ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12039

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 566 del 10/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: SBERNA MARIO
Gruppo: DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO
Data firma: 10/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 10/02/2016
Stato iter:
06/04/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/04/2017
GENTILE ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/04/2017

CONCLUSO IL 06/04/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12039
presentato da
SBERNA Mario
testo di
Mercoledì 10 febbraio 2016, seduta n. 566

   SBERNA. — Al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 148 della legge del 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate al finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, al fine di compensare, o in qualche modo risarcire, i consumatori e/o utenti per gli effetti lesivi che hanno subito dai comportamenti scorretti tenuti dalle imprese sanzionate;
   il comma 2 del citato articolo specifica che le predette entrate sono riassegnate (anche nell'esercizio successivo) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito fondo per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le commissioni parlamentari competenti. Nello stato di previsione del citato Ministero è stato istituito il capitolo n. 1650 (Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori);
   con le risorse del fondo predetto sono finanziati ad esempio, il programma dei controlli per la sicurezza dei prodotti, la convenzione per i servizi di supporto al Consiglio nazionale consumatori e utenti, la struttura di esame e liquidazione dei cofinanziamenti per le conciliazioni paritetiche delle controversie di consumo, interventi sulla prescrizione delle polizze dormienti, il fondo consumatore pacchetto turistico, lo sportello europeo del consumatore e molte altre iniziative di assistenza, informazione, educazione e tutela del consumatore (sicurezza alimentare, iniziative per il « made in Italy», la sicurezza in internet, la pubblicità ingannevole, la lotta alla contraffazione, e altro). E sono, altresì, finanziati interventi miranti alla restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di «polizze dormienti»;
   si tratta dell'unica fonte di finanziamento della politica dei consumatori in Italia e, non trattandosi di risorse finanziarie pubbliche, ma di proventi da sanzioni irrogate ad imprese private che hanno in vario modo frodato i consumatori o gli utenti, nella logica della legge citata, dovrebbero essere reindirizzate, previo parere del Parlamento a favore della generale categoria dei consumatori;
   la relazione che accompagna lo schema di decreto – presentato alla Camera nel luglio 2015 concernente la ripartizione per l'anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, evidenzia, in particolare, che, per quanto attiene lo stato di attuazione degli interventi realizzati (aggiornato ad aprile 2015) nel 2014, le somme impegnate per dare copertura finanziaria a provvedimenti non rientranti tra le previsioni di cui all'articolo 148 della legge n. 388 del 2000, a fronte di un importo complessivo di euro 311.151.744,39, ammontano a 304.000.000,00 di euro;
   il citato schema di decreto ministeriale – sottoposto al parere delle competenti commissioni parlamentari – recante il riparto delle risorse assegnate per l'anno finanziario 2015, assegna alla restituzione delle somme versate, in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di polizze dormienti, la somma di 3.500.000,00 euro;
   nonostante lo schema di decreto citato abbia ricevuto tra luglio ed agosto 2015 parere favorevole da entrambe le competenti commissioni di Camera e Senato, non risulta che, ad oggi, questo si stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
   l'interrogante ha già posto all'attenzione del Governo, con l'interrogazione n. 3-01420, la situazione di quei risparmiatori esclusi dall'indennizzo che ha visto beneficiari i titolari di polizze dormienti con scadenza dicembre 2009, poiché titolari di polizze la cui prescrizione è intercorsa tra il 1o gennaio 2010 ed il 20 ottobre 2012, ricevendo come risposta l'impegno di valutare l'esigenza a condizione che, nel 2015, siano riassegnate risorse congrue all'apposito fondo gestito dal Ministero dello sviluppo economico;
   i due bandi precedentemente emanati per l'indennizzo delle polizze dormienti aventi scadenza più prossima alle modifiche normative intervenute hanno impiegato risorse pari a 7 milioni e 700 mila euro –:
   se il Ministro interrogato non ritenga oramai improcrastinabile la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale suddetto affinché le risorse da esso destinate alle polizze dormienti siano utilizzate per garantire l'indennizzo dei titolari di polizze dormienti scadute tra il 1o gennaio 2010 ed il 20 ottobre 2012, anche attraverso l'emanazione di un terzo bando da parte di Consap s.p.a. (concessionaria servizi assicurativi pubblici). (4-12039)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 6 aprile 2017
nell'allegato B della seduta n. 775
4-12039
presentata da
SBERNA Mario

  Risposta. — Si risponde all'atto in esame rappresentando ciò che segue.
  L'articolo 6 del decreto ministeriale 6 agosto 2015 (registrato alla Corte dei conti – ufficio controllo atti Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 30 settembre 2015 Reg.ne Prev. n. 3514 e pubblicato nella sezione trasparenza del sito internet del Ministero dello sviluppo economico ha assegnato al Ministero dello sviluppo economico l'importo di euro 3.500.000,00 per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze prescritte e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, di cui ai commi 345-quater e 345-octies dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, tenuto conto delle successive modifiche delle norme in materia di prescrizione delle polizze in questione e delle possibili conseguenti carenze di informazione agli interessati.
  In data 22 dicembre 2015 è stata stipulata una convenzione con Consap spa per la realizzazione delle attività di supporto al Ministero dello sviluppo economico finalizzate a favorire la restituzione delle somme versate in relazione alla retroattività delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti.
  Tale convenzione fa seguito a un precedente finanziamento per l'importo totale di euro 7.600.000,00 e alla relativa convenzione del 2012 sulla medesima materia, in base alla quale sono stati emanati e conclusi già due avvisi pubblici.
  In data 18 febbraio 2016 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e della Consap, un terzo avviso (termini di presentazione delle domande dal 23 febbraio all'8 aprile 2016), ai fini della presentazione delle domande di indennizzo per quelle polizze vita prescritte, cosiddette «polizze dormienti», per le quali l'evento (morte/vita dell'assicurato) o la scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato sia intervenuto successivamente alla data del 1o gennaio 2006 e la prescrizione di tale diritto sia intervenuta anteriormente al 1o aprile 2010.
  Alla chiusura del terzo avviso, sulla base delle domande presentate e della presumibile disponibilità di risorse residue, è stato predisposto un quarto avviso, pubblicato in data 9 maggio 2016. Con quest'ultimo si consentiva la presentazione, dal 9 maggio al 1o luglio 2016, delle domande di indennizzo per quelle polizze vita prescritte, per le quali l'evento (morte/vita dell'assicurato) o la scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato sia intervenuto successivamente alla data del 1o gennaio 2006 e la prescrizione di tale diritto sia intervenuta anteriormente al 1o luglio 2010.
  Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 ottobre 2016 (registrato alla Corte dei conti in data 1o dicembre 2016), a seguito dell'acquisizione del parere positivo delle commissioni parlamentari competenti, ha individuato le iniziative di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'importo complessivo di euro 18.879.798,74.
  All'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto è previsto che «per favorire una restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze o prescritte, e nel limite delle relative somme versate all'entrata per effetto delle disposizioni in materia di cosiddette polizze dormienti, fosse «assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico la somma di euro 8.879.798,74».
  A fronte dell'importo totale di euro 18.879.798,74, già riassegnato al capitolo 1650 del Ministero dello sviluppo economico ed oggetto di ripartizione ad opera del decreto 28 ottobre 2006, sono risultate disponibili solo euro 17.879.798,74, per effetto delle variazioni in riduzione operate in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, per un milione di euro, che, secondo il criterio di priorità indicato nello stesso decreto ministeriale 28 ottobre 2016 sopra richiamato, sono state considerate in riduzione delle disponibilità destinate alla specifica assegnazione di cui all'articolo 4 dedicato alle polizze dormienti, che si è pertanto ridotta a euro 7.879.798,74.
  La citata direzione generale, in attuazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 28 ottobre 2016, ha stipulato in data 25 novembre 2016 con Consap, quale società « in house» interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, una nuova convenzione (trasmessa per la registrazione alla Corte dei conti), per lo svolgimento di attività di gestione della restituzione parziale, per polizze prescritte anche successivamente al termine in precedenza individuato nel quarto avviso, ivi comprese quindi, quelle già interessate dalle precedenti iniziative e per le quali non risulta pervenuta o completata l'istanza di rimborso, nel limite complessivo, ivi compresi i costi di gestione, di euro 7.879.798,74, che corrispondono alle somme al momento disponibili sul pertinente capitolo di spesa.
  In continuità con le due convenzioni precedenti (del 2012 per euro 7.600.000,00 e del 2015 per euro 3.500.000,00) si è inteso progressivamente e con più bandi estendere l'ammissibilità delle richieste di indennizzo anche per quelle polizze la cui prescrizione sia intervenuta fino alla data del 19 ottobre 2012 (coprendo, pertanto, il periodo cui l'interrogante fa riferimento), in cui anche per le polizze vita è stato ripristinato l'ordinario termine di prescrizione decennale (per effetto del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221), che rende minore il rischio di decorso infruttuoso del termine prescrizionale.
  Infine, si informa che il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto opportuno procedere al rimborso, nei limiti delle disponibilità previste, prioritariamente ed in misura più significativa a favore dei beneficiari di polizze prescritte nel periodo immediatamente successivo a quello considerato nell'ambito della precedente convenzione del 2015, considerata la maggior probabilità che il decorso del termine in prossimità delle prime modifiche normative in materia, possa indirettamente collegare l'inerzia dei beneficiari alle possibili conseguenti carenze di informazione.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economicoAntonio Gentile.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del consumatore

informazione del consumatore

concorrenza