ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12114

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 570 del 16/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 16/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 16/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12114
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Martedì 16 febbraio 2016, seduta n. 570

   CATANOSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il dottor Giuseppe Bruno, nato il primo giugno 1939, dirigente a riposo del Ministero delle finanze e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dopo le prime esperienze lavorative maturate dal 1964 presso l'Ispettorato compartimentale tasse del Piemonte dove è stato apprezzato per le sue «qualità morali» e per la sua «vastissima cultura giuridico-fiscale che affina costantemente» (nota 29 maggio 1974 Ispettorato compartimentale tasse Torino), dal 26 aprile 1975 al 1° maggio 2005 ha svolto le seguenti funzioni dirigenziali: Conservatore dei RR. II. di Pinerolo, Torino, Siragusa, Bergamo e Catanzaro; direttore dell'ufficio registro atti civili e dell'ufficio Iva di Catania; dal febbraio 1992 ad aprile 1994 di amministratore straordinario delle USL siciliane n. 21 di Piazza Armerina e n. 29 di Caltagirone, nonché di commissario ad acta presso la Usl n. 30 di Palagonia; dal 2 maggio 2001 e fino al 1o maggio 2005 ha svolto le funzioni di direttore delle direzioni provinciali del lavoro di Como, Catanzaro, Mantova e Brescia;
   per quanto oggetto della presente interrogazione, la direzione dell'ufficio IVA di Catania è stata tenuta dall'11 marzo 1996 al 21 gennaio 2000;
   tale percorso professionale è stato connotato da indiscussa alta capacità professionale e correttezza e da risultati gestionali di straordinaria efficacia e positività (il migliore risultato negli anni 1998-1999 in ambito regionale IVA), oggetto di molteplici note di apprezzamento di organi istituzionali e di rappresentanti delle categorie imprenditoriali e professionali, ulteriormente impreziositi da un notevole impegno culturale espressosi attraverso numerosi scritti su temi di interesse professionale, pubblicati sin dal 1975 sulla rivista di legislazione fiscale, sulla rivista di diritto ipotecario e legislazione immobiliare (di cui è stato anche componente del comitato di redazione), sul Settimanale Sicilia imprenditoriale, su Il Lavoro Finanziario e sul quotidiano La Sicilia;
   trovavano, altresì, autorevole riscontro nei decreti del Presidente della Repubblica in data 2 giugno 1983, 2 giugno 1990 e 2 giugno 2004 con i quali la Presidenza della Repubblica conferiva al dottor Bruno le onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore al merito della Repubblica;
   nonostante l'alta positività quali-quantitativa di tale impegno, il percorso professionale esplicato dal dottor Bruno in Sicilia nel periodo 2 gennaio 1991 – 25 gennaio 2000 diveniva oggetto di una Martellante azione di contrasto, connotata da oggettivi elementi di aperta ostilità ed illegittimità (cfr. anche relazione 72/98 SeCIT), da parte dell'ispettore compartimentale di Palermo, dottor G. Ignizio, nominato poi direttore regionale del dipartimento delle rate della Sicilia, come significativamente comprovato dalle ordinanze cautelari n. 15020 dell'11 novembre 1998, n. 1/99 del 15 dicembre 1998, 11 luglio 2000, 13 ottobre 2000 con le quali i magistrati del lavoro di Catania hanno cautelarmente sospeso gli iniqui provvedimenti adottati in danno del dottor Bruno, e dal rapporto in data 24 ottobre 2000 con il quale, su ordine del magistrato del lavoro, l'ufficiale giudiziario incaricato della esecuzione dell'ordinanza in data 13 ottobre 2000 denunziava ex articolo 388 c.p. il direttore generale ed il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, nonché il direttore dell'ufficio IVA di Catania, per essersi costoro rifiutati di dare esecuzione a detta ordinanza con la quale si ordinava la reintegra del dottor Bruno nella funzione di direttore dell'ufficio IVA, dalla quale, era stato illegittimamente rimosso in data 26 gennaio 2000, senza alcuna preventiva informazione e contestazione;
   si premette, altresì, che in perfetta corrispondenza temporale con tali ultimi eventi veniva avviata in data 25 luglio 2000, subito dopo la citata ordinanza 11 luglio 2000, dal servizio ispettivo regionale una verifica sul servizio rimborsi dell'ufficio IVA di Catania, che si concludeva con rapporto 17/2000 del 20 novembre 2000;
   si può, pertanto, non escludere che le valutazioni conclusive di tale verifica fossero influenzate, a giudizio dell'interrogante, da un clima di evidente ribellione dei vertici ministeriali e regionali nei confronti dell'operato dei giudici del lavoro di Catania e di dura ostilità nei confronti della persona e dell'operato del dottor Bruno, come peraltro autorizzano a concludere le false rappresentazioni dei fatti e le evidenti grossolane parzialità rilevabili in detto rapporto e l'assurda giustificazione data con nota 6 febbraio 2001 prot. 64/Ris dal direttore regionale al provvedimento in data 29 dicembre 1999 con il quale Bruno veniva collocato a «disposizione» della Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio RUD – in conseguenza dei «procedimenti instaurati dalla SV presso il Tribunale di Catania – sezione lavoro – e dalla notifica a questa direzione dei provvedimenti d'urgenza dallo stesso emessi»;
   è pertanto ipotizzabile che il dottor Bruno, sia stato espulso dai ruoli dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e costretto a transitare nei ruoli dirigenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non perché si fosse reso responsabile di carenze gestionali, ma perché aveva osato sottoporre al giudizio del tribunale del lavoro gli iniqui provvedimenti adottati nei di lui confronti;
   solo al dottor Bruno (e al capo reparto pro tempore), e non anche ai funzionari istruttori, ai capi reparto e al precedente direttore dell'ufficio IVA che in precedenza, dal 1989 al 10 marzo 1996, avevano gestito ed amministrato il servizio rimborsi dell'ufficio IVA di Catania e l'iter amministrativo dei rimborsi oggetto di verifica, vengono, infatti, imputate le responsabilità della supposta mancata vigilanza sulla esistenza operativa delle società;
   solo nei confronti del dottor Bruno, sulla base, quindi, di una semplice ipotesi di responsabilità amministrativa, vengono proposti (nota Dir. Regionale 28 novembre 2000 n. 1602) provvedimenti di estrema gravità quali il licenziamento e la sospensione per giorni trenta da un rapporto lavoro già estinto da quasi un anno con l'atto di messa a disposizione del 29 dicembre 1999;
   in precedenza, con atto del 27 luglio 1994 prot. 94/198/I.S., lo stesso rettore regionale aveva addirittura richiesto, segretamente e senza alcuna preventiva informazione o contestazione, al Ministero l'assegnazione del dottor Bruno ad ufficio posto fuori della regione e, con successiva nota del 3 marzo 1998 prot. 61/ris, ad istanza del dottor Bruno, il medesimo direttore precisava che tale richiesta era stata determinata dai «segnali in ordine al ripetersi di episodi di intolleranza e conflittualità» tra il dottor Bruno e due dipendenti, già oggetto – e da epoca anteriore all'insediamento del dottor Bruno – di numerosi provvedimenti disciplinari, di cui uno sottoposto a procedimento giudiziario presso il tribunale di Caltagirone per l'ipotesi delittuosa di peculato;
   ed ancora, ad ulteriore prova di uno stile connotato secondo l'interrogante da elementi di pura devianza, con nota del 22 gennaio 1999, a pochi giorni dal deposito dell'ordinanza 1/99 del tribunale del lavoro di Catania, lo stesso direttore formulava proposta di recesso nei confronti del dottor Bruno, sempre senza alcuna preventiva informazione o contestazione;
   lo stesso annullamento in autotutela di tale atto di recesso disposto dal direttore generale con provvedimento in data 14 agosto 2002 n. 147961, così come la pur tardiva archiviazione dell'istruttoria n. 003708 da parte della procura regionale della Corte dei conti, avente per oggetto la supporta illegittimità di 12 su 13 rimborsi oggetto del rapporto 17/2000, offrono secondo l'interrogante una inequivocabile conferma della strumentalità di detta verifica e degli atti conseguenti, chiaramente finalizzati secondo l'interrogante all'avvertita necessità di acquisire elementi di giustificazione e legittimazione per gli atti oggetto degli interventi cautelari dei giudici del lavoro e per i comportamenti oggetto del menzionato rapporto ex articolo 388 c.p. dell'ufficiale giudiziario;
   fatti che consentono, altresì, di riconoscere attendibilità alla ipotesi di appartenenza politica, del direttore regionale al gruppo di potere consolidatosi attorno alla persona di Ciancimino e altri, formulata sullo scritto apparso in data 8 settembre 1992 sull'organo di stampa «Sole 24 Ore» sotto il titolo «Finanze, le nomine al giudizio di Amato», e di ricondurre, conseguentemente, l'insorgenza del clima di aperta ostilità nei confronti del dottor Bruno al contrasto tra culture contrapposte: quella del direttore regionale, a quanto risulterebbe all'interrogazione affine alla personalità politica di quel personaggio, e quella del dottor Bruno, sempre orientata al fermo rigoroso rispetto dei precetti della legalità funzionale e della trasparenza;
   per quanto oggetto specifico della presente interrogazione, si deve rilevare che con il rapporto 17 del 2000 si contestava al dottor Bruno un supposto danno erariale che sarebbe stato cagionato da supposti indebiti rimborsi erogati a 13 soggetti Iva per complessive lire 4.480.900.000, considerati illegittimi per la ritenuta inesistenza operativa di detti soggetti;
   in data 2 gennaio 2001 veniva notificato al dottor Bruno il relativo provvedimento di costituzione in mora del 14 dicembre 2000 prot. 79964, contenente contestuale intimazione a versare l'ingente somma, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
   in data 7 gennaio 2001 il dottor Bruno veniva ricoverato d'urgenza al pronto soccorso di Paternò per crisi circolatoria; successivamente il dottor Bruno subiva due interventi all'apparato cardiovascolare, nonché l'insorgenza di altre gravi patologie ancora in corso di migliori accertamenti;
   per il rimborso erogato in complessive lire 889.441.000 in favore del 13o soggetto, la società «Ortofrutticola Normanna SRL», veniva immediatamente avviato procedimento di responsabilità amministrativa, tuttora pendente dinanzi alla suprema Corte di Cassazione ex articolo 395 cpc per errore di fatto, dolo e violazione articolo 111 della Costituzione;
   per i rimborsi erogati in complessive lire 3.591.459.000 ai restanti dodici soggetti veniva avviata istruttoria da parte della procura regionale della Corte dei Conti;
   nonostante le varie istanze di riesame e verifica (8 maggio 2006, 16 ottobre 2010, 3 luglio 2012), inoltrate dal dottor Bruno anche alla procura regionale, soltanto in data 2 aprile 2013 prot. 22844/FM la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate comunicava che con provvedimento del 15 marzo 2012 detta procura aveva archiviato la predetta istruttoria per assenza di elementi di colpa grave;
   per ben dodici anni, quindi, il dottor Bruno è stato, ad avviso dell'interrogante indebitamente, sottoposto alle immani sofferenze generate da una istruttoria protrattasi al di là di ogni ragionevole durata ed è vissuto, unitamente alla sua famiglia, nello sconvolgimento psichico e nell'angoscia prodotti dall'atto di costituzione in mora del 14 dicembre 2000 e dai relativi periodici rinnovi;
   anche con riferimento al procedimento avviato per la supposta illegittimità del rimborso erogato al 13° soggetto, la menzionata società Ortofrutticola Normanna, in atto, come detto, pendente dinnanzi gialla suprema Corte di Cassazione (giudizio n. 25642/14), il dottor Bruno produceva, sin dal 12 settembre 2001, numerose (n. 19) documentate istanze di riesame, alle quali sia l'Agenzia, sia gli organi della magistratura contabile di Palermo, hanno di fatto opposto un sistematico silenzio-rifiuto, a giudizio dell'interrogante propiziando in tal modo, se non addirittura provocando, per la natura esclusivamente tecnica delle problematiche oggetto di giudizio, le avverse sentenze dei giudici contabili;
   a seguito dell'ennesimo silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia dell'entrate all'istanza in data 8 ottobre 2008, con atto del 7 agosto 2009, il dottor Bruno, «con profonda amarezza per tale ennesima manifestazione di indifferenza verso elementari principi di giustizia», restituiva al Presidente della Repubblica gli atti di conferimento della anzidette onorificenze non potendo «riconoscere a questo Stato il diritto di premiarmi e di insignirmi con una mano e di offendere irreparabilmente il mio onore civile e la mia dignità professionale con l'altra, calpestando i diritti morali e professionali del mio ultraquarantennale impegno esplicato nella costante e rigorosa osservanza dei precetti giuridici e dei principi etici che stanno alla base del nostro Ordinamento»...«uno Stato che nella granitica difesa del proprio operato si è rifiutato e si rifiuta di riconoscere gli errori commessi in Sicilia da propri Organi indegni ed infedeli e di rendermi giustizia»...«che mi perseguita con sordo accanimento perché nell'onesto e coerente svolgimento delle mie funzioni ho tentato, anche qui in Sicilia, con l'abituale coerenza e rigore legalitario, di rispettare e far rispettare la sua legge, rimuovendo e recuperando quelle anomalie...»;
   nessun provvedimento, nessuna iniziativa: solo silenzio anche da parte della Presidenza della Repubblica che si limitava a disporre la pubblicazione della revoca, per rinunzia, delle predette onorificenze;
   nella sorda persistenza del silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle entrate, il dottor Bruno produceva, altresì, in data 20 giugno 2012, esposto denunzia alla procura della Repubblica di Catania per l'accertamento di possibili responsabilità penali a
carico del direttore generale, del direttore regionale e del responsabile del servizio audit sicurezza della direzione regionale della Sicilia dell'Agenzia delle entrate;
   seguivano gli appelli in data 3 luglio 2013 e 7 ottobre 2013 al Ministro dell'economia e delle finanze e in data 11 luglio 2013 al Ministro della giustizia perché ordinassero l'avvio di attività istruttoria per la verifica della fondatezza del presupposto del procedimento;
   anche tali appelli sono caduti nel vuoto istituzionale espresso dal 2001 dagli organi di vertice del Ministero interrogato e dell'Agenzia delle entrate, così come le successive istanze in data 12 aprile 2014, 12 luglio 2014, 5 gennaio 2015, 9 luglio 2015;
   stessa sorte era toccata all'interrogazione presentata al Senato n. 4-01739, prodotta dal senatore Franco Cardiello in data 24 febbraio 2014, con la quale si chiedeva al Ministro «di far conoscere quali urgenti iniziative intenda adottare perché, in conformità dei su richiamati principi, venga rimossa l'ultradecennale inerzia omissiva opposta dagli organi centrali e regionali dell'Agenzia delle Entrate nei confronti delle menzionate molteplici istanze del dottor Bruno», alla quale ad oggi il Ministro non ha ritenuto di dare il dovuto riscontro;
   per la migliore comprensione della materiale inesistenza di qualsivoglia elemento giustificativo del procedimento, si ritiene di dovere ulteriormente precisare: che la supposta inesistenza operativa della società fruitrice della rimborso oggetto del procedimento è stata desunta dall'unico documento costituito dal verbale dell'accesso in data 30 novembre 1995 per l'accertamento dell'esistenza operativa della società, eseguito ad istanza dell'ufficio IVA di Catania dai funzionari dell'ufficio IVA di Agrigento (nota 2 dicembre 1995 protocollo 156/D ufficio IVA di Agrigento), sulla base delle erronee indicazioni fornite da un cittadino, peraltro non identificato, in una sede diversa (Licata via Palma 305) da quella nella quale la società risultava aver regolarmente operato (Licata via Palma 317), per come comprovato dalle circa 70 prove documentali prodotte dal titolare della società ad istanza dell'ufficio, oltre che dai circa 50 documenti depositati nel fascicolo processuale dalla Guardia di finanza;
   in tale documento, infatti, non si dà affatto atto dell'inesistenza operativa della società, bensì del fatto che «allo stato degli atti e dalle informazioni assunte non si è in grado di potere accertare la effettiva esistenza della società e l'oggetto dell'attività eventualmente esercitata»;
   la regolare esistenza della società risulta comprovata dai seguenti documenti, prodotti dal titolare della società, a richiesta dell'ufficio, nel corso del 1995 e successivamente: contratto di locazione registrato a Licata il 15 agosto 1989 n. 428; fatture relative ai consumi di energia elettrica e traffico telefonico per vari milioni di lire nella sede di via Palma 317; autorizzazioni all'avviamento al lavoro di diecine di dipendenti rilasciate da alcuni uffici di collocamento della provincia di Agrigento; varie diecine di fatture (numero tre per ogni tipologia di aliquota IVA); contratto di assicurazione con la Reale Mutua; denunzia contro ignoti per l'incendio doloso che nella notte del 1o-2 aprile 1989 aveva distrutto il magazzino di via Palma 400 (Licata), originaria sede operativa della società e la relativa sentenza di archiviazione del procedimento contro ignoti da parte del tribunale penale di Agrigento; libro matricola regolarmente vidimato; varie diecine di certificazioni di Uffici pubblici; costanti rapporti epistolari e personali tra l'ufficio ed il titolare della società dal 1989 al 1999;
   nei confronti di dette prove documentali nessuna verifica venne effettuata o proposta ex articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dall'organo ispettivo per rimuovere qualsivoglia ombra di dubbio sulla loro fondatezza;
   tale esistenza risulta, altresì, comprovata dalla sentenza 516/09 con la quale il tribunale penale di Catania, nel prosciogliere il titolare della società dall'ipotesi truffa ai danni dello Stato, ha dato esplicitamente atto della regolare esistenza della società perché non facente parte del «paniere delle cartiere» e perché aveva operato in «posizione diversa» da quella degli altri soggetti imputati e condannati;
   essa risulta ancora comprovata dalle libere e spontanee dichiarazioni rese da cinque ex dipendenti della società all'Agenzia Investigativa autorizzata «Wolfe Servizi S.r.L.» di Agrigento in data 18 gennaio 2013, incaricata dal dottor Bruno di procedere, nella persistente inerzia omissiva dell'Agenzia delle entrate, alla ricerca di testimonianze sulla regolare esistenza della società;
   con rapporto interno in data 14 agosto 1996 protocollo 146 il funzionario istruttore relazionava in ordine alle comprovata esistenza della società sulla base di detta documentazione in perfetta conformità con le disposizioni della Circ. 19/93 – punto 1.5 –;
   anche la responsabile del reparto Atti giudiziari e giuridici, cui la pratica risulta assegnata nel marzo 1997 per l'esame di legittimità, non sollevava alcun rilievo in ordine alla regolarità del richiesto rimborso;
   a conferma del pacifico convincimento in ordine alla regolare esistenza della società per come abbondantemente comprovata dalla documentazione esistente agli atti, nessuna segnalazione, a quanto risulta all'interrogante, venne fatta in occasione delle operazioni di consegna per il passaggio di gestione dell'ufficio da parte del direttore cessante alla data dell'11 marzo 1996;
   sia l'Agenzia delle entrate, sia i giudici contabili, sia lo stesso Ministro interrogato nel contesto dei suoi poteri-funzioni di vigilanza sull'operato dell'Agenzia, nonostante le diciannove documentate istanze del dottor Bruno ed anche in considerazione dei dubbi espressi dall'ispettrice nel rapporto 17/2000 in ordine alla attendibilità di quelle prove, mai hanno compiuto o disposto la opportuna attività istruttoria per la verifica della fondatezza sia delle prove documentali esistenti agli atti, sia delle valutazioni conclusive espresse in tale rapporto, impedendo in tal modo l'acquisizione dei necessari elementi di certezza e verità sull'oggetto del giudizio contabile e determinando conseguentemente l'esito negativo di tale giudizio;
   il giudice contabile d'appello, infatti, ha condannato il dottor Bruno a rifondere allo Stato l'ingente somma di oltre 370.000 euro, compresi interessi e rivalutazione monetaria, non perché quelle prove fossero risultate false od, infondate o perché quella sentenza definitiva del giudice penale fosse risultata erronea od infondata, ma perché quella sentenza si riferiva a soggetti diversi quelli coinvolti nel giudizio contabile e perché quelle prove erano state prodotte in «fotocopia» o perché «corrette» o perché considerate «poche rispetto al giro di affari», mostrando il giudice di non accorgersi che soltanto un solo documento su 70 risultava corretto con correzione leggibile e di ignorare che, nella perfetta osservanza della menzionata circolare 19/93, l'ufficio aveva richiesto alla società di produrre, ai fini del rimborso, soltanto tre fatture per ogni tipologia di aliquota IVA. Mostrando soprattutto, sia l'Agenzia, sia i giudici contabili di Palermo, di non essere assolutamente, interessati all'osservanza dell'elementare obbligo istituzionale di offrire ed assumere a fondamento del loro operato elementi di assoluta certezza e all'accertamento della verità;
   è necessario, ad avviso dell'interrogante, assumere immediate iniziative per assicurare al dirigente dello Stato dottor Giuseppe Bruno, dal 2005 in quiescenza, il rispetto dell'elementare diritto ad essere giudicato sulla base dell'imprescindibile elemento di certezza e verità e per fornire in extremis al giudice elementi assolutamente certi sulla più volte documentata inesistenza del presupposto assunto a fondamento del procedimento –:
   quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare, nell'obbligato rispetto dei precetti dell'imparzialità, correttezza, buona fede e buon andamento, e nell'osservanza vincolata dei vigenti precetti in materia di giusto processo e del conseguente obbligo di fornire al giudice elementi di assoluta certezza e verità su quanto oggetto del suo giudizio, per contribuire a una sia pur tardiva chiarezza sulla reale e regolare esistenza della predetta società per come comprovato dalle prove documentali più avanti elencate e, quindi, sull'inesistenza del presupposto del procedimento. (4-12114)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla giustizia

rimborso

fiscalita'