ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12279

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 578 del 26/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: CAPARINI DAVIDE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI
Data firma: 26/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 26/02/2016
Stato iter:
07/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 07/06/2016
BORLETTI DELL'ACQUA ILARIA CARLA ANNA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 07/06/2016

CONCLUSO IL 07/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12279
presentato da
CAPARINI Davide
testo di
Venerdì 26 febbraio 2016, seduta n. 578

   CAPARINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171 (cosiddetta riforma Franceschini) prevede una nuova organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La riforma, secondo quanto dichiarato dal Ministro interrogato, avrebbe dovuto essere ispirata ai principi di economicità, appropriatezza e risparmio delle risorse pubbliche (spending review) e pensata per integrare i comparti cultura e turismo, semplificare l'amministrazione periferica, ammodernare la struttura centrale, rilanciare le politiche di innovazione e formazione, valorizzare le arti e l'architettura contemporanee e dare maggiore autonomia ai musei statali italiani, finora grandemente limitati nelle loro potenzialità;
   il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha radicalmente modificato il sistema della tutela in Italia. Dopo una prima fase che ha visto la netta e innaturale separazione tra tutela e valorizzazione mediante la creazione di poli e musei autonomi e distinti dall'attività sul territorio, il Ministero sembra procedere verso la costituzione di soprintendenze uniche miste che confluiranno in uffici territoriali governativi;
   è indubbio che la riforma ha inciso particolarmente sul settore archeologia, snodo nevralgico quanto fondamentale per la tutela e la valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale del Paese. Dopo 110 anni di esistenza vengono smantellate le soprintendenze archeologiche adottando un nuovo modello organizzativo del sistema di tutela del patrimonio culturale italiano che non prevede più l'esistenza, nelle diverse regioni, di soprintendenze specificamente dedicate all'archeologia, bensì unificate di «archeologia, belle arti e paesaggio», distribuite sul territorio su base inter-provinciale;
   con questa riforma si assiste al ritorno a una concezione antiquaria del museo, derivante dalla separazione del museo dal contesto territoriale di riferimento che privilegia un approccio estetico del bene, piuttosto che la complessità dei contenuti storico-culturali di cui esso è documento;
   la riforma ha carattere centralistico che, di contro all'annunciata presenza più capillare sul territorio con la nascita di nuove sedi, accentra competenze come quelle nell'ambito di ricerca e scavi archeologici presso l'istituto centrale dell'archeologia;
   la riforma induce alla perdita della specificità tecnico-scientifica della tutela, con l'accorpamento degli uffici sotto un dirigente non specialista chiamato a svolgere una funzione di coordinamento amministrativo;
   le procedure di tutela da decenni si sono sviluppate separatamente nei diversi settori di competenza tecnica (archeologia, architettura e arti) esaltandone le peculiarità. Demandare le decisioni strategiche in questa materia a dirigenti – anche se coadiuvati da funzionari specialisti – che non abbiano una specifica padronanza della disciplina archeologica può comportare il rischio di una sottovalutazione delle problematiche di conservazione, con conseguente impatto sui tempi e sui costi degli interventi di archeologia preventiva;
   la frammentazione delle funzioni di tutela tra più uffici territoriali di dimensioni ridotte, rischia di privilegiare un atteggiamento che non consente una visione di carattere generale delle problematiche storiche;
   in contrapposizione al principio ispiratore di economicità e appropriatezza della riforma, la creazione delle nuove soprintendenze uniche comporterà la previsione di nuovi costi, dovendosi individuare in molti casi nuove sedi, oppure adeguare quelle esistenti e trasferire strutture, depositi, archivi e personale;
   questi nuovi orientamenti organizzativi svalutano il carattere tecnico-specialistico delle soprintendenze e ne riducono la portata territoriale alla dimensione provinciale e non più regionale;
   il territorio è il vero museo e le opere nei musei italiani raccontano la storia dei territori da cui provengono. Separare i musei dal territorio vuol dire non tenere conto della straordinaria specificità del nostro Paese e applicare un modello che concentra nei musei collezioni che in genere non hanno un rapporto con il territorio;
   il materiale archeologico (in maggioranza, proveniente da scavi non completamente studiati né ancora catalogati) non inventariato, non necessariamente è conservato solo nei musei e non sempre è distribuito per province; quindi, a seguito di questa riforma, alcuni uffici si troveranno a detenere materiale proveniente da altri territori, con tutte le responsabilità e le spese connesse per la gestione degli stessi;
   lo spostamento del personale dalla sede di attuale appartenenza costituirà un problema cruciale e richiederà probabilmente tempi lunghi; il rischio è che nelle regioni di maggiore estensione alcuni ruoli (specie archeologi e restauratori specializzati, ma anche quadri intermedi, ormai in grave insufficienza ovunque) rimangano carenti in alcune sedi e sovrabbondanti in altre;
   il dibattito accesosi nel nostro Paese su questa riforma dimostra che è necessario un suo ripensamento –:
   se intenda assumere iniziative per riconsiderare la possibilità di un «opzione regionale», rispetto alla dimensione inter-provinciale degli enti, peraltro in corso di ridimensionamento a livello amministrativo generale;
   quale sia la tempistica per il completamento del passaggio dei musei e aree archeologiche ai poli museali e quali iniziative si intendano mettere in atto per quelle situazioni territoriali per le quali sono già state evidenziate criticità, visto che la situazione di provvisorietà rischia di avere pesanti ripercussioni sulla tutela e sul funzionamento;
   come intenda salvaguardare in maniera adeguata, nel nuovo progetto organizzativo posto in essere dal Ministero, l'interesse alla tutela del patrimonio archeologico e del paesaggio culturale e la continuità dell'azione amministrativa, onde evitare che nel lasso di tempo necessario per organizzare la nuova articolazione, il territorio, già fragile e sottoposto a numerosi interventi, abbia a risentire in modo irrecuperabile della trasformazione delle articolazioni territoriali del Ministero;
   se si intenda assicurare ad ogni soprintendenza la dotazione organica necessaria per far fronte ai numerosi compiti derivanti dal nuovo assetto organizzativo, integrando gli organici anche con personale competente nel settore informatico, visti i nuovi obblighi imposti dall'amministrazione digitale del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese;
   se non intenda, in alternativa, assumere iniziative per prevedere una moratoria nell'attuazione della riforma in tutte le sue fasi, al fine di attivare, anche in tempi brevi, un tavolo tecnico di coordinamento, tra il Ministero e gli operatori del settore e i loro organismi rappresentativi – figure coinvolte dalla riforma – che porti ad un'approfondita riflessione sull'intera materia e sulle ricadute, sulle problematiche generali e specifiche che si sono profilate e sulle opportune misure di rilancio e potenziamento delle strutture preposte alla tutela. (4-12279)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 7 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 633
4-12279
presentata da
CAPARINI Davide

  Risposta. — L'interrogazione parlamentare in esame fa riferimento alla riforma del Ministero disposta col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2014, n. 171, «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» (di seguito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014), al nuovo assetto organizzativo che essa prevede, ai processi, anche complessi, di attuazione della riforma e, da ultimo, al fatto che, secondo l'interrogante, «dopo una prima fase... il Ministero sembra procedere verso la costituzione di soprintendenze uniche miste che confluiranno in uffici territoriali governativi».
  In relazione a ciò, nell'atto ispettivo si chiede: «se intenda assumere iniziative per riconsiderare la possibilità di un’«opzione regionale», rispetto alla dimensione inter-provinciale degli enti, peraltro in corso di ridimensionamento a livello amministrativo generale; quale sia la tempistica per il completamento del passaggio dei musei e aree archeologiche ai poli museali e quali iniziative si intendano mettere in atto per quelle situazioni territoriali per le quali sono già state evidenziate criticità, visto che la situazione di provvisorietà rischia di avere pesanti ripercussioni sulla tutela e sul funzionamento; come intenda salvaguardare in maniera adeguata, nel nuovo progetto organizzativo posto in essere dal Ministero, l'interesse alla tutela del patrimonio archeologico e del paesaggio culturale e la continuità dell'azione amministrativa, onde evitare che nel lasso di tempo necessario per organizzare la nuova articolazione, il territorio, già fragile e sottoposto a numerosi interventi, abbia a risentire in modo irrecuperabile della trasformazione delle articolazioni territoriali del Ministero; se si intenda assicurare ad ogni soprintendenza la dotazione organica necessaria per far fronte ai numerosi compiti derivanti dal nuovo assetto organizzativo, integrando gli organici anche con personale competente nel settore informatico, visti i nuovi obblighi imposti dall'amministrazione digitale del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese; se non intenda, in alternativa, assumere iniziative per prevedere una moratoria nell'attuazione della riforma in tutte le sue fasi, al fine di attivare, anche in tempi brevi, un tavolo tecnico di coordinamento, tra il Ministero e gli operatori del settore e i loro organismi rappresentativi — figure coinvolte dalla riforma — che porti ad un'approfondita riflessione sull'intera materia e sulle ricadute, sulle problematiche generali e specifiche che si sono profilate e sulle opportune misure di rilancio e potenziamento delle strutture preposte alla tutela».
  Come è noto all'interrogante, anche questa Amministrazione ha dovuto dotarsi di un nuovo regolamento di organizzazione che recepisse le riduzioni alle piante organiche imposte dalle politiche di revisione della spesa pubblica (spending review), contenute in numerosi provvedimenti normativi finalizzati, tra l'altro, al contenimento e alla riduzione dei costi delle pubbliche amministrazioni. Questo Ministero vi ha provveduto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, sopra citato cui è seguito, successivamente, il decreto ministeriale del 27 novembre 2014, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Il processo di riorganizzazione si è svolto in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, in particolare all'articolo 2, comma 1, lettera a) che prevede la riduzione degli uffici dirigenziali delle pubbliche amministrazioni, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 cento di quelle esistenti. Nel complesso, la riorganizzazione ha imposto il taglio di 37 dirigenti (6 di prima fascia e 31 di seconda fascia). Nonostante che l'indicazione normativa mirasse soprattutto alla riduzione della spesa, l'Amministrazione ne ha colto l'occasione per ridisegnare tutta la propria organizzazione in modo fortemente innovativo.
  Successivamente è intervenuto il comma 327 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), il quale ha disposto che, nelle more dell'attuazione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (che ha introdotto il silenzio-assenso qualora non siano acquisiti, entro il termine di novanta giorni, assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico territoriale e dei beni culturali), nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale del Ministero, con proprio decreto – da emanare entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di stabilità stessa – nel rispetto delle dotazioni organiche determinate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In attuazione della disposizione di legge sopra richiamata, è stato emanato il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, «Riorganizzazione del Ministero dei beni e della attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» (di seguito decreto ministeriale 23 gennaio 2016), registrato dalla Corte dei Conti in data 29 febbraio 2016 e pubblicato nella serie generale della Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'11 marzo 2016. Il provvedimento è entrato in vigore il 26 marzo 2016.
  Il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 sopra citato, come anche indicato nelle premesse del provvedimento stesso, è stato emanato dopo aver ascoltato le organizzazioni sindacali del Ministero in data 18 gennaio 2016 e il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» nella seduta di pari data.
  Inoltre, il progetto di riorganizzazione è stato personalmente illustrato dal Ministro nel corso della seduta del 19 gennaio 2016 delle commissioni riunite cultura, scienza e istruzione della Camera e istruzione pubblica, beni culturali del Senato.
  Con il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 il Ministero viene ridisegnato a livello territoriale per rafforzare i presidi di tutela e semplificare il rapporto tra cittadini e amministrazione. Il nuovo assetto organizzativo prevede la creazione delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. Con questo intervento aumentano i presidi di tutela sul territorio nazionale, che, per l'archeologia, passano dalle attuali 17 soprintendenze archeologia alle nuove 39 soprintendenze unificate (cui si sommano le due soprintendenze speciali del Colosseo e di Pompei).
  La nuova articolazione territoriale realizza una distribuzione dei presidi più equilibrata ed efficiente ed è stata definita tenendo conto del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale e della dimensione dei territori.
  Le nuove soprintendenze parleranno con voce unica a cittadini e imprese riducendo tempi e costi burocratici. In un unico ufficio, responsabile di un'area territoriale più circoscritta e quindi più vicino a cittadini, amministratori locali e imprese, si concentrano e si coordinano le diverse competenze tecnico-scientifiche, con riduzione dei costi amministrativi e incremento di efficienza ed efficacia dell'attività di tutela.
  Ogni nuova soprintendenza verrà articolata in sette aree funzionali (organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologico; patrimonio storico e artistico; patrimonio architettonico; patrimonio demoetnoantropologico; paesaggio; educazione e ricerca) per garantire una visione complessiva dell'esercizio della tutela, assicurando anche la presenza delle specifiche professionalità. Per cittadini e imprese sarà così più semplice e rapido rapportarsi con l'amministrazione, con una notevole riduzione degli oneri burocratici. Ciascuna soprintendenza costituirà un riferimento univoco per la valutazione di qualunque aspetto di ogni singolo progetto, dalla tutela di beni archeologici per arrivare all'impatto paesaggistico, passando per gli aspetti di carattere artistico e architettonico: a un'unica domanda corrisponderanno un unico parere e un'unica risposta. Al centro ci sarà una sola direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, che garantirà il coordinamento delle soprintendenze su tutto il territorio nazionale.
  Il decreto ministeriale non prevede alcuna confluenza delle soprintendenze negli uffici territoriali governativi. Le soprintendenze sono e restano terminazioni periferiche del Ministero con autonome funzioni e strutture.
  Appare evidente come il nuovo assetto territoriale risponda meglio alla preoccupazione manifestata dell'interrogante che sia salvaguardato adeguatamente l'interesse alla tutela del patrimonio archeologico e del paesaggio culturale.
  Con particolare riguardo ai timori possibili per la continuità dell'azione amministrativa, in conseguenza della «provvisorietà» provocata dal passaggio dalla vecchia alla nuova organizzazione, sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 che il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, hanno previsto specifiche disposizioni transitorie per il periodo necessario all'istituzione delle nuove strutture, per evitare indebolimenti o interruzioni dell'azione amministrativa.
  Riguardo alla cosiddetta «opzione regionale», si ricorda che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, proprio per assicurare, a livello regionale, idonei livelli di coordinamento dell'azione amministrativa degli uffici del Ministero operanti nei territori ha disposto l'istituzione dei segretariati regionali (articolo 32) e delle commissioni regionali per il patrimonio culturale (articolo 39).
  I segretariati regionali assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale.
  Le commissioni regionali per il patrimonio culturale sono organi collegiali a competenza intersettoriale. Esse coordinano e armonizzano l'attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regionale, favoriscono l'integrazione inter- e multidisciplinare fra i diversi istituti, garantiscono una visione olistica del patrimonio culturale, svolgono un'azione di monitoraggio, di valutazione e di autovalutazione.
  Allo scopo di assicurare ad ogni struttura del Ministero, sia centrale che periferica, le necessarie risorse umane, il 26 gennaio 2015 è stato emanato un bando di mobilità volontaria, definito a seguito di una attenta ricognizione delle risorse umane esistenti negli uffici prima della riforma operata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 e una altrettanto attenta individuazione dei fabbisogni dei nuovi uffici istituiti dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo scopo di meglio riallocare il personale e consentire una piena attuazione del nuovo assetto organizzativo.
  A questo primo bando ne seguirà uno successivo, per adeguare le risorse umane al nuovo assetto organizzativo delineato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2016, così da consentire la piena operatività dei nuovi uffici.
  Il complesso e vasto, ma necessario, disegno di riforma del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha suscitato consensi e dissensi. Con il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 si è intervenuti, da un lato, per superare alcune criticità emerse in fase di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 e, dall'altro, si è proseguito nel percorso rivelatosi già valido.
  In questo processo non è mai mancato, né mancherà, il dialogo e il confronto con le Commissioni parlamentari, con le organizzazioni sindacali, con il consiglio superiore del Ministero, con gli studiosi e con tutte le realtà associative interessate alle sorti del patrimonio culturale italiano.
La Sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoIlaria Carla Anna Borletti dell'Acqua.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

archeologia

politica culturale