ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12209

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 575 del 23/02/2016
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/06899
Firmatari
Primo firmatario: VALIANTE SIMONE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LENZI DONATA PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 23/02/2016
Stato iter:
08/04/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/04/2016
LORENZIN BEATRICE MINISTRO - (SALUTE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 08/04/2016

CONCLUSO IL 08/04/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12209
presentato da
VALIANTE Simone
testo di
Martedì 23 febbraio 2016, seduta n. 575

   VALIANTE e LENZI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea» (legge europea 2013-bis), ha recepito le disposizioni dell'Unione Europea (direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003) in materia di ruolo sanitario finalizzate ad evitare eccessi lavorativi prolungati e a garantire la funzione dei riposi nei modi e nei limiti previsti per gli altri lavoratori. Tale legge, all'articolo 14 comma 1, sancisce esplicitamente che: «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66». La direttiva 2003/88/Ce, così come alcune sentenze della Corte di giustizia europea, precisa che, essendo la stessa direttiva vigente in tutti i Paesi dell'Unione, si prevede l'automatico adeguamento nel corpo delle leggi di ciascuno Stato, indipendentemente dall'atto formale di recepimento, risultando così inefficaci le leggi dello Stato pregresse e soprattutto successive che ne ostacolino, in qualsiasi modo, la corretta applicazione. Considerando che il provvedimento è entrato in vigore il 25 novembre 2014, i dodici mesi transitori per il riallineamento ufficiale alla normativa europea e la consequenziale abrogazione delle disposizioni nazionali illegittime scadrebbero il giorno 25 novembre 2015, data dalla quale tutte le amministrazioni saranno obbligate a garantire direttamente e immediatamente ogni tutela prevista ai lavoratori del comparto sanitario. Le norme che regolamentano l'orario di lavoro e la durata minima dei riposi sono state, da sempre, un argomento molto dibattuto specialmente per il peggioramento delle condizioni legato al cosiddetto «blocco del turn over», per i risvolti che si generano in campo organizzativo e per le potenziali conseguenze sui risultati professionali, sulla salute del lavoratore e su quella dei pazienti. Proprio alla luce di tali considerazioni, specialmente nelle regioni la cui sanità è commissariata, l'applicazione puntuale delle nuove regole in presenza di «blocco da turn-over», per la mancanza di concorsi da oramai diversi anni, verosimilmente comporterebbe un blocco dell'attività di molti reparti ospedalieri il cui spesso scarso personale, proprio ricorrendo a turni straordinari, riesce a garantire la continuità delle prestazioni medico chirurgiche e che, ritrovandosi ad osservare riposi ed interruzioni di attività, determinerebbe una paralisi della regolare attività medico chirurgica con consequenziale chiusura di diversi reparti ospedalieri soprattutto in quelle zone già fortemente penalizzate –:
   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per scongiurare, in seguito all'entrata in vigore delle nuove norme il 25 novembre 2015, la paventata paralisi dell'attività sanitaria di molti nosocomi con relativo enorme danno alla collettività o, in alternativa, quali iniziative intenda porre in essere per modificare il regime del blocco del turn-over garantendo così un opportuno supporto mediante assunzione di nuovo personale.
(4-12209)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 8 aprile 2016
nell'allegato B della seduta n. 604
4-12209
presentata da
VALIANTE Simone

  Risposta. — La direttiva 2003/88/CE del 4 novembre 2003, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, ha inteso disciplinare l'organizzazione dell'orario di lavoro, coordinando le disposizioni contenute nella direttiva 1993/104/CE con quelle della direttiva 2000/34/CE.
  Il nostro Paese ha recepito tale disciplina normativa con il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, entrato in vigore il 29 aprile 2003, il quale, nel regolamentare l'articolazione dell'orario di lavoro, detta principi in materia di riposi, ferie, lavoro notturno e straordinario.
  Tali disposizioni trovano applicazione sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici, quindi anche per il personale del comparto sanità.
  In particolare, l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003, garantisce ai lavoratori il diritto ad undici ore di riposo consecutivo nel corso di ogni periodo di 24 ore; mentre l'articolo 4 fissa in 48 ore, comprese le prestazioni straordinarie, la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
  La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha introdotto una prima deroga al decreto legislativo n. 66 del 2003, riguardante il riposo del personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
  L'articolo 41, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, ha apportato una seconda deroga relativamente al limite massimo dell'orario di lavoro settimanale.
  Dette deroghe hanno determinato, nel 2012, l'avvio da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, per contrasto della normativa italiana concernente l'orario di lavoro dei medici e del personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale con la normativa comunitaria.
  Le giustificazioni presentate nelle sedi comunitarie dal Governo italiano non sono state ritenute sufficienti per porre termine alla procedura di infrazione; per cui, negli ambiti della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-
bis), si è resa necessaria l'introduzione dell'articolo 14, norma finalizzata ad abrogare le disposizioni oggetto dell'attenzione della Commissione europea.
  Peraltro, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, l'abrogazione di tali disposizioni è stata differita di un anno, con l'obiettivo di consentire alle regioni di avviare specifiche procedure di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi, anche tenendo conto della riorganizzazione della rete ospedaliera prevista dall'articolo 15, comma 13, lettera
c), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012.
  Inoltre, è stata rinviata ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore la disciplina delle eventuali deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero dei personale del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dei limiti previsti dalle norme europee.
  A tal riguardo, il comitato di settore in data 4 novembre 2015 ha approvato un apposito atto di indirizzo, al fine di individuare, nell'ambito della contrattazione collettiva, le eventuali deroghe e le connesse misure rivolte a consentire il pieno recupero psicofisico del personale interessato.
  Nel contempo, per consentire alle aziende sanitarie di superare le difficoltà nell'organizzazione dei servizi e nell'erogazione delle prestazioni ai pazienti, tenuto conto che le limitazioni al «
turn over» introdotte negli ultimi anni hanno comportato disagi nel Servizio sanitario nazionale, la legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) all'articolo 1, commi 541 e seguenti, ha previsto uno specifico percorso di programmazione regionale dei fabbisogni del personale, allo scopo di consentire l'indizione di procedure concorsuali straordinarie nel periodo 2016-2017, onde far fronte alle esigenze emerse.
  Dette procedure verranno in parte riservate ai lavoratori precari già operanti nel settore della sanità.
  Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani inerenti al fabbisogno del personale, le regioni, dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 luglio 2016, laddove emergano criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere a forme di lavoro flessibile, nel rispetto della normativa vigente in materia sanitaria, e quindi anche delle disposizioni che contemplano il contenimento del costo del personale ed i piani di rientro.
  Se al termine di detto periodo dovessero permanere condizioni di criticità, i contratti di lavoro attivati potranno essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.
  Queste misure consentiranno alle regioni di verificare i reali fabbisogni del personale, nonché di fronteggiare le criticità derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.
  In effetti, una nuova, ulteriore deroga alla disciplina comunitaria, anche se parziale o temporanea, avrebbe generato contenzioso sia a livello comunitario, con la probabile apertura di una seconda procedura di infrazione, sia a livello nazionale, dal momento che molti professionisti sanitari hanno già avviato azioni legali nei confronti dello Stato italiano per i danni lamentati a causa della violazione della disciplina europea sull'orario di lavoro.
  Per completezza, rammento anche la misura introdotta ai sensi dell'articolo 4-
bis del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, per fronteggiare le carenze delle figure professionali sanitarie segnalate dalle regioni in piano di rientro.
  In tali regioni, infatti, il blocco del «
turn-over» del personale «può essere disapplicato, nel limite del 15 per cento e in correlazione alla necessità di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, qualora i competenti tavoli tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino (...) il raggiungimento, anche parziale, degli obiettivi previsti nei piani medesimi».
La Ministra della saluteBeatrice Lorenzin.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sentenza della Corte CE

diritto comunitario

sanita' pubblica