ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12247

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 577 del 25/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: TAGLIALATELA MARCELLO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 25/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
  • MINISTERO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 25/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12247
presentato da
TAGLIALATELA Marcello
testo di
Giovedì 25 febbraio 2016, seduta n. 577

   TAGLIALATELA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie . — Per sapere – premesso che:
   il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo è stato costituito con il regio decreto 14 aprile 1927, n. 1742, e il territorio in cui opera è situato nella fascia centrale del Salento, interessando quasi cinquanta comuni ricadenti nelle province di Brindisi, Lecce e Taranto e una superficie di oltre duecentomila ettari;
   in questi giorni il Consorzio sta notificando a moltissimi proprietari di terreni e agricoltori ingiunzioni di pagamento a titolo di contributi di bonifica;
   è oramai pacifico in dottrina e giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione tributaria n. 2241 del 6 febbraio 2015; Cassazione S.U. 6 febbraio 1984 n. 877, Cassazione 8 luglio 1993 n. 751 e Cassazione S.U. n. 8960 del 1996) il principio per cui il contributo alle opere eseguite dai consorzi di bonifica è dovuto solo in presenza dei seguenti presupposti: un perimetro di contribuenza ritualmente approvato, ossia quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle opere di bonifica realizzate o realizzande e che, sola, potrà essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto da ciascun immobile; un piano di classifica debitamente in vigore, che esprima la valutazione del singolo immobile determinando il quantum ciel tributo consortile previa commisurazione dello stesso – in termini di corrispondenza e proporzionalità – alla reale entità del beneficio specificamente arrecato dalle opere di bonifica ai singoli immobili; l'effettiva esecuzione eli opere di bonifica, generatrici di un vantaggio immediato e diretto per l'immobile onerato; la configurazione di un'utilità – derivante dalle opere di bonifica all'immobile soggetto a contribuzione – suscettibile di tradursi in un beneficio diretto e specifico di tipo fondiario, cioè tale da incidere strettamente su quell'immobile che si pretende di sottoporre al prelievo consortile; un incremento di valore dell'immobile «post bonifica» che risulti in manifesto rapporto causale con le opere di bonifica e relativa manutenzione;
   la quasi totalità dei cittadini interessati dalle ingiunzioni di pagamento ha lamentato che, in realtà, il Consorzio in questione non ha mai eseguito e non esegue opere di bonifica e miglioramento fondiario;
   l'onere di provare l'esistenza della pretesa contributiva è a carico dell'ente impositore e deve effettuarsi prima di procedere alla quantificazione e all'applicazione del contributo;
   in materia, la legge regionale 7 marzo 2003, n. 4, prevede che «I Consorzi di bonifica che hanno in vigore un piano di contribuenza approvato in data antecedente al 1o gennaio 2000 sono obbligati a riformulare i rispettivi piani rapportando gli oneri agli effettivi benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica»;
   inoltre, l'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2011, n. 12, dispone che il piano annuale di riparto della spesa posta a carico dei contribuenti sia elaborato in base agli indici di «effettivo beneficio» definito dai nuovi piani di classifica e redatto sulla base di uno schema predisposto dal competente servizio regionale, imponendo al Consorzio l'indicazione specifica, nei propri avvisi, della «motivazione del tipo di beneficio»;
   di conseguenza, con riferimento alla pioggia di «solleciti di pagamento» per contributi pretesi dal Consorzio di bonifica dell'Arneo, la mera assenza di qualunque concreta indicazione in ordine alle opere effettivamente eseguite e di qualsivoglia congrua motivazione potrebbe già essere sufficiente a ritenerli illegittimi;
   con decreto del presidente della regione Puglia del 25 gennaio 2016, n. 31, preso atto della difficile situazione economica in cui versa il Consorzio di bonifica dell'Arneo, si è nuovamente prorogata la gestione commissariale;
   le ingiunzioni di pagamento emesse dal Consorzio rischiano di aggravare ulteriormente la difficile condizione economica di una zona già duramente colpita dalla crisi, dai ritardi nell'attuazione del Piano di sviluppo rurale e dalle conseguenze della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa;
   al di là del caso specifico, sarebbe comunque opportuna un'iniziativa normativa da parte del Governo, in collaborazione con le regioni, volta a rivedere complessivamente la disciplina relativa ai contributi di bonifica –:
   se sia informato di quanto esposto in premessa, e se non ritenga di adottare, per quanto di competenza e con il coinvolgimento delle regioni, le opportune iniziative normative volte a chiarire in via definitiva i presupposti che legittimano la richiesta di pagamento da parte dei consorzi di bonifica. (4-12247)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sviluppo rurale

miglioramento del suolo

sostegno agricolo