ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11967

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 562 del 04/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: VARGIU PIERPAOLO
Gruppo: SCELTA CIVICA PER L'ITALIA
Data firma: 04/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 04/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11967
presentato da
VARGIU Pierpaolo
testo presentato
Giovedì 4 febbraio 2016
modificato
Venerdì 5 febbraio 2016, seduta n. 563

   VARGIU. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, all'articolo 11, reca misure per il potenziamento dei servizi farmaceutici;
   in particolare, al comma 2, per favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie prevede, tra l'altro, che ciascun comune, sulla base dei dati Istat sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010, individui le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invii i dati alla regione entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;
   secondo quanto stabilito dal comma 3, entro 60 giorni dall'invio dei dati da parte dei comuni e regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e provvedono, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ad assicurare la conclusione dei concorsi per l'assegnazione delle sedi a coloro che risultano essere in possesso dei requisiti di legge;
   il Ministero della salute, in stretta collaborazione con le regioni, ha messo a punto una piattaforma tecnologica unica con l'obiettivo di rendere trasparenti, tempestive ed uniformi le procedure concorsuali e di assicurare lo scambio e la tempestiva diffusione delle informazioni tra gli utenti e gli enti interessati;
   ai sensi dell'articolo 23, comma 12-septiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 951 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, tale piattaforma tecnologica consente a ciascuna regione di attivare le procedure concorsuali (pubblicazione del bando e graduatorie, presentazione delle candidature, risposta agli interpelli, e altro) e ai candidati di partecipare al bando di concorso in sole due regioni attraverso la compilazione di un modulo online;
   in applicazione del decreto-legge n. 1 del 2012 in quello stesso anno è stata per la prima volta bandita su scala nazionale (fermo restando le competenze delle singole regioni) una procedura concorsuale straordinaria per soli titoli volta all'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche sul territorio. Tale procedura prevedeva eccezionalmente la partecipazione in forma associata e l'attribuzione del punteggio anche alle nuove figure professionali previste dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
   i singoli bandi regionali del concorso straordinario erano configurati in modo che le modalità di assegnazione delle sedi farmaceutiche fossero uniformi in tutte le regioni e, a tal fine, erano stati pubblicati secondo gli indirizzi interpretativi e applicativi formulati nell'ambito dei lavori del tavolo tecnico interregionale della farmaceutica;
   una recente sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015) che accoglie un ricorso contro la regione autonoma della Sardegna e riforma la sentenza del T.A.R. Sardegna n. 1457/2009 afferente a un concorso ordinario del 2005, ha radicalmente modificato il sistema di calcolo del punteggio per anzianità di servizio;
   nonostante la sentenza del Consiglio di Stato riguardasse un concorso ordinario, la regione autonoma della Sardegna, ha ritenuto di chiedere un parere al Ministero della salute in merito alla possibile applicazione della stessa sentenza anche in relazione alla procedura concorsuale straordinaria per soli titoli bandita nel 2012, rinviando in tal modo la pubblicazione della graduatoria definitiva;
   al di là del merito della sentenza del Consiglio di Stato, l'eventuale applicazione della stessa anche al concorso straordinario rischia secondo l'interrogante di violare il principio di uniformità di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 1 del 2012 in materia di assegnazione delle sedi farmaceutiche nelle diverse regioni;
   attualmente, infatti, la situazione relativa all'assegnazione delle sedi farmaceutiche sul territorio nazionale è molto difforme: nelle regioni in cui sono stati osservati i sistemi di calcolo concordati dal tavolo tecnico interregionale della farmaceutica previsti dai bandi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 «Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico» sono state pubblicate le graduatorie definitive e sono scaduti i termini per i ricorsi, mentre in altre regioni sono già state effettuale le assegnazioni definitive con relativa apertura delle sedi;
   nella regione autonoma della Sardegna l’iter della procedura concorsuale per l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche è al momento ancora sospesa ed un cospicuo numero di farmacisti inseriti in posizioni utili nella graduatoria provvisoria regionale rischia di non riuscire ad aprire mai le nuove sedi, con conseguente danno per i cittadini che da anni aspettano l'attivazione di questo importante servizio sul proprio territorio;
   tale inaccettabile ritardo ha una esiziale ricaduta anche dal punto di vista occupazionale per gli stessi farmacisti i quali, in attesa dell'apertura delle nuove sedi, sono attualmente disoccupati o sottooccupati;
   un'eventuale interpretazione difforme da quella prevista dal bando di concorso originale con conseguente cambiamento dei parametri per l'attribuzione dei punteggi rischia peraltro di provocare numeri ricorsi da parte dei concorrenti che hanno partecipato al bando in forma associata proprio in funzione delle regole e dei criteri stabiliti dalla normativa e dai bandi stessi e che subirebbero una lesione dei propri diritti con il cambiamento in corso d'opera o a posteriori (nelle regioni in cui le commissioni hanno già terminato i lavori) delle stesse regole –:
   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per far sì che i criteri stabiliti dai bandi e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994 (con particolare riferimento all'impossibilità di superare il tetto massimo di 35 punti per il calcolo dei titoli di servizio) siano rigorosamente osservati come è avvenuto in alcune regioni, ove l'iter concorsuale si è già concluso nel pieno rispetto del criterio di uniformità che ha ispirato il suddetto concorso;
   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, al fine di rimuovere i motivi del ritardo che impediscono la normale conclusione delle procedure concorsuali di cui in premessa e l'assegnazione di nuove sedi farmaceutiche sul territorio specie in aree svantaggiate, penalizzate dalla condizione di insularità.
(4-11967)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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