ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12282

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 579 del 29/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: DE ROSA MASSIMO FELICE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 29/02/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 29/02/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 29/02/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/02/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 29/02/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 29/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 29/02/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 20/06/2017
Stato iter:
11/10/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 11/10/2017
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 11/10/2017

CONCLUSO IL 11/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12282
presentato da
DE ROSA Massimo Felice
testo di
Lunedì 29 febbraio 2016, seduta n. 579

   DE ROSA, DAGA, BUSTO, ZOLEZZI, MANNINO, MICILLO e TERZONI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   esistono diverse aziende che operano nel mercato della gestione di rifiuti non pericolosi e recuperabili che si sono trovate a dover affrontare molte sfide adattandosi continuamente ai cambiamenti che il mercato ha imposto e conformandosi puntualmente alle tante novità legislative che nel corso degli anni si sono succedute;
   vi sono palesi problematiche, contraddizioni e paradossi con cui il settore deve confrontarsi, tra le quali il fatto che le sanzioni previste per chi opera in regime «semplificato» sono molto più pesanti di chi opera con autorizzazione «ordinaria», con la quale si possono gestire anche rifiuti non recuperabili o pericolosi ed incorrere, in caso di violazione, solo in sanzioni amministrative; inoltre un'eventuale chiusura dell'attività sarebbe ordinata solo dopo diverse istanze di conformazione e sanzioni pecuniarie;
   vi è assoluta mancanza di coordinamento e di dialogo fra i vari organi di controllo, comuni, province, Asl, polizia ferroviaria, polizia stradale e Corpo forestale, con evidenze diverse risultanti dai loro controlli;
   c’è la possibilità, per le imprese che operano nel settore del trattamento dei rifiuti non pericolosi e recuperabili, di subire una sospensione immediata dell'attività lavorativa, essere pesantemente sanzionate e dover affrontare procedure penali senza che siano stati riscontrati e comprovati danni a persone o all'ambiente;
   sono richiesti tempi lunghissimi per poter cominciare o ricominciare un'attività, in quanto dopo aver preparato tecnicamente l'impianto come previsto dalla normativa vigente, bisogna comunicare l'inizio attività al competente ufficio provinciale e solo dopo 90 giorni si può iniziare ad operare, mentre in caso di richiesta di documenti integrativi i tempi si dilatano ulteriormente e tali tempistiche vengono applicate anche per una semplice modifica organizzativa interna al deposito;
   l'applicazione della prassi normativa è così diversa, territorialmente, per cui operatori di una provincia a parità di categoria e di iscrizione all'albo recuperatori, hanno delle specifiche prescrizioni restrittive che altre province non applicano;
   moltissimi artigiani edili, i quali rappresentano la maggioranza della clientela delle imprese del settore trattamento rifiuti, dovendosi rivolgere alla camera di commercio per ottenere l'iscrizione per il trasporto di rifiuti prodotti in conto proprio, si ritrovano spesso con un'autorizzazione incompleta;
   in alcune regioni e/o province italiane vi è l'impossibilità di ottenere un'autorizzazione straordinaria/temporanea per poter noleggiare un mezzo di trasporto alternativo (rivolgendosi a specialisti del settore autonoleggio) o comunque trovare un'economica ed equilibrata soluzione nel caso il proprio mezzo iscritto ed autorizzato si guasti o venga rubato;
   le imprese sono tenute alla verifica della loro autorizzazione al trasporto e spesso rilevano che i codici di categoria rifiuti che la camera di commercio ha rilasciato sono, di frequente, insufficienti –:
   se il Governo non intenda assumere, per quanto di competenza, un'iniziativa normativa finalizzata alla previsione di una «disciplina minima» del rilascio delle autorizzazioni locali, con l'obiettivo di uniformare e semplificare ogni onere amministrativo previsto a favore delle imprese che operano nel settore del trattamento dei rifiuti non pericolosi e recuperabili, esclusa la concessione di autorizzazioni relative a impianti di trattamento termico o discariche. (4-12282)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 11 ottobre 2017
nell'allegato B della seduta n. 868
4-12282
presentata da
DE ROSA Massimo Felice

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alle problematiche delle aziende che operano nel campo della rimozione dei rifiuti, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.
  Occorre in primo luogo chiarire che le attività di recupero dei rifiuti in procedura semplificata possono riguardare sia i rifiuti non pericolosi che i rifiuti pericolosi e sono esercitate ai sensi dei seguenti decreti ministeriali: il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» ed il decreto ministeriale del 12 giugno 2002, n. 161 «Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate».
  Conseguentemente l'autorizzazione in procedura semplificata può essere ottenuta sia nel caso in cui l'azienda intenda recuperare rifiuti non pericolosi e sia nel caso in cui intenda invece recuperare rifiuti pericolosi. Pertanto, fermo restando il rispetto tassativo delle norme tecniche contenute nei decreti sopracitati, non è necessario richiedere l'autorizzazione ordinaria nel caso in cui l'azienda intenda procedere al recupero dei rifiuti pericolosi.
  Si rappresenta inoltre che, in merito alla questione concernente le modalità di applicazione delle sanzioni in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzative, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di cui al titolo VI della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'articolo 216 del citato decreto legislativo, nel caso delle procedure semplificate di recupero, stabilisce che, in caso di accertamento del mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione la provincia dispone il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività entro i termini e secondo le prescrizioni imposte dall'amministrazione.
  Si fa presente altresì che anche l'articolo 208 comma 13 del medesimo decreto legislativo, nel caso delle autorizzazioni in procedura ordinaria, stabilisce che le autorità competenti provvedono, secondo la gravità dell'infrazione alla diffida, ad indicare un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze; alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato; infine alla revoca in caso di mancato adeguamento e in caso di reiterate violazioni.
  Pertanto sia nel caso delle autorizzazioni semplificate, che nel caso delle autorizzazioni ordinarie, è prevista la sospensione delle attività all'atto dell'accertamento del mancato rispetto delle rispettive autorizzazioni e la successiva chiusura dell'impianto in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni date.
  Per quanto concerne invece le difficoltà che le aziende sperimentano nell'ottenere il rilascio dei titoli autorizzativi presso le diverse regioni/province, pur nel rispetto dell'autonomia propria degli enti amministrativi locali che può comportare differenze legate alle specificità territoriali, si conviene sull'opportunità che vengano adottate procedure formali e sostanziali maggiormente omogenee.
  Proprio al fine di rendere compatibili tali procedure ed evitare disparità di applicazione della normativa sul territorio nazionale, il Ministero ha posto in essere una intensa attività. In tal senso sono stati emanati: il decreto ministeriale 26 maggio 2016 sui criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie anche per gli impianti di gestione dei rifiuti ed il decreto 9 marzo 2017, n. 68, sulle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Sono inoltre in fase di emanazione i decreti sull’
end of waste, che pure agiscono per uniformare le modalità del rilascio delle autorizzazioni per il recupero del fresato di asfalto e dei pneumatici fuori uso.
  Sono infine in fase di preparazione i decreti su altri flussi di rifiuti da sottoporre a recupero ovvero i pannolini assorbenti igienici, i materiali da costruzione e demolizione ed il pastello di piombo.
  Ad ogni modo, si evidenzia che questo Ministero monitora costantemente l'impatto regolatorio delle normative di settore, valutando il raggiungimento delle finalità degli atti normativi, nonché gli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
  L'analisi richiede il ricorso alla consultazione dei diversi portatori di interessi, in modo da raccogliere dati e opinioni da coloro sui quali la normativa in esame ha prodotto i principali effetti.
  Lo scopo è quello di ottenere, a distanza di un certo periodo di tempo dall'introduzione di una norma, informazioni sulla sua efficacia, nonché sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere e valutare possibili revisioni della disciplina in vigore.
  Della questione sono interessate anche altre amministrazioni, pertanto, qualora dovessero pervenire nuovi e utili elementi informativi si provvederà a fornire un aggiornamento.
  Si rassicura comunque che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prosegue nella sua azione costante di monitoraggio senza ridurre in alcun modo lo stato di attenzione su tale tematica.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: Gian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gestione dei rifiuti

rifiuti

tecnologia del riciclaggio