Legislatura: 17Seduta di annuncio: 575 del 23/02/2016
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/02/2016
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 23/02/2016
CATANOSO. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
la legge 107 del 2015 (cosiddetta buona scuola), al fine di coprire i posti vacanti e disponibili e creare il nuovo organico dell'autonomia, ha previsto un piano assunzionale straordinario, articolato in quattro fasi: 0, A, B e C:
tutti i docenti rientranti nelle fasi 0, A e B sono stati immessi in ruolo con decorrenza giuridica e di fatto dal primo settembre 2015. In buona sostanza hanno preso servizio già dal primo settembre 2015;
i docenti rientranti nella fase C sono stati immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal primo settembre 2015 ma con presa di servizio dai primi di dicembre 2015;
al fine del definitivo passaggio di ruolo i docenti neoimmessi devono superare un periodo di formazione e prova, regolamentato dal decreto ministeriale n. 850 del 27 ottobre 2015;
l'articolo 3 del precitato decreto ministeriale prevede che il superamento del periodo di formazione e prova sia subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche;
la previsione di tali periodi è stata effettuata in modo univoco senza differenziare le varie fasi di immissione in ruolo. In particolare, i neoimmessi in fase C, avendo preso servizio solo nei primi di dicembre, vale a dire ben tre mesi dopo i colleghi rientranti in fase 0, A e B, rischiano di non potere superare l'anno di formazione e prova per il mancato raggiungimento dei centottanta e dei centoventi giorni;
rebus sic stantibus i neoimmessi in fase C non possono usufruire nemmeno di un grado di congedo per malattia, per motivi familiari, per ferie, per diritto allo sciopero, e così via;
tale stato di cose crea una palese disparità di trattamento e si pone in netto contrasto con i principi della nostra Costituzione –:
quali iniziative di competenza abbia intenzione di adottare il Ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa. (4-12205)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):congedo per malattia
diritto di sciopero
insegnante