ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12021

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 565 del 09/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: MAESTRI ANDREA
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Data firma: 09/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRIGNONE BEATRICE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 09/02/2016
CIVATI GIUSEPPE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 09/02/2016
MATARRELLI TONI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 09/02/2016
PASTORINO LUCA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE 09/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 09/02/2016
Stato iter:
30/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 30/11/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 30/11/2017

CONCLUSO IL 30/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12021
presentato da
MAESTRI Andrea
testo di
Martedì 9 febbraio 2016, seduta n. 565

   ANDREA MAESTRI, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   il Conapo, il sindacato autonomo dei vigili del fuoco, ha recentemente inviato alle istituzioni competenti le proprie osservazioni, in riferimento alla bozza di modifica del decreto legislativo n. 217 del 2005 e alla bozza di modifica del decreto legislativo n. 136 del 2006 (in attuazione della delega contenuta all'articolo 8 della legge n. 124 del 2015 – cosiddetta «legge Madia»), trasmesse loro rispettivamente il 21 e 22 gennaio 2016;
   il 26 gennaio 2016 si è tenuta una riunione presso il Ministero dell'interno, alla presenza del Sottosegretario Bocci, relativa alle modifiche da apportare ai testi dei decreti;
   il sindacato osserva che le bozze presentate mancano di una vera riforma delle carriere e dell'ordinamento che possa consentire risparmi da reinvestire nell'equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con le forze di polizia;
   in particolare il Conapo chiede:
    provvedimenti di piena equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con il corrispondente personale appartenente agli altri Corpi dello Stato ad ordinamento civile, primo fra tutti la Polizia di Stato. A tal fine, si chiede anche l'inserimento dei vigili del fuoco nel comparto sicurezza, attraverso i meccanismi di perequazione previsti dalla legge n. 121 del 1981;
    in caso di risorse finanziarie insufficienti alla piena equiparazione, in via prioritaria l'estensione ai vigili del fuoco dell'assegno funzionale pensionabile (articolo 6 del decreto-legge n. 387 del 1987 e successive modifiche e integrazioni), corrisposto al compimento dei 17, 27 e 32 anni a tutti i Corpi dello Stato sia civili che militari (tranne i vigili del fuoco);
    l'estensione ai vigili del fuoco degli aumenti di servizio (1 anno ogni 5) ai fini pensionistici (articolo 3, comma 5, della legge n. 284 del 1977 e articolo 17, comma 2, della legge n. 187 del 1976) cui beneficiano tutti i Corpi dello Stato sia civili che militari (tranne i vigili del fuoco);
    l'estensione ai vigili del fuoco dei 6 scatti retributivi (articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge n. 379 del 1987 e articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge n. 387 del 1987) all'atto del pensionamento (+15 per cento), cui beneficiano tutti i Corpi dello Stato sia civili che militari (tranne i vigili del fuoco);
    l'estensione al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei meccanismi di adeguamento retributivo alle qualifiche superiori al compimento dei 13 e 23 anni di servizio previsti per le forze di Polizia (stipendio qualifica superiore ai sensi dell'articolo 43, commi 22 e 23, della legge n. 121 del 1981) e al compimento dei 15 e 25 anni (intera retribuzione qualifica superiore, ai sensi dell'articolo 43-ter della legge n. 121 del 1981); misure che però non possono essere disgiunte dall'erogazione dell'assegno funzionale (17, 27 e 32) anni al personale dei vigili del fuoco in uniforme;
    l'estensione anche alle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco di quanto previsto dall'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 195 del 1995 (Consultazione delle rappresentanze del personale), ove prevede che «Le organizzazioni sindacali e le sezioni del COCER di cui all'articolo 2 sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate». Questo per cercare di evitare che i vigili del fuoco vengano dimenticati nelle leggi e negli stanziamenti, come avvenuto in passato;
    l'istituzione del ruolo tecnico-logistico (in uniforme) e con la qualifica di Polizia giudiziaria a supporto della componente operativa, in cui far confluire anche il personale operativo non più idoneo alla piena operatività e cui garantire istituti retributivi e pensionistici di specificità correlati all'obbligo di mobilitazione a supporto delle necessità del settore operativo;
    l'istituzione di un unico servizio amministrativo contabile a supporto di tutte le componenti del Ministero dell'interno (amministrazione civile dell'Interno), cui destinare le nuove assunzioni, mediante unico concorso per tutto il Ministero dell'interno e il personale Sati (Settore amministrativo tecnico informatico) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che vi faccia domanda (pur continuando a prestare servizio nelle medesime sedi dei vigili del fuoco per chi lo desidera); diritto di opzione per il personale Sati attualmente in servizio di preferire l'inquadramento nell'amministrazione civile dell'interno (esentati da obblighi di mobilitazione) o restare sino al pensionamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ruolo Sati ad esaurimento o, solo per i tecnici-informatici, inquadrarsi nell'istituendo ruolo tecnico-logistico se in possesso dei requisiti psicofisici e dopo il superamento di apposito corso di formazione;
    la revisione di tutti i nomi delle qualifiche del personale tecnico-operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in modo da conformarli a quelli degli altri corpi dello Stato ad ordinamento civile (sovrintendente antincendi, sovrintendente capo antincendi, e altro), abrogando le attuali qualifiche, di origine aziendale (capo squadra, capo reparto), derivanti da precedenti inquadramenti del Corpo nei comparti delle fabbriche;
    la previsione che il capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia nominato dal prefetto obbligatoriamente proveniente dai dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, analogamente a quanto avviene nella Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 121 del 1981, ed al fine di elevare di rango il capo del corpo nel Ministero dell'interno, cui affidare anche il coordinamento della direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
    distinzione netta tra volontariato personale permanente nei vigili del fuoco. Il volontario non può avere (come oggi avviene) attribuzioni di polizia, qualifiche e retribuzioni identiche a quelle del personale permanente. Le uniformi devono essere differenti così da permettere ai cittadini di riconoscere facilmente un volontario da un permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Occorre prevedere la gratuità delle prestazioni ed affidare la completa gestione economica ed amministrativa del volontariato in capo alle regioni, anche ai fini di protezione civile: fermo restando il coordinamento da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al pari dell'Asl-118 che coordina i volontari del soccorso sanitario ed al pari di come il Corpo forestale dello Stato ha finora coordinato i volontari dell'antincendio boschivo. Il servizio di volontariato deve essere di ausilio e non sostitutivo del personale permanente. Deve garantire l'intervento di prossimità ma non l'esclusività dell'intervento;
    abrogazione del servizio discontinuo e istituzione di una sorta di ferma breve propedeutica all'assunzione, cui destinare riserve di posti nei concorsi di accesso;
    istituzione di nuclei di polizia amministrativa e giudiziaria in tutti i comandi provinciali;
    possibilità per il personale operativo permanente, con la qualifica di ufficiale o agente di Polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza inserito nei nuclei di polizia giudiziaria e amministrativa, per lo svolgimento dei compiti istituzionali e delle funzioni attribuite, di accedere ai dati e alle informazioni del centro elaborazione dati, di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1o aprile 1981, n. 121, nonché ai dati e alle informazioni contenute nello «schedario veicoli rubati» operante presso il medesimo centro elaborazione dati. Inoltre per l'espletamento dei propri compiti, le centrali operative ed i nuclei di polizia giudiziaria e amministrativa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono accedere a titolo gratuito alle informazioni contenute nella banca dati della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634. Tutto questo al fine di non dover sempre ricorrere ad altri corpi per avere informazioni necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni;
    previsione di percorsi di carriera interni adeguati, che consentano, al personale avente il previsto titolo di studio e la prevista capacità, di poter avanzare alle carriere superiori con precedenza di ruolo rispetto a coloro che provengono dall'esterno;
    aumento degli organici del personale ispettore da destinare alla funzione di capo turno provinciale (delicata funzione di coordinamento generale e rapporto con gli altri enti). In fase di prima applicazione, istituzione del ruolo speciale ad esaurimento degli ispettori cui inquadrare il personale avente la qualifica di capo reparto e capo reparto esperto in servizio alla data di entrata in vigore dell'istituzione del ruolo speciale ispettori ad esaurimento. Questo consentirebbe di allineare il Corpo nazionale agli altri Corpi dello Stato anche da questo importante punto di vista;
    le indennità specialistiche non devono subire decurtazioni in caso di assenze dovute a motivi di infortuni sul lavoro o cause di servizio, nonché in caso di frequentazione di corsi di formazione o invio in missione disposta dall'amministrazione;
    maggiore trasparenza sui criteri di valutazione relativi alle promozioni di dirigente e vice comandanti;
    creazione all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di una propria e adeguata struttura di formazione della sicurezza, con regole e regolamenti chiari, che consti di formatori selezionati. Tutto ciò a garanzia della sicurezza e della qualità della formazione e affinché non si verifichi più ciò che oggi accade: personale (compresi alcuni dirigenti) che non conoscono le funzioni (ed i limiti delle funzioni) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   tra le tante osservazioni fatte dal Conapo riguardo alla bozza di revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, si rilevano in particolare quelle relative ai seguenti articoli:
    con riguardo all'articolo 1 (Istituzione ruolo unico vigili-capi squadra-capi reparto), è specificato che non si comprende la motivazione del dover creare un ruolo unico se poi per il passaggio da vigile a capo squadra è comunque prevista una procedura concorsuale. Se non vi sono motivazioni particolari, si ritiene che si debba continuare ad avere divisione dei ruoli tra vigili da una parte e capi squadra e capi reparto dall'alta, in analogia agli altri Corpi dello Stato;
    con riguardo all'articolo 3 (qualifiche vigili del fuoco), è rilevato che la riduzione da 4 a 3 delle qualifiche di vigile del fuoco, accompagnata all'omissione di indicazioni degli anni necessari al conseguimento delle medesime, non consente valutazioni adeguate e appare mirata a conseguire risparmi di spesa a danno dei vigili del fuoco. Il Conapo, quindi, chiede che le qualifiche di vigile del fuoco restino 4 come previsto dal corrispondente personale degli altri Corpi dello Stato (sia civili che militari). Il Conapo contesta anche la denominazione «vigile del fuoco vice capo squadra» che appare mirata ad affidare a tale personale incombenze superiori pur in assenza di specifica formazione (anche sulla sicurezza sul lavoro), in assenza di qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e soprattutto in assenza di adeguata remunerazione. Il Conapo chiede pertanto di abrogare la dicitura «vice capo squadra» per i vigili coordinatori;
    con riguardo all'articolo 3 (qualifiche capi reparto) è rilevato che risulta la volontà di abrogare lo scatto convenzionale ora previsto (articolo 18 del vigente decreto legislativo n. 217 del 2005) al personale capo reparto esperto che abbia compiuto 4 anni nella qualifica. Il Conapo è contrario a tale abrogazione penalizzante per il settore operativo e ne chiede il mantenimento in vigore in coerenza con quanto accade negli altri Corpi dello Stato;
    per quanto concerne l'articolo 19 (articolazione ruolo ispettori tecnici antincendi), che prevede la riduzione del nuovo ruolo di ispettore tecnico antincendi a 4 qualifiche a fronte delle 6 attualmente vigenti tra il ruolo ispettori e sostituti direttori e a fronte delle 5 qualifiche esistenti nel corrispondente personale degli altri Corpi dello Stato sia civili che militari, il Conapo chiede che il ruolo ispettori consti di n. 5 qualifiche;
   il Conapo si augura che la riduzione del numero delle qualifiche previste per i diversi ruoli non rappresenti un sistema per reperire risorse da destinare alla istituzione della dirigenza amministrativa;
   con riguardo all'articolo XX 1 (istituzione e articolazione dei ruoli professionali del personale aeronavigante), è rilevato che l'omissione di dati mediante punteggiatura, relativi al nuovo inquadramento di tale personale non consente di poter esprimere adeguate valutazioni in merito. Inoltre, nessun Corpo dello Stato ha qualifiche differenti del personale aeronavigante rispetto al restante personale in servizio (come da bozza) e tali qualifiche secondo il Conapo inducono solo confusione. Secondo tale sindacato non è assolutamente corretto dotare il personale che vola di qualifiche «nominativamente» diverse dal resto del personale, qualsiasi sia la qualifica. L'introduzione del ruolo di aeronavigante è assolutamente condivisa, ma le qualifiche e i relativi gradi devono restare gli stessi del resto del personale per non creare ulteriori confusioni. Inoltre, secondo il Conapo bisogna chiudere la forbice tra il personale che ha beneficiato delle riqualificazioni del settore aeronaviganti ante decreto legislativo n. 217 del 2005 e il personale entrato nella specializzazione dopo. Secondo il sindacato bisognerebbe inquadrare i vigili come vice ispettori, i capisquadra e i capi reparto come ispettori capo, gli ispettori e i sostituti direttori antincendio (sda) come ispettori capo esperto e i sostituti direttori antincendio capo (sdac) come ispettori coordinatori. Inoltre, il Conapo chiede di premiare, tramite erogazione dell'indennità di funzione, coloro che all'interno dei nuclei ricoprono posti di responsabilità sanciti dalla norma interna;
   in merito a quanto previsto nelle modifiche del decreto legislativo n. 217 del 2005, l'inserimento nel ruolo aeronavigante per gli elisoccorritori, secondo il Conapo è la dimostrazione di quanto non sia stato compreso il valore aggiunto che questa figura professionale possiede, in confronto a quelle analoghe degli altri Corpi, e che evidentemente non è stata affatto analizzata. La rescissione di tutti i legami con il servizio operativo ordinario comporterà, secondo il suddetto sindacato, una profonda modificazione della capacità operativa degli elisoccorritori, i quali, in breve tempo, perderanno le caratteristiche che li differenziano, per maggiore capacità operativa, dai loro colleghi degli altri Corpi. Sarebbe stato possibile, a parere del Conapo, trovare una soluzione che preservasse le caratteristiche professionali degli elisoccorritori e, contemporaneamente, riconoscesse a questo personale tutto il dovuto. Piloti, specialisti ed elisoccorritori, lavoreranno tutti insieme a bordo dei velivoli del Corpo, ma avranno considerazione e trattamenti diversi, peraltro, non esiste ancora chiarezza e certezza su nessuno dei riconoscimenti, giuridici ed economici, che spetterebbero ai futuri elisoccorritori. È necessario prevedere che i futuri elisoccorritori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ricevano la stessa identica considerazione dell'altro personale aeronavigante, che il ruolo degli elisoccorritori venga organizzato in modo identico a quello dei piloti e degli specialisti, attraverso una completa parificazione di inquadramento e carriera, con relativo rilascio di «Licenza e Brevetto» e non, come invece è attualmente previsto di «Licenza o Brevetto»;
   inoltre, non si comprende per quale motivazione vengano istituiti ruoli del personale elicotterista, e non venga fatta la medesima cosa per il restante personale specialista nautico, sommozzatore e Tlc (esperto telecomunicazioni). Peraltro, se a tale personale si impongono procedure concorsuali separate dal personale generico, non si può poi affermare che fa parte del ruolo del personale generico;
   la bozza del decreto sopra richiamata contiene l'istituzione della dirigenza amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Per il Conapo, l'istituzione appare inutile e costosa dovendosi, a suo parere e come già sopra indicato, perseguire gli accorpamenti, ovvero costituire un unico settore amministrativo contabile a supporto di tutte le componenti del Ministero dell'interno, che, comunque, è già dotato di dirigenza amministrativo-contabile. In ogni casa il sindacato chiede che la dirigenza amministrativo-contabile sia istituita solo in seguito al riconoscimento delle dovute misure di equiparazione retributiva e pensionistica dei vigili del fuoco con gli altri Corpi dello Stato;
   con riguardo alla bozza di revisione del decreto legislativo n. 139 del 2006, le integrazioni del sindacato precisano tra i diversi temi trattati che:
    nell'articolo 18, comma 3 (servizi di vigilanza antincendi), occorre prevedere che i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento vengano disposti dal comando dei vigili del fuoco competente per territorio e non più dalla commissione di vigilanza della Prefettura. Questa modifica non comporta alcun emendamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del decreto del Presidente della Repubblica n. 311 del 2001 (semplificazione autorizzazioni di P.S.), che non prevedono, tra i compiti delle commissioni di vigilanza, tale adempimento e che infatti è contemplato solo dall'articolo 4 del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 che regolamenta la vigilanza dei vigili del fuoco;
    il Canapo ritiene che la nuova formulazione, contemplata dall'articolo 24 (interventi di soccorso pubblico) sia ancora inadatta a risolvere i dubbi interpretativi e le diatribe sugli scenari di soccorso in merito al coordinamento dei soccorsi –:
   se il Governo, in virtù del fondamentale ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei gravosi compiti che i vigili del fuoco quotidianamente svolgono mettendo a repentaglio la loro vita e alla luce dei contributi e delle integrazioni proposte al Governo dal sindacato Conapo, non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a riconoscere al personale in uniforme del Corpo nazionale dei vigili del fuoco pari dignità e pari trattamento rispetto agli apparenti agli altri Corpi dello Stato. (4-12021)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 30 novembre 2017
nell'allegato B della seduta n. 894
4-12021
presentata da
MAESTRI Andrea

  Risposta. — Nell'interrogazione in esame l'interrogante chiede al Ministero dell'interno di assumere iniziative normative volte a favorire un'equiparazione retributiva e pensionistica tra il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello degli altri Corpi dello Stato, anche in considerazione del ruolo svolto dai vigili del fuoco e dei compiti particolarmente gravosi ad esso affidati.
  In ragione dell'indispensabile ruolo svolto dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel sistema generale della sicurezza del Paese, la legge delega n. 252 del 2004 aveva già introdotto un'incisiva riforma del Corpo attraverso la riconduzione del rapporto d'impiego del personale dal regime privatistico a quello di diritto pubblico, al pari degli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica.
  Del resto, la specificità dei compiti e delle condizioni di stato e d'impiego del personale del comparto del soccorso pubblico sono state espressamente riconosciute, al pari del personale dei comparti sicurezza e difesa, prima dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008 e, poi, dall'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 (il cui titolo reca: «Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco») anche «ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale».
  Occorre però osservare che, pur essendo parte integrante del sistema di sicurezza generale, il Corpo nazionale ha compiti diversi da quelli attinenti la prevenzione e la repressione dei reati, la sicurezza delle istituzioni e la difesa militare, propri degli organismi inclusi nei comparti sicurezza e difesa; la specifica connotazione delle sue attribuzioni, infatti, fa sì che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non rappresenti un «Corpo di pubblica sicurezza».
  In questo senso va letta la scelta del legislatore che, con la legge n. 121 del 1981, non ha ricompreso il personale dei vigili del fuoco nella categoria delle forze di polizia (espressamente individuate dall'articolo 16), mentre ha istituito, con la citata legge delega n. 252 del 2004, l'apposito comparto di negoziazione «Vigili del Fuoco e soccorso pubblico».
  Per quanto riguarda, comunque, gli aspetti più prettamente economici e previdenziali posti dall'interrogante, si segnala che le differenze ancora esistenti tra il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e quello delle forze di polizia sono in fase di progressivo superamento, attraverso vari interventi legislativi eseguiti negli ultimi anni, nel quadro di un disegno di rilancio del corpo medesimo.

  Il citato decreto n. 185 del 2008, tra l'altro, destina risorse aggiuntive all'attuazione dei patti per il soccorso pubblico da stipularsi annualmente tra Governo e parti sindacali e all'istituzione di una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
  Sempre in materia di trattamento economico, con il decreto-legge n. 39 del 2009 (il cosiddetto «decreto-legge Abruzzo») è stata ripristinata l'indennità di missione per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco (analogamente a quanto già previsto per il personale dei comparti sicurezza e difesa), mentre con il decreto-legge n. 78 del 2009 è stata autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2010, da destinare alla speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
  Con il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito dalla legge n. 26 del 2010, è stata poi riconosciuta l'indennità di trasferimento anche in favore del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stato inoltre reintrodotto, in favore del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, il trattamento economico aggiuntivo per infermità dipendenti da causa di servizio e il diritto, dal 1° gennaio 2014, agli assegni vitalizi ai familiari di invalidi vittime del terrorismo con invalidità non inferiore al 50 per cento, con relativa copertura finanziaria.
  La legge di stabilità del 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 972), al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, ha destinato anche al corpo nazionale dei vigili del fuoco, come ai corpi di polizia e delle forze armate, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua per l'anno 2016; la legge di bilancio per il 2017 ha prorogato anche al 2017 tale contributo straordinario.
  Si segnala infine il decreto legislativo n. 97 del 2017 che, all'articolo 15, ha previsto l'istituzione di un fondo per l'operatività del soccorso pubblico al fine di valorizzare l'impiego professionale del personale del corpo nazionale, consentendo di ridurre ulteriormente la forbice retributiva tra il suo personale e quello degli altri Corpi dello Stato. Le risorse destinate a tale scopo dalla legge di bilancio ammontano a 59 milioni di euro per l'anno 2017 e a 103,3 milioni di euro a decorrere dal 2018.
  Concludendo, nel ribadire il massimo apprezzamento per l'impegno, la professionalità e l'elevato livello del dispositivo di soccorso che i vigili del fuoco sanno mettere in campo nelle diverse situazioni di emergenza, anche le più difficili e complesse, si evidenzia però che ogni ulteriore auspicabile iniziativa di miglioramento retributivo non può che essere rimessa alla decisione dell'organo legislativo, anche in relazione all'esigenza di reperire la necessaria copertura finanziaria.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Gianpiero Bocci.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

retribuzione del lavoro

sindacato