ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12200

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 575 del 23/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: MISIANI ANTONIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2016
CARNEVALI ELENA PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2016
GUERINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2016
GASPARINI DANIELA MATILDE MARIA PARTITO DEMOCRATICO 23/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 23/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12200
presentato da
MISIANI Antonio
testo di
Martedì 23 febbraio 2016, seduta n. 575

   MISIANI, SANGA, CARNEVALI, GIUSEPPE GUERINI e GASPARINI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro della giustizia . — Per sapere – premesso che:
   Stefano Rho, docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Bergamo, negli anni scolastici 2013/14, 2014/15 e 2015/16 ha prestato servizio presso due diversi istituti scolastici di Bergamo in virtù di contratti a tempo determinato;
   il 24 novembre 2015 il professor Rho è stato nominato nei ruoli provinciali del personale docente con decorrenza dal 1o settembre 2015, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 1, commi 95 e seguenti della legge n. 107 del 2015;
   con nota del 12 dicembre 2013 il dirigente dell'ufficio scolastico di Bergamo contestava al professor Rho di avere reso una dichiarazione mendace nella dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta in data 2 settembre 2013, in occasione della stipula del contratto a tempo determinato per l'insegnamento nell'anno scolastico 2013/14 presso l'Istituto scolastico «Natta» di Bergamo. L'Amministrazione riferiva di aver verificato, mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale, che il professor Rho aveva riportato, con sentenza 6 luglio 2006 del Giudice di Pace di Zogno (BG), la condanna al pagamento dell'ammenda di euro 200,00, oltre alle spese processuali per il reato (ora illecito amministrativo) punito dall'articolo 726 del codice penale, per aver orinato nei pressi di un cespuglio in un piazzale adiacente alla pubblica via, in comune di Averara (BG) il 15 agosto 2005;
   l'ufficio scolastico, acquisite le motivazioni addotte a propria discolpa dal docente (la convinzione che la suddetta condanna non fosse riportata nella sua fedina penale e che dall'omissione in parola non avrebbe comunque tratto alcun beneficio, stante l'irrilevanza della condanna penale al fine dell'integrazione dei requisiti di ammissione alle graduatorie ad esaurimento ed agli impieghi nella scuola) e ritenute le stesse plausibili, gli irrogava, in data 6 febbraio 2014 la sanzione disciplinare della censura;
   a due anni di distanza, l'Amministrazione datrice di lavoro tornava sulla presunta falsità della dichiarazione sostitutiva del professor Rho come conseguenza di una delibera del 26 marzo 2015 della Corte dei conti, sezione di controllo per la Lombardia, su segnalazione degli uffici della Ragioneria dello Stato di Bergamo che aveva contestato a carico del predetto ufficio, di fronte a «false dichiarazioni degli assunti circa i propri precedenti penali, emersi a seguito dell'acquisizione della documentazione in originale», l'irrogazione di sanzioni disciplinari in luogo dell'applicazione dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 (che prevede la decadenza dai benefici ottenuti tramite la dichiarazione mendace). Rigettando le giustificazioni dell'Ufficio scolastico, rese anche sulla base di precedenti pareri dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, la Corte dei conti riteneva fondate le contestazioni dell'azione amministrativa dell'ufficio scolastico di Bergamo avanzate nella relazione della Ragioneria dello Stato, evidenziando che la mera dichiarazione mendace contenuta in una dichiarazione sostitutiva di certificazione comportava automaticamente la decadenza ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, da considerare una sanzione amministrativa, e che l'ufficio scolastico aveva ripetutamente omesso di applicare tale disposizione;
   con nota del 25 agosto 2015 l'ufficio scolastico di Bergamo comunicava al professor Rho l'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dall'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per aver reso una dichiarazione mendace nella dichiarazione sostitutiva di certificazione prodotta e a conclusione del procedimento, con nota dell'11 gennaio 2016, comunicata il 26 gennaio 2016, dichiarava la decadenza del professor Rho ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la risoluzione immediata, senza preavviso, del rapporto di lavoro, la perdita degli effetti giuridici del servizio prestato e la cancellazione da tutte le graduatorie provinciali ad esaurimento;
   tale provvedimento è apparso tanto abnorme da destare l'attenzione dei mezzi di informazione a livello nazionale e locale e una corale manifestazione di solidarietà da parte degli studenti, del personale della scuola, da rappresentanti delle istituzioni. Una petizione on line lanciata sul sito Change.org a sostegno del professor Rho ha raccolto fino ad oggi (8 febbraio 2016) oltre 36 mila sottoscrizioni;
   secondo quanto riportato da organi di stampa, nell'ultimo anno, circa cinquanta tra professori, personale non docente e impiegati delle scuole bergamasche avrebbero perso il lavoro per non aver segnalato nel modulo di autocertificazione antiche condanne, nonostante la «non menzione» delle stesse nella certificazione del casellario giudiziale;
   i provvedimenti che hanno colpito il professor Rho così come numerosi altri dipendenti delle scuole bergamasche, appaiono agli interroganti manifestamente ingiusti e sproporzionati sotto una pluralità di profili:
    la dichiarazione sostitutiva di certificazione in oggetto riproduce esattamente il contenuto della corrispondente certificazione amministrativa (il certificato «generale» e quello «penale» di cui agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, in cui, per espressa previsione di legge non sono riportate le iscrizioni relative ai «provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace»;
    la formulazione del modulo predisposto dall'Amministrazione appare eccessivamente generica, in relazione al fatto che l'Amministrazione non può accedere indiscriminatamente ai dati giudiziari degli interessati, ma soltanto alle «informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite», ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'Amministrazione avrebbe dovuto predisporre il modulo di dichiarazione sostitutiva, riferendo chiaramente la dichiarazione circa l'insussistenza di precedenti penali ad un preciso ambito: ai precedenti risultanti dal certificato del casellario giudiziale o, ancor meglio, alle «condizioni ostative» di cui alla legge n. 16 del 1992, cui fanno riferimento i requisiti di ammissione stabiliti per le procedure di reclutamento delle graduatorie ad esaurimento;
    le presunte dichiarazioni mendaci non dovrebbero comportare decadenza, non riguardando uno dei requisiti che condizionano l'iscrizione nelle graduatorie o l'assunzione in servizio. L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 prevede infatti, la decadenza per i soli benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione, cioè per quelli che il dichiarante non avrebbe ottenuto senza la falsa dichiarazione. Nel caso del professor Rho, così come per numerose altre vicende, le condanne non riferite nelle autocertificazioni non integrano per gli interroganti, alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge n. 16 del 1992. La mancanza del nesso di causalità tra la dichiarazione non veritiera e l'attribuzione del beneficio è costantemente ritenuta dalla giurisprudenza accertamento che impone di escludere in via assoluta la decadenza –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato nelle premesse;
   se intendano assumere iniziative perché sia effettuata una ricognizione su scala nazionale relativamente ai provvedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, adottati dalle Amministrazioni dello Stato, con particolare riferimento agli uffici scolastici territoriali, derivanti da dichiarazioni mendaci nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
   quali iniziative urgenti ritengano opportuno promuovere per superare le problematiche evidenziate nelle premesse, consentire la reintegrazione del professor Rho e dei lavoratori colpiti da analoghi provvedimenti di decadenza ed evitare il ripetersi in futuro di casi simili, eventualmente circoscrivendo l'insussistenza di precedenti penali, richiesta nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di cui all'articolo 946, comma 1, lettera aa), ai precedenti risultanti dal certificato del casellario giudiziale o, preferibilmente, alle «condizioni ostative» di cui alla legge n. 16 del 1992. (4-12200)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

casellario giudiziale

contratto di lavoro

istituto di istruzione