   è nota la pendenza di centinaia di giudizi innanzi all'autorità giudiziaria aventi ad oggetto risarcimento danno alla salute derivato dal contagio del virus dell'HCV o HIV post-trasfusionale;
   a fronte di questa vicenda di «malasanità», il legislatore è intervenuto già nell'anno 2003 con la legge 20 giugno 2003 n. 141 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 23 aprile 2003 n. 89» con la quale è stata autorizzata la transazione dei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento danno da trasfusioni di sangue o emoderivati;
   l'articolo 3, dispone che «Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativa al Ministero della salute. Il ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio;
   con decreto del Ministero della salute, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stati fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministero della salute 13 marzo 2002;
   successivamente, con decreto ministeriale 3 novembre 2003 sono stati fissati i criteri da utilizzare per la definizione delle transazioni da stipulare solo con i soggetti emofiliaci danneggiati da emoderivati infetti, e non anche con gli altri soggetti ugualmente contagiati e tutelati dalla predetta previsione legislativa;
   il decreto ha tenuto conto delle risultanze del lavoro svolto dal citato gruppo tecnico, le quali infatti rilevano solo i criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattive delle vertenze in atto, esclusivamente con 740 emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti;
   la predetta legge del 20 giugno 2003 n. 141 ha previsto all'articolo 3 il finanziamento anche per gli anni 2004 e 2005 e che in virtù dell'articolo 2 del decreto interministeriale la relativa somma, già stanziata, deve gravare sul capitolo 3300 dell'unità revisionale di base 3.1.2.1.» indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderivati dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno 2003 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi;
   l'articolo 3 infatti comprende tra i soggetti da risarcire «soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti» senza distinzione alcuna;
   il Ministero della salute riconosciuta la carenza nella previsione normativa in seno al primo decreto interministeriale, il Ministero della salute, così come si evince dalla comunicazione dell'8 giugno 2004, ha predisposto uno schema di decreto interministeriale con cui venivano ammessi a partecipare alla procedura transattiva anche i talassemici ed altri;
   dopo anni di silenzio del Ministero, solo con la legge 29 novembre 2007 n. 222 (articolo 33) e la legge 31 dicembre 2007 n. 244 (articolo 2, commi 361 e 362), il legislatore ha autorizzato il Ministero della salute a concludere transazioni con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali, danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie «che hanno instaurato, anteriormente al 1° gennaio 2008, azioni di risarcimento danni e che siano tuttora pendenti», stabilendo apposito capitolo di bilancio per euro 150 milioni per il 2007 ed euro 180 milioni per ciascuno degli anni successivi;
   la menzionata legge ha demandato al Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il regolamento per procedere alle suddette transazioni;
   il regolamento, in attuazione delle suddette leggi, è stato adottato con decreto ministeriale del 28 aprile 2009 n. 132 – regolamento di esecuzione – contenente la procedura per l'acquisizione delle domande di adesione alla procedura transattiva;
   con successiva circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 20 ottobre 2009 n. 28, sono state fissate le modalità di presentazione delle predette domande di adesione alle transazioni;
   la normativa sopra menzionata, per quanto interessa la presente interrogazione, ha in particolare previsto, che i presupposti per la stipula delle transazioni sono: a) l'esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981 n. 834, accertato dalla CMO o da sentenza; b) l'esistenza del nesso causale tra il predetto danno e la trasfusione del sangue infetto, accertata dalla Commissione o da sentenza;
   per i soggetti talassemici ed i soggetti emofiliaci si adottano i medesimi criteri e corrispondenti moduli transattivi già fissati per i soggetti emofiliaci dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 2003, ivi compresi gli importi fissati;
   i soggetti interessati alla stipula della transazione devono presentare domanda di adesione al Ministero entro la data del 19 gennaio 2010 (90 giorni dalla data di pubblicazione della circolare applicativa);
   la domanda costituisce manifestazione di interesse ed ha valore di istanza per l'accesso alla successiva fase di stipula delle singole transazioni;
   a seguito dell'esame delle singole domande e quindi dell'ammissione alla successiva fase, il Ministero adotta decreto di natura non regolamentare per la definizione dei singoli moduli transattivi;
   numerosi ricorrenti, quindi, attraverso la procedura RIDAB, prevista dalla citata circolare per l'invio telematico delle domande di adesione, hanno rivolto istanza di partecipazione alla transazione, attenendosi pedissequamente a tutte le modalità e prescrizioni fissate dal Ministero della salute con le disposizioni menzionate;
   tuttavia, il Ministero della salute dal 19 gennaio 2010, acquisite le suddette istanze, ritardava l'emissione del decreto previsto dall'articolo 5 del decreto ministeriale n. 132 del 2009 per la definizione dell’iter amministrativo prodromico alla stipula della transazione;
   le Associazioni a tutela dei diritti e/o interessi diffusi dei contagiati, hanno diffidato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 198 del 2009 le Amministrazioni coinvolte ad assumere nel termine di giorni 90 dalla notifica tutte le iniziative utili alla definizione dell'iter amministrativo prodromico alla definizione delle transazioni previste dalla legge;
   con nota del 15 giugno 2011 il direttore generale dell'ufficio VIII del Ministero della salute in risposta alla predetta diffida, evidenziava la necessità dell'adozione di apposito decreto da concertare con il Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della definizione del procedimento, confermando in sostanza come lo stesso, a distanza di oltre un anno dell'avvio, si trovasse ben lungi dall'essere definito, e precisando che la stipula degli atti transattivi resta subordinata ad una valutazione di opportunità dell'amministrazione ed è comunque un contratto di natura privata tra le parti;
   di fronte al perdurare di tale inerzia da parte della Pubblica Amministrazione, quindi, è stata promossa una Class Action ex articolo decreto legislativo del 20 dicembre 2009, n. 198, iscritta con N. 6241/2011 R.G, definito con accoglimento delle istanze ivi formulate ed in conformità con le pronunce del Tar di Lecce e del Consiglio di Stato, che hanno qualificato la natura del procedimento stesso, la cui pronuncia è stata impugnata dal Ministero della salute soccombente, avanti al Consiglio di Stato;
   nelle more con il decreto del 4 maggio 2012, è stata disposta la Definizione dei moduli transattivi in applicazione dell'articolo 5 del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 aprile 2009, n. 132;
   nel succedersi di questi atti e di questa annosa questione, tuttavia, ancora ad oggi non risulterebbe essere stata sottoscritta nessuna transazione –:
   se il Ministro della Salute sia a conoscenza di quanto sopra esposto;
   se sia vero che ad oggi non è stata sottoscritta nessuna transazione;
   quali iniziative intende assumere il Ministro per i soggetti esclusi a seguito della modifica del termine prescrizionale, in seguito alla sentenza della Suprema corte ha portato da 10 anni a 5 configurando la fattispecie di reato da epidemia colposa a lesioni;
   quali iniziative intendi adottare il Ministro per definire in tempi brevi il procedimento per la sottoscrizione delle transazioni con i soggetti per i quali ricorrono i presupposti. (4-12294)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Lunedì 21 marzo 2016
nell'allegato B della seduta n. 594
4-12294
presentata da
AMODDIO Sofia

  Risposta. — L'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto un'equa riparazione per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni obbligatorie (o per i loro aventi causa, in caso di decesso), che abbiano presentato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro il 19 gennaio 2010.
  Nello specifico, si prevede la corresponsione, a titolo di equa riparazione, di una somma di denaro, euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti, e euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, in un'unica soluzione.
  Il riconoscimento è subordinato non solo al possesso dei requisiti individuati dall'articolo 2, lettera a) e lettera b), del regolamento del 28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vaccinazione obbligatoria), ma anche alla verifica della ricevibilità della predetta istanza.
  La corresponsione della somma è, altresì, subordinata alla formale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le procedure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.
  La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prosegue, ove ne ricorrano i presupposti, per coloro che non intendono avvalersi del beneficio dell'equa riparazione.
  La liquidazione degli importi a titolo di equa riparazione, come previsto dal legislatore, avverrà entro il 31 dicembre 2017, sulla base di una graduatoria che tiene conto della gravità.
  Il Ministero della salute ha provveduto all'invio delle note informative relative a 1.379 danneggiati, per i quali è stata presentata la domanda di adesione alla procedura transattiva, afferenti alle categorie di danno più elevato e, cioè, deceduti con nesso causale e categorie di danno dalla I alla V, come risultanti all'atto della domanda di transazione.
  Considerando i singoli eredi di ciascun danneggiato, in caso di soggetti deceduti, le suddette note informative ammontano complessivamente a 2.395.
  Ad oggi sono stati emessi 1.259 ordini di pagamento di importi di equa riparazione (comprensivi di quelli a favore degli eredi dei danneggiati), corrispondenti a 629 contenziosi per i quali era stata prodotta una istanza di transazione, a fronte di 767 contenziosi per i quali è pervenuta finora unanime accettazione degli attori in giudizio (inclusi gli eredi).
  Proprio in questi giorni, il Ministero della salute sta provvedendo all'invio delle note informative per i danneggiati afferenti alla VI categoria di danno.
  La menzionata nota informativa non costituisce una proposta che si perfeziona con l'accettazione della stessa (né potrebbe configurarsi come tale, avendo l'equa riparazione natura diversa dalla transazione – che invece ha carattere negoziale – come anche confermato dalla Corte di Cassazione civile con la sentenza n. 25.965/2014), posto che il riconoscimento dell'equa riparazione è legislativamente subordinato, non solo alla formale accettazione della medesima e contestuale rinuncia all'azione risarcitoria intrapresa, ivi compresa la procedura transattiva, ma anche alla verifica dei requisiti prima richiamati, nonché della ricevibilità della menzionata istanza, con particolare riferimento alla appartenenza dei danneggiati alle categorie previste dalle leggi n. 222 del 2007 e n. 244 del 2007, e alla natura dell'azione intrapresa dagli istanti.
  Pertanto, l'invio di detta nota informativa da parte del Ministero della salute non costituisce, di per sé, riconoscimento del diritto all'equa riparazione, atteso che lo stesso è subordinato all'esito positivo dell'istruttoria, a cui consegue l'adozione del provvedimento di liquidazione.
  Considerato, inoltre, che la corresponsione delle somme è effettuata al netto di quanto già percepito a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza esecutiva, l'istruttoria è altresì finalizzata ad accertare l'eventuale liquidazione di importi per il predetto titolo a favore del beneficiario dell'equa riparazione.
  In particolare, con riferimento alla verifica della ricevibilità dell'istanza, nel corso dell'istruttoria è risultato che, per talune posizioni relative ai danneggiati deceduti, è pendente un contenzioso instaurato dagli eredi, nei confronti del Ministero, avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento del risarcimento del danno iure proprio.
  Per quanto concerne tale questione, si rileva che l'Avvocatura generale dello Stato, nei diversi pareri espressi in materia di transazioni di cui alle leggi n. 222 e n. 244 del 2007, ha ritenuto che sia «opportuno operare una interpretazione sistematica di queste leggi, così come attuate dal decreto ministeriale n. 132 del 2009 e dal decreto ministeriale 4 maggio 2012, secondo la quale le transazioni finanziate dalle leggi in parola riguardano i soggetti danneggiati direttamente da una trasfusione infetta, non anche gli eredi che agiscono per ottenere i danni proprio per le sofferenze collegate alla malattia epatica del loro congiunto».
  Pertanto, non sono ricevibili le istanze di transazione, ai sensi della citata normativa, concernenti contenziosi in materia esclusivamente di riconoscimento del danno iure proprio in favore degli eredi e, conseguentemente, non risulterebbe possibile riconoscere agli stessi l'importo previsto a titolo di equa riparazione.
  In tal caso, tuttavia, il contenzioso proseguirebbe dinanzi ai tribunali civili e, in caso di pronuncia di condanna al risarcimento del danno, anche solo iure proprio in favore degli eredi di danneggiati deceduti, il Ministero della salute provvederebbe alla liquidazione dell'importo previsto dalla sentenza.
  Fino ad oggi, l'istruttoria ha evidenziato solo 3 casi in cui ricorre la suddetta fattispecie, per i quali non è stato, comunque, adottato un provvedimento di diniego.
  Tuttavia, non si ravvisano motivi ostativi ad iniziative legislative volte a riconoscere espressamente il beneficio dell'equa riparazione, di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 dell'11 agosto 2014, anche agli eredi dei danneggiati deceduti che hanno agito per il solo riconoscimento del danno iure proprio e hanno presentato domanda di adesione alla transazione, purché tale integrazione non si estenda anche alle procedure transattive.
  Nel corso del 2015, il Ministero della salute ha provveduto ad istruire 738 posizioni ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 27-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, corrispondendo detto beneficio a 1.482 soggetti (alcuni eredi di danneggiati) per un importo complessivo pari ed euro 61.741.929,66.
  Il Ministero, tenuto conto della tempistica prevista dalla legge e sulla base delle risorse disponibili, ha previsto una programmazione annuale dell'istruttoria e dei pagamenti delle restanti pratiche.
  Infatti, alla fine del 2015, sono state inviate le informative riguardanti l'equa riparazione a 1.566 soggetti danneggiati appartenenti alla VI categoria, e nell'anno in corso ha avuto inizio l'erogazione del beneficio a tali danneggiati.
  La procedura transattiva di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come previsto dalla stessa normativa, è stata avviata per coloro che non hanno inteso avvalersi del beneficio dell'equa riparazione e, nell'anno appena trascorso, sono state istruite 250 posizioni, di cui 8 sono state inviate all'Avvocatura generale o distrettuale per l'acquisizione del prescritto parere.
Il Sottosegretario di Stato per la saluteVito De Filippo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasfusione di sangue

procedura amministrativa

stanziamento di bilancio