ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12256

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 577 del 25/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: NESCI DALILA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA SALUTE 25/02/2016
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 26/05/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12256
presentato da
NESCI Dalila
testo di
Giovedì 25 febbraio 2016, seduta n. 577

   NESCI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 26 del T.u.a. (Testo unico delle accise) prevede l'applicazione dell'aliquota per usi industriali, tra l'altro, agli impieghi di gas naturale per combustione in «tutte le attività industriali produttive di beni e servizi»;
   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli si è sempre espressa nel senso di non ricomprendere le aziende ospedaliere pubbliche nel novero di tali attività, ritenendo, sulla base dei criteri desumibili dall'articolo 2195 del codice civile, in ciò confortata anche dall'indirizzo giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 2514/2000 e Cass. Sez. lav. n. 15753/2009), non potersi prescindere, ai fini della qualificazione della nozione di impresa e di attività industriale, dalla ricorrenza del fine lucrativo;
   non a caso, infatti, sulla base di tale presupposto, con circolare n. 48/D/2002 è stato riconosciuto alle case di cura private il diritto ad usufruire dell'aliquota suddetta, in quanto qualificabili come imprese industriali;
   più recentemente, in diversi contesti giudiziari sorti nel merito e che hanno visto l'Agenzia soccombente (Cass. Sez. Trib. Civ. n. 24908/13, 24909/13, 24910/13), è emerso il diverso orientamento assunto dalla Corte di cassazione riguardo alla definizione di attività industriale, con particolare riferimento alle aziende ospedaliere comunque costituite, nell'ambito della quale «il perseguimento di un profitto inteso come perseguimento del cosiddetto lucro soggettivo non può essere più ritenuto requisito indefettibile [...] soprattutto dopo che anche a livello comunitario si è manifestata la tendenza a valorizzare gli aspetti incentrati sulla produzione di beni o servizi»;
   secondo quanto affermato ancora dalla predetta Corte, «ha carattere imprenditoriale l'attività economica, organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi ed esercitata in via esclusiva o prevalente, che sia ricollegabile ad un dato obiettivo inerente all'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, che riguarda il movente soggettivo che induce l'imprenditore ad esercitare la sua attività». Pertanto, «ai fini dell'industrialità dell'attività svolta è sufficiente l'idoneità, almeno tendenziale, dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio»;
   nel succitato dispositivo la stessa Corte conclude che «non può revocarsi in dubbio [...] che l'attività posta in essere dalle aziende ospedaliere [...] è a pieno titolo attività industriale»;
   alla luce di quanto sopra specificato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha ritenuto opportuno, in vista dell'adeguamento dell'indirizzo amministrativo alle nuove tesi ribadite in diversi contesti dalla più recente giurisprudenza di legittimità, approfondire la valutazione del caso, sottoponendolo al parere dell'Avvocatura generale dello Stato;
   nella richiesta avanzata al predetto organo consultivo, è stato anche tracciato un quadro dell’excursus normativo che ha portato la giurisprudenza a ricomprendere l'attività ospedaliera, all'interno del sistema sanitario nazionale, tra le attività industriali produttive di servizi di assistenza sanitaria e ricettiva;
   come specificato nella lettera del 30 luglio 2014 (numero protocollo: 77415 RU), «con il d.lgs. n. 502/1992, le Unità sanitarie locali, istituite con legge 23/12/1978, n. 833, vengono per la prima volta concepite secondo un modello imprenditoriale di tipo privatistico, attraverso la loro trasformazione in Aziende sanitarie locali dotate di autonomia patrimoniale, contabile e tecnica, la cui organizzazione e il cui funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato: ciò comporta che la struttura organizzativa e il piano strategico dell'azienda sono adottati secondo norme del codice civile e non più sulla base di regole e modalità tipiche della pubblica amministrazione. Inoltre, grazie alla riforma introdotta dal d.lgs. n. 229/1999, alle aziende ospedaliere pubbliche è stata attribuita una piena autonomia imprenditoriale, con l'equiparazione del loro regime giuridico a quello delle aziende sanitarie locali; il fabbisogno sanitario è finanziato anche da entrate proprie delle aziende (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei dipendenti) e le stesse sono tenute al rispetto dei vincoli di bilancio»;
   come si specifica ancora nella suddetta lettera, avente per oggetto il «Trattamento fiscale del gas naturale impiegato presso le aziende ospedaliere», le anzidette argomentazioni sono state condivise dall'Avvocatura generale dello Stato, «che ha sostenuto l'applicabilità del regime fiscale previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 504/1995 per gli usi industriali al gas naturale impiegato per la combustione presso le aziende ospedaliere»;
   per quanto su delineato, dunque, l'Agenzia ha stabilito che «posta la natura imprenditoriale dell'attività svolta dalle aziende ospedaliere, sono ricompresi tra gli usi industriali di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 504/1995 gli impieghi del gas naturale destinato alla combustione negli enti ospedalieri e in tutte le altre strutture operative delle aziende dei servizi sanitari regionali»;
   il passaggio dell'applicazione di accisa (da usi civili a usi industriali), per quanto riguarda le aziende sanitarie e ospedaliere calabresi, porterebbe a un risparmio considerevole rispetto al costo finale del gas;
   a parere dell'interrogante, la riduzione dell'accisa, per quanto riguarda soltanto le sole aziende sanitarie e ospedaliere calabresi, porterebbe a un risparmio complessivo di alcuni milioni di euro;
   al riguardo si precisa, ancora, che la legge n. 10 del 1991 stabilisce che tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a rivolgersi ad un unico interlocutore, attraverso il cosiddetto «servizio energia calore», sia per la fornitura del combustibile sia per la manutenzione degli impianti, compresa la loro riqualificazione;
   occorre precisare che a bandire le gare sul «servizio energia calore» è direttamente la Consip, secondo le modalità stabilite nella succitata legge n. 10 del 1991, confezionando peraltro ad hoc per le aziende sanitarie;
   nei documenti di bando della Consip, tuttavia, non viene riportato il prezzo del combustibile con l'ammontare dunque dell'accisa, ma soltanto la contabilizzazione in valore orario o la contabilizzazione in termie e tra gli obblighi del fornitore dei servizi non vi è quello di informare l'amministrazione dell'esistenza o meno di agevolazioni di qualche tipo;
   va da sé che in questo modo non sono evidenziate, nei tabellari del capitolato tecnico allegato ai bandi o nel bando stesso, le parti relative all'accisa che, dunque, restano offuscate;
   a parere dell'interrogante, il rischio è che in assenza di una corretta informazione preliminare o di un obbligo in capo alla società vincitrice degli appalti, non sia mai richiesta la riduzione di accisa per le aziende sanitarie, che dunque si troverebbero a pagare più del dovuto, qualora abbiano mantenuto nel conto complessivo del costo del gas, il valore dell'accisa per usi civili –:
   se siano a conoscenza di quanto suesposto;
   quali iniziative urgenti di competenza intendano assumere per verificare che le aziende sanitarie pubbliche, calabresi e non, non versino più del dovuto per il servizio di fornitura e gestione del gas naturale. (4-12256)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

gas naturale

prezzo dell'energia

accisa