ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11999

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 564 del 08/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: SPADONI MARIA EDERA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BRESCIA GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
DADONE FABIANA MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 08/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 08/02/2016
Stato iter:
22/06/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/06/2016
MANZIONE DOMENICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/06/2016

CONCLUSO IL 22/06/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11999
presentato da
SPADONI Maria Edera
testo di
Lunedì 8 febbraio 2016, seduta n. 564

   SPADONI, BRESCIA, MANLIO DI STEFANO, GRANDE, DEL GROSSO, SIBILIA, DI BATTISTA, SCAGLIUSI, DADONE, LOREFICE e COLONNESE. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   Rob Wainwright, capo dell'Europol, nei giorni scorsi ha lanciato un allarme relativo al fatto che in Europa sono scomparsi circa 10 mila minori migranti, di cui la metà in Italia;
   egli ha, tra l'altro, affermato che «non è irragionevole dire che si tratti di più di 10.000 bambini. Non tutti saranno sfruttati dalle organizzazioni criminali; alcuni magari sono passati di famiglia in famiglia. Non sappiamo dove siano, cosa facciano o con chi siano»;
   si tratta soprattutto di adolescenti maschi provenienti da Eritrea, Somalia e Siria in cerca di un futuro diverso dalla guerra e che spesso hanno come obiettivo il nord Europa dove già hanno un contatto familiare;
   il capo dell'Europol ha confermato di aver trovato prove del fatto che alcuni minori rifugiati non accompagnati sono stati sfruttati sessualmente;
   ogni anno, secondo le statistiche ufficiali, arrivano in Italia circa 7.000 minori stranieri soli, lontani dalla famiglia e senza adulti di riferimento;
   nell'ambito delle migrazioni, i minori non accompagnati rappresentano un gruppo particolarmente vulnerabile e possono essere una facile preda dei circuiti di illegalità, soprattutto se non si attiva, fin dal momento del loro arrivo, una rete coordinata di protezione e di sostegno;
   da molti anni l'Italia affronta l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in termini di emergenza, senza una chiara definizione di competenze e di responsabilità degli attori coinvolti;
   ancora oggi i diritti essenziali dei minori stranieri non accompagnati non sono sempre rispettati: dal diritto al riconoscimento della minore età a quello a un'accoglienza decorosa, al diritto alla nomina di un tutore alla possibilità di essere ascoltati nelle scelte che li riguardano;
   il regolamento (UE) n. 604/2013, cosiddetto Dublino III, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) conformemente alla Convenzione della Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989 e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   ai sensi delle disposizioni in esso contenute, l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri nell'applicazione del regolamento stesso; nel valutare l'interesse superiore del minore gli Stati membri dovrebbero tenere debito conto in particolare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, le considerazioni attinenti alla sua incolumità e sicurezza, nonché il parere del minore in funzione dell'età o della maturità del medesimo, compreso il suo contesto di origine. È opportuno inoltre che siano fissate specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro particolare vulnerabilità;
   ai sensi dell'articolo 6 dello stesso regolamento «L'interesse superiore del minore deve costituire un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di tutte le procedure previste dal presente regolamento. Gli Stati membri provvedono affinché un rappresentante rappresenti e/o assista un minore non accompagnato in tutte le procedure previste dal presente regolamento. Il rappresentante possiede le qualifiche e le competenze necessarie ad assicurare che durante le procedure svolte ai sensi del presente regolamento sia tenuto in considerazione l'interesse superiore del minore. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti della pratica del richiedente, compreso l'apposito opuscolo per i minori non accompagnati. (...) Nel valutare l'interesse superiore del minore, gli Stati membri cooperano strettamente tra loro e tengono debito conto, in particolare, dei seguenti fattori: a) le possibilità di ricongiungimento familiare; b) il benessere e lo sviluppo sociale del minore; c) le considerazioni di sicurezza, in particolare se sussiste un rischio che il minore sia vittima della tratta di esseri umani; d) l'opinione del minore, secondo la sua età e maturità» –:
   quali iniziative intenda porre in essere in favore dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio nazionale, al fine di rafforzare un sistema di accoglienza a loro riservato e coordinato con gli altri Paesi dell'Unione europea per la tutela del loro benessere;
   quali iniziative intenda mettere in atto per uniformare le procedure di identificazione e di accertamento dell'età;
   se non intenda promuovere l'attivazione di una banca dati nazionale per disciplinare l'invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza in tutte le regioni, sulla base delle disponibilità di posti e di eventuali necessità e bisogni specifici degli stessi minori;
   come intenda affrontare finanziariamente l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati affinché non gravi sui bilanci dei singoli comuni al fine di incrementare l'efficacia del suddetto sistema;
   se non intenda assumere iniziative per apportare interventi correttivi al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), in ordine a quanto evidenziato in premessa. (4-11999)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 22 giugno 2016
nell'allegato B della seduta n. 640
4-11999
presentata da
SPADONI Maria Edera

  Risposta. — L'interrogazione in esame verte sul fenomeno dei minori stranieri non accompagnati e, in tale ambito, pone alcuni quesiti che appaiono riconducibili sostanzialmente a tre aree tematiche:
   il sistema di accoglienza;
   la scomparsa dei minori dalle strutture di accoglienza e la conseguente necessità di attivare strategie di intervento volte ad evitare che essi diventino vittime della tratta e dello sfruttamento;
   le procedure di identificazione e di determinazione dell'età effettiva dei minori.

  La problematiche legate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono da tempo all'attenzione del Ministero dell'interno, anche in ragione del fatto che, nell'ambito degli imponenti flussi migratori che stanno interessando il territorio nazionale, si registra un numero crescente di arrivi di tale categoria di soggetti particolarmente vulnerabili.
  I dati relativi ai minori in questione sono acquisiti, tenuti e aggiornati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Da essi si evince che negli ultimi quattro anni l'afflusso dei minori non accompagnati è sostanzialmente raddoppiato, essendosi passati dalle 5.821 unità presenti in Italia nel 2012 alle 11.921 dell'anno 2015.
  È diventata pressante, quindi, l'esigenza di assicurare un adeguato supporto dello Stato ai comuni, ai quali spettano – come noto – l'assistenza e la rappresentanza legale dei minori fuori famiglia.
  In tale direzione, vi è stato un radicale ripensamento della governance del sistema nazionale di accoglienza, con una contestuale, forte assunzione di responsabilità del Ministero dell'interno.
  Il nuovo sistema ha avuto origine con il Piano operativo nazionale per la gestione dei flussi migratori approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 10 luglio 2014, la cui portata innovativa risiede nel fatto che, ferma restando la prioritaria competenza dei comuni, l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stata ricondotta ad una logica di partnership tra Stato e il mondo delle autonomie locali.
  Le previsioni del piano nazionale hanno poi trovato suggello e copertura normativa in due successivi interventi legislativi.
  Si fa riferimento, innanzitutto, alla legge di stabilità 2015 che ha concentrato in un unico dicastero, quello dell'interno, gli interventi di competenza statale nel settore dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.
  Nello specifico, tale legge, da un lato, ha trasferito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'interno il fondo destinato a sostenere finanziariamente i comuni che erogano i servizi di accoglienza ai minori stranieri non accompagnati.
  Dall'altro, ha previsto la possibilità di ospitare nelle strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) gestite come noto dagli enti locali con la regia unitaria e il preponderante sostegno finanziario del Ministero dell'interno, i minori stranieri non accompagnati non richiedenti protezione internazionale. Si è trattato di un'innovazione di non poco conto, atteso che il sistema Sprar è destinato all'accoglienza dei soli richiedenti asilo e rifugiati.
  Più di recente, è intervenuto il decreto legislativo n. 142 del 2015 che, attraverso varie disposizioni di chiarificazione e chiusura del sistema, ne ha disegnato i contorni con esattezza.
  Il dispositivo normativo prevede una fase di prima accoglienza del minore in strutture ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'interno. La permanenza in tali centri è limitata al tempo strettamente necessario e comunque non è superiore a 90 giorni.
  Il minore è successivamente ospitato nelle strutture di seconda accoglienza del sistema Sprar gestite – come noto – dai comuni secondo un modello condiviso con il Ministero dell'interno, che valorizza l'ospitalità diffusa e mira all'integrazione.
  Qualora tali strutture siano temporaneamente indisponibili, gli enti locali provvedono comunque ad ospitare il minore attraverso i propri servizi di assistenza. In tal caso, essi possono fare richiesta di accedere, nei limiti delle risorse disponibili, al già citato Fondo per i minori stranieri non accompagnati, gestito dal Ministero dell'interno.
  Si segnala, al riguardo, che il fondo ha ricevuto per l'anno in corso una dotazione finanziaria importante: si tratta di 170 milioni di euro, cioè quasi il doppio dei 90 milioni di euro assegnati per il 2015, che contribuiranno ad elevare in maniera significativa gli standard qualitativi e quantitativi dell'accoglienza.
  Il modello concepito dal legislatore è in fase di graduale costruzione.
  Per quanto riguarda la prima accoglienza, sono in avanzato corso di predisposizione sia il decreto interministeriale sia il bando pubblico necessari all'allestimento dei previsti centri ad alta specializzazione.
  Nelle more, per fronteggiare le esigenze più pressanti, nel 2015 il Ministero dell'interno ha attivato strutture temporanee di accoglienza per oltre 700 minori al giorno, utilizzando allo scopo risorse del Fondo europeo per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, integrate con cofinanziamenti nazionali.
  Per quanto riguarda la seconda accoglienza, si informa che la rete Sprar è stata recentemente potenziata di ulteriori 1010 posti dedicati ai minori non accompagnati, in aggiunta ai 951 già esistenti.
  Quanto alla scomparsa dei minori stranieri non accompagnati dalle strutture di accoglienza, si rappresenta che effettivamente il fenomeno – secondo i dati forniti dal Ministero del lavoro – registra un trend in crescita, di pari passo – d'altra parte – con l'aumento degli arrivi in Italia di tale categoria di stranieri.
  I minori resisi irreperibili sono stati 1.754 nel 2012, 2.142 nel 2013, 3.707 nel 2014 e 6.135 alla fine dello scorso anno.
  A fronte di questi numeri, si assicura che, da parte delle pubbliche autorità, non vi è alcuna sottovalutazione del problema.
  Va sottolineato preliminarmente che l'irreperibilità dei minori rappresenta un aspetto strutturale e costante del fenomeno migratorio, dovuto ad una molteplicità di fattori, tra i quali rivestono notevole rilevanza il progetto migratorio, l'aspettativa familiare e individuale, le informazioni in possesso dei minori, le reti parentali e di riferimento nei Paesi di destinazione.
  A monte, vi è poi l'ulteriore considerazione che le strutture di accoglienza dei minori non hanno natura detentiva, ragion per cui la permanenza e le uscite da esse sono ispirate al rispetto delle regole di convivenza e delle indicazioni dei singoli gestori.
  In virtù dei doveri che la legge pone in tema di affidamento, i responsabili dei centri sono tenuti a denunciare tempestivamente gli allontanamenti dei minori alle Forze di polizia che, ai fini dell'immediato avvio delle ricerche attivano un circuito informativo interno e di tipo interforze, in modo che la segnalazione, indipendentemente dal fatto che sia o meno riferibile ad un'azione delittuosa, raggiunga gli uffici di polizia su tutto il territorio nazionale e quelli dei Paesi dell'area Schengen ed extra Schengen. La procedura prevede anche il coinvolgimento delle autorità diplomatiche.
  In aggiunta a ciò, l'ufficio di polizia, che ha ricevuto la denuncia, ne da immediata comunicazione al Prefetto che, oltreché interessare tempestivamente il Commissario straordinario per le persone scomparse, può, all'occorrenza, attivare il piano provinciale di ricerca delle persone scomparse e decidere se coinvolgere o meno gli organi di informazione.
  Secondo i dati forniti dal Commissario straordinario per le persone scomparse, l'articolato meccanismo di ricerca che ho appena descritto ha consentito, il rintraccio nel quadriennio 2012-2015 del 30 per cento circa dei minori stranieri resisi irreperibili.
  Si soggiunge che il medesimo Commissario ha avviato da tempo una serie di interventi, tra cui un censimento mensile con tutte le Prefetture per disporre di un quadro del fenomeno tale da agevolarne la comprensione e l'individuazione di misure di prevenzione.
  Nel medesimo senso, nell'autunno scorso il commissario ha siglato anche un protocollo operativo con la prefettura di Roma, le forze dell'ordine, il tribunale dei minori, il comune di Roma, l'Anci e l'università La Sapienza per la messa a punto di un sistema di monitoraggio e approfondimento delle cause di allontanamento da parte dei minori stranieri non accompagnati.
  Va anche ricordato che, a seguito di un recente incontro tenuto dal commissario con il circuito di cooperazione di polizia denominato Sirene, sono stati individuati procedimenti finalizzati al miglioramento della collaborazione delle Forze di polizia, atti a garantire una identità certa ed univoca ai minori stranieri non accompagnati in arrivo. A tale riguardo, è stata condivisa la decisione di presentare una formale proposta di risoluzione o conclusione del Consiglio dell'Unione europea, che preveda la riconoscibilità dei minori stranieri in tutto il percorso migratorio dall'atto di ingresso nel territorio dell'Unione europea fino alla loro destinazione finale, mediante l'introduzione di nuove regole di identificazione applicabili in tutta l'area Schengen.
  Si segnala infine che dal 2009 è attivo il servizio inter-istituzionale denominato «116000 – Linea telefonica diretta per i minori scomparsi», gestito dall'associazione Telefono azzurro sulla base di un protocollo d'intesa da essa siglata con il Ministero dell'interno e che, presso la sala operativa del dipartimento della pubblica sicurezza, opera dall'agosto 2013, un sistema che consente la massima diffusione a livello nazionale di elementi informativi utili alla ricerca dei minori scomparsi.
  Si è detto prima che la scomparsa del minore straniero è spesso connessa alla volontà del medesimo di proseguire il proprio percorso migratorio verso altri paesi per la realizzazione di un diverso progetto di vita.
  Vi è tuttavia il rischio, evidenziato anche dall'interrogante, che i minori scomparsi finiscano per incrementare le file delle vittime di tratta, di sfruttamento nelle varie forme o di altre tipologie di abusi.
  Invero, le indagini di polizia non hanno evidenziato, al momento, collegamenti significativi tra il fenomeno della scomparsa dei minori e le fattispecie delittuose richiamate.
  Non di meno, il livello di attenzione su questo specifico ambito di attività criminale è elevato, come è testimoniato, per quanto riguarda le Forze di polizia, dal fatto che, per la prevenzione e la repressione dei reati in danno dei minori, sono stati istituiti uffici ad hoc – faccio riferimento, ad esempio, agli uffici minori delle questure – i cui operatori ricevono una peculiare formazione multidisciplinare, che pone al centro dell'attenzione le vittime e le modalità più efficaci per prevenire i fenomeni di abuso in questione.
  A parte le Forze di polizia, la grossa novità in questo campo è l'approvazione nella seduta del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2016 del primo Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, che definisce le strategie di intervento per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni per il triennio 2016-2018.
  Per quel che interessa in questa sede, il piano individua e sviluppa gli strumenti e le procedure operative standard per l'identificazione e il supporto dei minori che siano vittime o a rischio di tratta.
  Il piano è propedeutico all'emanazione del nuovo programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale delle vittime di tratta, che conterrà le misure e le azioni concrete che il Governo intende promuovere in questo campo.
  Per quanto riguarda il tema dell'uniformità delle procedure di identificazione e di determinazione della minore età, si premette che se ne condivide l'importanza, anche perché i migranti minorenni rientrano tra le categorie protette previste dal Testo unico dell'immigrazione, per le quali è sancito il divieto di espulsione, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
  Al riguardo, si rappresenta le procedure di identificazione in caso di dubbio sulla minore età si basano su un attento e approfondito controllo dei documenti del presunto minore (qualora disponibili) e delle persone che eventualmente lo accompagnano. Se possibile, vengono effettuati riscontri presso le rappresentanze diplomatiche, come per gli adulti. Le verifiche sono svolte con la massima accuratezza, in modo tale da non traumatizzare il minore e considerando ogni caso singolarmente. Qualora non fosse possibile determinare l'età esatta, ma piuttosto la probabile fascia d'età, si presume l'età minore. L'Autorità giudiziaria minorile viene informata immediatamente della situazione del minore.
  Ad ogni modo, per l'accertamento in concreto dell'età si fa riferimento alle raccomandazioni contenute nel «Protocollo per l'accertamento dell'età del minori secondo il modello dell'approccio multidimensionale (cosiddetto «Protocollo Ascone»)», firmato il 21 maggio 2009 dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e dal Ministero della giustizia.
  Più di recente, tuttavia, uno specifico provvedimento normativo ha focalizzato il tema della determinazione dell'età dei minori non accompagnati, sebbene con preciso riguardo a quelli vittime di tratta. Ci si riferisce al decreto legislativo n. 24 del 2014 che, all'articolo 4, prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, per la definizione dei meccanismi attraverso i quali, in caso di fondato dubbio sulla minore età dei minori non accompagnati non accertabile documentalmente, si procede alla determinazione dell'età dei minori medesimi attraverso una procedura multidisciplinare condotta da personale specializzato.
  Attualmente, lo schema del decreto in questione è all'esame della Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è stato trasmesso dal Ministero della giustizia.
Il Sottosegretario di Stato per l'internoDomenico Manzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

minore eta' civile

diritti del bambino

sviluppo sociale