ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12245

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 577 del 25/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 25/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 25/02/2016
Stato iter:
13/12/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 13/12/2016
ORLANDO ANDREA MINISTRO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 13/12/2016

CONCLUSO IL 13/12/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12245
presentato da
RICCIATTI Lara
testo di
Giovedì 25 febbraio 2016, seduta n. 577

   RICCIATTI. — Al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo unico della legge n. 319 del 2 aprile 1958, così come modificato dall'articolo 10 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, prevede l'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro;
   nello specifico la modifica apportata alla norma citata dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973 prevede l'esenzione per: «Gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa. [...]»;
   l'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, prevede la «Diffida accertativa per crediti patrimoniali, che consente al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro, nell'ambito della propria attività di vigilanza, di diffidare il datore di lavoro a corrispondere gli importi dovuti ai lavoratori che dovessero risultare dagli accertamenti eseguiti;
   il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, testé richiamato, prevede espressamente che: «Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 [30 giorni dalla notifica della diffida accertativa] o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo»;
   sono emersi dubbi interpretativi in merito al regime delle spese da applicare in materia di notifiche degli atti di precetto fondate su diffide accertative della direzione territoriale del lavoro ex articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
   tali dubbi sono stati formalizzati, attraverso la richiesta di pareri da parte dell'autorità giudiziaria al Ministero della giustizia (dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi direzione generale del personale e della formazione), in due distinte occasioni: nell'ottobre 2014 dalla corte di appello di Firenze (Rif. Prot. n. 6557-m–dg-IV.5.2 del 29 ottobre 2014) nel giugno 2015 dalla corte di appello di Ancona (Rif. Prot. n. 3105 del 30 giugno 2015);
   a tali richieste di parere, sulla corretta applicazione del regime di esenzione per i giudizi di lavoro, il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi direzione generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia ha chiarito, adottando una interpretazione restrittiva della legge n. 319 del 2 aprile 1958, così come modificata dall'articolo 10 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, che il dubbio interpretativo va risolto nel senso di una esclusione della diffida accertativa ex articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dal regime di esonero previsto dalla 319/1958 e successive modifiche, in quanto pur vertente in materia di lavoro la diffida suddetta non è conseguente a provvedimento giurisdizionale (cfr. comunicazione Prot. VI-DOG/155/03-1/2015/CA, Roma 18 febbraio 2015, a firma del direttore generale del dipartimento);
   richiamando un precedente orientamento dello stesso Ministero, risalente a 1995 (cfr. nota prot. n. 5/702/03-1/PAC/sc del 3 aprile 1995 della direzione generale degli affari civili e delle libere professioni – Ufficio V) il Ministero della giustizia ha inteso escludere l'esenzione della spesa di esecuzione, inoltre, in quanto passibile di contestazione di danno erariale («dalla disposizione richiamata è assente qualsiasi riferimento alla fattispecie per la quale, con il quesito di cui trattasi, viene chiesta l'esenzione dalle spese di esecuzione con consequenziale onere a carico dell'erario delle stesse, il che configurerebbe l'ipotesi di un danno erariale ammettendosi un'interpretazione estensiva del dettato normativo in esame, finora mai seguita da questa Amministrazione centrale in quanto tale procedimento non è espressamente richiamato dalla norma» (cfr. comunicazione Prot. VI-DOG/540/03-1/2015/CA, Roma 30 luglio 2015, a firma del direttore generale del dipartimento);
   la Corte Costituzionale, con sentenza n. 227 del 2001, ha fornito, per converso, una interpretazione di carattere estensivo dell'articolo 10 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973 – che ha modificato il previgente regime previsto dalla legge n. 319 del 2 aprile 1958 – nel senso di ritenere compresi nell'ambito dell'esenzione anche procedimenti non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito di lavoro, ciò in quanto "Una diversa lettura dell'articolo 10 rivelerebbe del resto una radicale incoerenza interna della norma, fonte di irragionevoli disparità di trattamento, e condurrebbe a negare l'esenzione a una serie di procedimenti non menzionati dal secondo comma, con evidente e irragionevole discriminazione rispetto a quelli esplicitamente esentati;
   in merito al richiamato orientamento giurisprudenziale della Consulta, la direzione generale del personale e dei servizi direzione generale del personale e della formazione ha chiarito che non rientra nelle proprie prerogative «recepire l'indirizzo giurisprudenziale emergente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 227/2001 in data 4 luglio 2001» (cfr. comunicazione Prot. VI-DOG/540/03-1/2015/CA, Roma 30 luglio 2015) –:
   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di estendere l'esenzione ex articolo 10 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, anche alle diffide accertative ex articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124. (4-12245)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 13 dicembre 2016
nell'allegato B della seduta n. 713
4-12245
presentata da
RICCIATTI Lara

  Risposta. — Con l'atto ispettivo in esame, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro della giustizia intenda adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di estendere l'esenzione, di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, in tema di disciplina delle controversie individuali di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, anche alle diffide accertative, previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
  Come noto, l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 (rubricato «Gratuità del giudizio») della legge 11 agosto 1973, n. 533, stabilisce l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, con riguardo agli atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, agli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro, nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie.
  L'esenzione è dalla norma estesa agli «atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare» in detti giudizi, oltre che al recupero dei crediti di lavoro nelle procedure concorsuali.
  Dal suo canto, l'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, rubricato «Diffida accertativa per crediti patrimoniali», prevede che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti; all'esito del tentativo di conciliazione ivi previsto, il provvedimento di diffida è destinato ad acquistare, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico «con efficacia di titolo esecutivo».
  Premesso il quadro normativo ora ricordato, va rilevato che la direzione generale della giustizia civile del Ministero ha avuto modo di affrontare la questione relativa al regime delle spese per la notificazione degli atti di precetto, fondate sulle diffide accertative di cui al richiamato, articolo 12 del decreto legislativo n. 124 del 2004.
  Si è, al riguardo, ritenuto non operante l'esenzione prevista dall'articolo 10 della legge 533 del 1973, sul duplice presupposto che le diffide in parola non appaiono riconducibili ai provvedimenti di conciliazione, di cui al comma 1 di tale disposizione, e che Patto di notifica del precetto fondato sulle stesse non integra ancora una procedura esecutiva, posto che, ai sensi dell'articolo 491 del codice di procedura civile, «espropriazione forzata inizia con il pignoramento» (nota n. 4075 del 13 gennaio 2015).
  Va precisato che tale opzione interpretativa non confligge con la pronunzia della Corte costituzionale (sentenza n. 227 del 2001), pure richiamata nell'atto parlamentare.
  Il giudice delle leggi, interpellato sulla legittimità costituzionale del citato articolo 10 della legge n. 533 del 1973, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui «escluderebbe, ovvero non contemplerebbe» il regime di gratuità e di esenzione per i giudizi aventi ad oggetto azioni surrogatorie (articolo 2900 codice civile) o revocatorie (articolo 2901 codice civile), nonché per il procedimento di sequestro conservativo funzionale all'esercizio della revocatoria (articolo 2905, secondo comma, codice civile), qualora il loro esperimento avvenga per conservare la garanzia patrimoniale di un credito di lavoro, ha dichiarato la non fondatezza della questione sul presupposto che la norma impugnata è suscettibile di interpretazione estensiva.
  Orbene, ai fini rilevanti per la questione posta dall'interrogante, la richiamata pronunzia, con specifico riferimento alle procedure esecutive, nel fornire un'interpretazione estensiva della norma in esame consente di ritenere ricomprese nell'ambito di applicazione della stessa, e dunque esenti da spese, anche le procedure esecutive avviate in forza di titolo stragiudiziale, non solo in virtù di sentenze o ordinanze.
  Ne consegue che anche le procedure esecutive avviate in forza di diffide accertative di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 124 del 2004 devono ritenersi esenti da spese, integrando esse un titolo esecutivo stragiudiziale.
  Ciò non toglie, tuttavia, che le spese di notificazione dell'atto di precetto fondato su tali diffide accertative continuino a rimanere a carico della parte richiedente, atteso che, come va sottolineato, tale attività non integra ancora una procedura esecutiva, essendo piuttosto prodromica alla stessa, che segue solo al mancato pagamento spontaneo da parte del debitore nel termine indicato nel precetto. E ciò è, appunto, espressione della regola generale di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 533 del 1973, che prevede l'esenzione da spese solo per le procedure esecutive, non anche per le attività alle stesse prodromiche.
Il Ministro della giustiziaAndrea Orlando.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impiegato dei servizi pubblici

verifica di costituzionalita'

ufficio del lavoro