ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12180

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 573 del 19/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: DELL'ORCO MICHELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 19/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LIUZZI MIRELLA MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2016
DE LORENZIS DIEGO MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2016
SPESSOTTO ARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 19/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI delegato in data 19/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12180
presentato da
DELL'ORCO Michele
testo di
Venerdì 19 febbraio 2016, seduta n. 573

   DELL'ORCO, LIUZZI, DE LORENZIS e SPESSOTTO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   la Corte dei Conti, Emilia-Romagna, sezione regionale di controllo, con la delibera n. 18 del 10 febbraio 2016, in risposta al sindaco del comune di Castel Bolognese, ha negato la possibilità di utilizzare per scopi non previsti dalla norma i proventi spettanti e derivanti da violazioni dei limiti di velocità accertate mediante apparecchi o sistemi di rilevamento della velocità o attraverso l'utilizzazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza, in deroga al criterio di ripartizione fissato dall'articolo 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
   la Corte, esprimendosi sulla questione, ha ribadito ancora una volta che anche in assenza dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, il vincolo sulle entrate in argomento sussiste e, pertanto, non è possibile modificare la destinazione dei suddetti fondi;
   tale deliberazione riporta però alla luce la questione degli effetti e dei problemi creati dalla mancata emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 25 della legge n. 120 del 2010. Secondo quanto si evince da questo atto, infatti, i comuni avrebbero interpretato l'incertezza normativa creata dalla mancanza dei suddetti decreti attuativi creando degli accantonamenti vincolati sui fondi di bilancio ma congelandone l'utilizzabilità in attesa appunto dell'emanazione dei decreti attuativi. Ritengono infatti che il decreto-legge n. 16 del 2012 e gli orientamenti espressi dal Ministero dell'interno con circolare prot. 17909 del 24 dicembre 2012 abbiano chiarito l'operatività del vincolo di destinazione ma non abbiamo dato effettiva attuazione ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada;
   tale interpretazione sembrerebbe essere suggerita anche in numerose circolari dell'Anci che ricordano ai comuni di «prestare la massima attenzione circa l'obbligo di destinazione dei proventi» ai sensi dell'articolo 4-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge n. 16 del 2012 convertito dalla legge n. 44 del 2012 ma che demanderebbero l'applicabilità della norma all'emanazione dei decreti interministeriali attuativi essendo in vigore il comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 120 del 2010;
   tale interpretazione, che tra l'altro non giova ai cittadini me neppure ai comuni, sembrerebbe non tener conto delle intenzioni del legislatore che con il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, intendeva sbloccare la situazione di stallo creata con il rimando ai decreti attuativi e ha disposto esplicitamente (con l'articolo 4-ter, comma 16) che «In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»);
   le citate note interpretative dell'Anci suggeriscono  tra l'altro ai comuni che anche l'incombenza della relazione ai Ministeri sulla destinazione dei proventi potrà non essere osservata in attesa dei decreti interministeriali;
   la Corte dei Conti nella citata deliberazione sostiene anche che la problematica della utilizzabilità dei proventi in argomento, in assenza del decreto interministeriale di cui all'articolo 25 della legge n. 120 del 2010 non risulta essere stata oggetto di specifico esame in precedenti pronunciamenti delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;
   in tema di rilevazioni delle velocità tramite apparecchiature elettroniche rimane anche da risolvere la questione sollevata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Anche questo aspetto risulta rilevante ai fini dell'esigibilità delle sanzioni e si ritiene importante conoscere pertanto a che punto sia la predisposizione delle procedure per la verifica periodica degli apparecchi, la ricerca di strutture accreditate e l'adeguamento del codice della strada –:
   se si sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa, e se trovi conferma che i comuni a partire dall'anno 2013 abbiano accantonato i proventi derivanti dal comma 12-bis dell'articolo 142 del codice della strada, destinandoli alle misure previste dal comma 12-ter senza però poi prevedere l'attuazione e la rendicontazione prevista dal comma 12-quater;
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle circolari interpretative dell'Anci in materia e quali siano i loro orientamenti, per quanto di competenza;
   a che punto sia l’iter di predisposizione del decreto attuativo interministeriale previsto dall'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, e quali siano i motivi che ne stanno provocando un ritardo nell'adozione;
   se i Ministri intendano fornire aggiornamenti sullo stato degli adempimenti resisi necessari a seguito della sentenza n. 113 del 18 giugno 2015 della Corte Costituzionale, ovvero circa le procedure per la verifica periodica degli apparecchi per le rilevazioni della velocità, la ricerca di strutture accreditate e l'adeguamento del codice della strada. (4-12180)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della strada

strumento scientifico

organizzazione senza fini lucrativi