ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12160

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 572 del 18/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: TARICCO MINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 18/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
ANTEZZA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
RAGOSTA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
BONOMO FRANCESCA PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
AMATO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
CAPONE SALVATORE PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
PREZIOSI ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
PRINA FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
NICOLETTI MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
PATRIARCA EDOARDO PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 18/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 18/02/2016
Stato iter:
03/08/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/08/2016
BIANCHI DORINA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 03/08/2016

CONCLUSO IL 03/08/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12160
presentato da
TARICCO Mino
testo di
Giovedì 18 febbraio 2016, seduta n. 572

   TARICCO, MARCO DI MAIO, ANTEZZA, RAGOSTA, BONOMO, AMATO, CAPONE, TINAGLI, PREZIOSI, BORGHI, LODOLINI, PRINA, NICOLETTI, PATRIARCA e DE MENECH. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo . — Per sapere – premesso che:
   la Siae, nata nel 1882, opera esercitando il monopolio legale sulla protezione e sull'esercizio dell'intermediazione sui diritti d'autore;
   la legge che ancora oggi regola il suo funzionamento è la n. 633 del 1941, ormai datata, e lega pertanto la sua modalità operativa a concetti e modelli di tutela del diritto d'autore e del copyright che mostrano seria difficoltà ad interpretare le complessità del presente;
   l'Italia è rimasta uno dei pochi Paesi dell'Unione europea (assieme all'Austria) ad avere norme che prevedono un monopolio legale sulla gestione dei diritti d'autore, mentre nella maggioranza degli altri Paesi europei la tutela è esercitata da un mercato libero e concorrenziale, in attuazione dei trattati comunitari che prevedono la libera circolazione di persone, merci e servizi; la stessa Corte di giustizia europea ha sostenuto che il monopolio è una condizione patologica del mercato che, nell'ottica degli obiettivi comunitari, può essere preservata solo se garantisce particolare efficienza, cosa che allo stato dell'arte sembra non caratterizzare l'azione della Siae;
   la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recente esenzioni sui pagamenti dei diritti alle associazioni di volontariato iscritte nei registri da due anni, alle Onlus configurate così come da articolo 10 del decreto-legge n. 460 del 1977, nonché «alle associazioni; comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente ed in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei diritti civili» concernono alcuni casi specifici e ne escludono la maggior parte, costringendo così realtà spesso autofinanziate e motivate dalla sola volontà di promozione della musica tra le giovani leve a pagare tasse onerose, a volte tanto onerose da costringere le suddette realtà alla rinuncia dell'effettiva realizzazione dell'evento, con conseguente perdita di ricaduta culturale, formativa e di intrattenimento sul territorio;
   la legge n. 30 del 1997 ha introdotto (articolo, 6 comma 4) disposizioni in conseguenza delle quali sono libere le utilizzazioni: a) dei repertori di «pubblico dominio»; b) delle musiche della tradizione popolare di autore anonimo; c) delle opere comunque non rientranti tra quelle amministrate dalla Siae. In questi casi parrebbe quindi non essere dovuto nessun compenso per il diritto d'autore; per repertorio di «pubblico dominio» s'intende il complesso delle opere non più soggette a tutela per il decorso del termine di 70 anni post mortem autore (o del coautore per le opere scritte in collaborazione) previsto dalla legge n. 633 del 1941 e successive modifiche ed integrazioni;
   il 29 agosto 2006 con propria lettera, la direzione generale della Siae diramava alle sue sedi periferiche, una nota con protocollo 2/1346/PS, con chiarimenti relativi alle istruzioni operative fornite con la nota 2.782 del 13 giugno, con precisazioni che «in merito alla possibilità prevista dall'articolo 7 di sostituire il programma musicale con una autocertificazione», indicavano che: «- In conseguenza della legge 30/97 che ha abolito il diritto demaniale ed abrogato gli articoli 175 e 176 della legge 633/41, le utilizzazioni delle opere di pubblico dominio sono libere; – La redazione del programma musicale può, pertanto, essere sostituita, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, da una dichiarazione in fede rilasciata dai soggetti organizzatori. L'autocertificazione deve essere presentata anticipatamente rispetto all'evento e può essere prodotta soltanto nel caso in cui il repertorio programmato preveda l'esecuzione di composizioni interamente di pubblico dominio o non tutelate. Tale dichiarazione dev'essere corredata da un elenco dettagliato dei brani che saranno utilizzati o, in sostituzione, da locandine, programmi di sala o altra documentazione idonea a consentire alla SIAE di verificare la correttezza di quanto segnalato. Ove si ritenga opportuno, potranno essere disposti accertamenti per riscontrare la rispondenza tra il repertorio eseguito e quello dichiarato»;
   parrebbe però che questa deroga non sempre venga applicata in modo puntuale e che la Siae richieda in molti casi la compilazione del relativo «programma musicale» con il conseguente pagamento dei diritti;
   questo, nonostante molte esecuzioni di musica classica per attività formative riconosciute, concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche promossi da enti pubblici e, inoltre, molte manifestazioni ed eventi finalizzati alla promozione dell'educazione musicale, svolte senza finalità di lucro da associazioni, fondazioni e agli altri enti di carattere privato o da enti pubblici, svolgano la loro attività negli ultimi anni senza alcun aiuto o contributo da parte di enti pubblici;
   inoltre, pare che il concorso musicale venga spesso considerato non un'iniziativa unitaria, comprensiva di tutte le sue parti, compresi i saggi dei concorrenti, bensì un'iniziativa composta da parti singole e distinte e pertanto spesso siano imposti tanti permessi quante sono le parti del concorso, considerati i saggi e il concerto di apertura come separate manifestazioni da autorizzare come singoli spettacoli; al contrario, l'attività culturale nei concorsi musicali è chiaramente unica, e il mancato rispetto di questa unicità risulta così in moltissimi casi oneroso oltre il limite della correttezza, e le imposte e le tasse complessivamente arrivano a raggiungere talvolta (superare la sostenibilità, soprattutto perché molti dei soggetti gestori o co-gestori sono (senza scopo di lucro ed in gran parte motivati da solo amore per la musica –:
   quali iniziative il Ministro intenda porre in atto per chiarire l'esclusione dal campo di applicabilità della norma sui pagamenti dei diritti d'autore, onde evitare possibili vessazioni e generare invece uno stimolo alla realizzazione di attività volte alla sola promozione della musica e alla formazione delle giovani leve di artisti;
   se il Ministro non ritenga necessario assumere iniziative per chiarire con una circolare, se del caso che le esecuzioni di musica classica svolte in occasione di attività formative riconosciute, concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazioni di valore artistico e culturale, oltreché le attività svolte e organizzate da associazioni, comitati, fondazioni ed agli altri enti di carattere privato, nonché da enti pubblici, con finalità di promozione culturale della musica e senza scopo di lucro, sono comunque escluse dall'obbligo dei diritti SIAE e che comunque lo sono con certezza le opere musicali di autori scomparsi da oltre 70 anni;
   se non ritenga di assumere iniziative per chiarire che il concorso musicale è una unitaria iniziativa, comprensiva di tutte le parti, compresi i saggi dei concorrenti, e che quindi non è possibile che siano imposti tanti permessi e tante imposte correlate, quante sono le parti del concorso, e che quindi sono sempre da considerare i saggi, il concerto di apertura e tutte le fasi del concorso quali elementi di una unica manifestazione da autorizzare unitariamente in quanto parti di unica attività culturale. (4-12160)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 agosto 2016
nell'allegato B della seduta n. 667
4-12160
presentata da
TARICCO Mino

  Risposta. — Nell'atto ispettivo in esame, l'interrogante, con riferimento a difficoltà applicative e interpretative di disposizioni riguardanti casi nei quali non è dovuto il pagamento del diritto d'autore (iniziative di associazioni di volontariato e onlus, esecuzioni di repertori di «pubblico dominio», concorsi e saggi musicali promossi da enti pubblici), chiede di conoscere quali iniziative si intenda porre in essere per chiarire detti dubbi; se non si ritenga opportuno emanare una circolare per chiarire che «le esecuzioni di musica classica svolte in occasione di attività formative riconosciute, concorsi musicali ed esecuzioni bandistiche, promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazioni di valore artistico e culturale, oltreché le attività svolte e organizzate da associazioni, comitati, fondazioni e dagli altri enti di carattere privato, nonché da enti pubblici, con finalità di promozione culturale della musica e senza scopo di lucro sono comunque escluse dall'obbligo dei diritti SIAE e che comunque lo sono con certezza le opere musicali di autori scomparsi da oltre 70 anni»; e se, infine, non si ritenga di «assumere iniziative per chiarire che il concorso musicale è una unitaria iniziativa, comprensiva di tutte le parti, compresi i saggi dei concorrenti, e che quindi non è possibile che siano imposti tanti permessi e tante imposte correlate, quante sono le parti del concorso».
  La legge 22 aprile 1941 n. 633 (di seguito LDA), come recita il suo titolo, disciplina la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Tale
corpus normativo, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, non è affatto «datato» poiché ha accolto, nel tempo, le novelle disposte dal legislatore allo scopo di rendere compatibile il quadro normativo interno con quello europeo e internazionale, anche al fine di rispondere adeguatamente all'evoluzione delle modalità di fruizione dei contenuti da parte degli utenti.
  In tale ambito, nel rispetto dei princìpi di funzionamento dell'Unione europea e delle più recenti pronunce della giurisprudenza della Corte di giustizia, la SIAE svolge in esclusiva l'attività di intermediazione per i diritti d'autore, in tutti i settori artistici, garantendo agli aventi diritto l'adeguata remunerazione del lavoro creativo.
  L'attività esercitata dalla società implica la predisposizione e l'implementazione delle procedure idonee all'identificazione delle opere utilizzate, proprio al fine di stabilire se per esse sia dovuto il compenso previsto o, al contrario, siano liberamente utilizzabili poiché in pubblico dominio, ovvero non in tutela presso la SIAE.
  La compilazione del programma musicale è prevista dal regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, Regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, quale obbligo per coloro che ha richiamato l'articolo 51 sopra citato quale norma «che impone l'obbligo (...) di compilare il programma musicale» aggiungendo che «(...) l'inosservanza di tale obbligo è autonomamente sanzionata dall'articolo 64 dello stesso Regolamento ed integra fattispecie contravvenzionale diversa dal delitto di cui all'articolo 171, 1o comma, lett. b) della l. 633/1941».
  È in effetti possibile, in concreto, che si delineino le seguenti situazioni: l'utente intende eseguire solo opere musicali in tutela presso la SIAE: in tal caso occorre il programma musicale, peraltro oggetto di specifica condizione contrattuale nell'ambito delle licenze rilasciate dagli uffici SIAE; l'utente intende eseguire opere musicali in tutela SIAE, ma anche altre in pubblico dominio e/o non in tutela SIAE: in tali casi il programma musicale soccorre per distinguere altresì l'esecuzione delle opere in pubblico dominio, per le quali nulla è dovuto, da quelle in tutela, nonché al fine di consentire le verifiche sulle eventuali modifiche alle originarie programmazioni; l'utente intende eseguire solo opere in pubblico dominio o non in tutela presso la SIAE: in questo caso è possibile produrre agli uffici incaricati una autocertificazione in tal senso, ovvero anche compilare lo stesso programma musicale, fruendo della consulenza degli uffici SIAE per qualificare con esattezza il regime giuridico delle opere, nel caso di particolari fattispecie, come l'elaborazione di un'opera in pubblico dominio, sottoposta ad uno specifico regime di tutela: anche in questo caso la SIAE può effettuare dei controlli al fine di rilevare eventuali modifiche delle originarie programmazioni.
  Ne consegue che non vi è affatto un collegamento automatico, come invece ipotizzato dall'interrogante, tra la compilazione del programma musicale e il pagamento dei diritti.
  Con riguardo al trattamento del concorso musicale e alle altre tematiche volte a escludere dal pagamento dei diritti d'autore l'utilizzo di musica nell'ambito di attività formative, concorsi musicali, promossi o svolti da enti pubblici in occasione di manifestazioni di valore artistico e dirigono «l'esecuzione di opere musicali di qualsiasi natura, anche ai fini del controllo sulle esecuzioni di opere soggette al pagamento del diritto demaniale» (articolo 51).
  L'espressione «anche», contenuta nella norma evoca obbligo generale che riguarda ogni tipologia di opera musicale, senza alcuna distinzione tra opere in tutela e opere in pubblico dominio peraltro soggette, fino alla sua abolizione, al pagamento del diritto demaniale.
  Nell'ambito della disciplina del diritto demaniale infatti il legislatore aveva introdotto, in chiave sistematica e in via generale ed astratta, uno strumento operativo che consentisse all'ente deputato alla gestione delle opere, l'efficace controllo dell'esecuzione di «opere musicali di qualsiasi natura», prescindendo da ogni genere di qualificazione.
  Come evidenziato dall'interrogante, successivamente gli articoli 175 e 176 della LDA, disciplinanti il diritto demaniale, sono stati abrogati dall'articolo 6 della legge 28 febbraio 1997, n. 30, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997. Tale caducazione, pur avendo certamente travolto le disposizioni applicative direttamente connesse alla norma primaria, non sembra aver intaccato la disciplina dell'articolo 51 del citato regio decreto, non contrastante con la norma espressamente abrogata.
  Dunque, vero è che le disposizioni sul diritto demaniale sono state abrogate, ma certamente non lo sono quelle concernenti il pubblico dominio, la cui presenza nel nostro ordinamento rivela, anche oggi, la necessità di disporre di strumenti utili alla verifica della ricorrenza o meno di tale fattispecie, nelle differenti occasioni di spettacolo.
  A riprova della vigenza ed operatività della norma sul programma musicale, negli ultimi anni vi sono state pronunce giurisprudenziali, anche con riferimento al tema della falsa compilazione. Una per tutte: con sentenza n. 16181 del 2013 la Corte di cassazione sez. III penale, culturale, fermo il principio, che permea la nostra carta costituzionale e la normativa di matrice europea, della tutela del lavoro e del diritto alla remunerazione del lavoro intellettuale, quale è quello artistico, risulta che la SIAE abbia da tempo concluso accordi con istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM).
  Tali intese sono volte a strutturare un sistema di benefici in considerazione dell'elevato livello culturale, didattico e formativo dell'attività di esecuzione delle opere dell'ingegno nell'ambito di dette istituzioni. Tra gli elementi di negoziazione e di intesa tra le parti rivestono importante peso e significato i temi dell'unitarietà dei concorsi musicali e della cosiddetta scomponibilità degli stessi, con riguardo alle procedure di autorizzazione e di pagamento dei relativi diritti.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismoDorina Bianchi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

libera circolazione delle merci

societa' senza fini di lucro

applicazione del diritto comunitario