ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11964

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 562 del 04/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: SARTI GIULIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 04/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
FERRARESI VITTORIO MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
DELL'ORCO MICHELE MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
BERNINI PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016
VIGNAROLI STEFANO MOVIMENTO 5 STELLE 04/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 04/02/2016
Stato iter:
19/07/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 19/07/2016
GALLETTI GIAN LUCA MINISTRO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 19/07/2016

CONCLUSO IL 19/07/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11964
presentato da
SARTI Giulia
testo di
Giovedì 4 febbraio 2016, seduta n. 562

   SARTI, SPADONI, FERRARESI, DELL'ORCO, DALL'OSSO, PAOLO BERNINI, TERZONI, MANNINO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MICILLO, ZOLEZZI e VIGNAROLI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare . — Per sapere – premesso che:
   si stanno moltiplicando le segnalazioni, riportate anche dalla stampa, con ampia documentazione fotografica, della presenza di una piattaforma in mare, alta oltre 100 metri, di fronte al comune di Cesenatico (a mero titolo di esempio: http://www.ilrestodelcarlino.it/cesena/piattafor-ma-pozzo-cesenatico-1.1697609; http://www. cesenatoday.it/cronaca/piattaforma-mare-cesenatico-dubbi-polemiche.html);
   si tratterebbe della Key Manhattan che, secondo quanto dichiarato dal sindaco di Cesenatico, dovrebbe svolgere attività di manutenzione volte a riattivare la produzione di metano presso il pozzo Morena 001, chiuso dal 2008, all'interno della concessione di coltivazione A.C.28.EA dell'ENI;
   la concessione è stata rilasciata nel 1997. La piattaforma è stata realizzata nel 1996. Da quanto risulta agli interroganti il pozzo in questione è stato perforato nel 1994;
   in entrambi i casi, sia per l'intervento in corso in queste ore sia per la perforazione del pozzo e l'installazione della piattaforma, non risulterebbe essere mai stata effettuata la prescritta valutazione di impatto ambientale o, almeno, non  sarebbe citata nell'atto di concessione;
   nell'archivio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – direzione VIA non risulta agli interroganti, sulla base di una ricerca effettuata sia con la parola «Morena» sia con il nome della concessione, alcuna procedura di v.i.a., sia per il passato sia per l'intervento odierno;
   appare evidente che riaprire un pozzo chiuso da otto anni attraverso il posizionamento sul fondale di una piattaforma alta 100 metri che dovrebbe operare per due mesi e riavviare l'estrazione da un pozzo a 4 chilometri dalla costa, per un intervento che non sarebbe stato mai sottoposto a v.i.a., a suo tempo, non può essere ridotto ad un intervento di mera manutenzione, anche straordinaria;
   il decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni obbliga a sottoporre alla procedura di v.i.a, anche le modifiche sostanziali di progetti esistenti, anche quando sono stati già sottoposti a v.i.a. Qui addirittura si trova di fronte ad un progetto che non risulterebbe essere stato mai sottoposto alla procedura nonostante i progetti di estrazione di gas fossero inseriti già nell'allegato II della direttiva 337 del 1985 (la prima direttiva sulla v.i.a.);
   le attività in corso sono tra quelle considerate a forte rischio secondo il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, «Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE», visto che le operazioni di pozzo, compresa la riparazione, sono tra quelle per le quali sarebbe prevista la redazione di una relazione sui grandi rischi;
   la riattivazione di un pozzo può determinare potenziali effetti sull'ambiente tra i quali, a mero titolo di esempio:
    nella fase di cantiere: si possono verificare perturbazione delle specie e degli ambienti di fondale in via diretta per l'appoggio della piattaforma, perturbazione del fondale sollevando sedimenti che possono viaggiare anche per centinaia di metri, rischio di incidenti con sversamenti di sostanze, uso di sostanze che possono causare impatti sull'acqua e sul suolo emissioni in atmosfera derivanti dal funzionamento dei macchinari;
   nella fase di estrazione: si possono determinare subsidenza, con impatti potenzialmente anche rilevanti sulla costa vista la vicinanza della piattaforma (soli 4 chilometri), basti pensare ai problemi erosivi, rilascio di idrocarburi in acqua da perdite e incidenti;
   secondo quanto riporta il sito dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse la scadenza naturale della concessione è il 1o gennaio 2017, mentre è stata presentata una richiesta di proroga nel 2012 –:
   se l'intervento di cui in premessa sia stato sottoposto a v.i.a. o a verifica di assoggettabilità a v.i.a.;
   in caso negativo, se il Ministro interrogato non ritenga che le attività in corso siano da assoggettare a procedure di v.i.a. assoggettabilità a v.i.a. e, in caso affermativo, non sia il caso di sospendere ogni attività in mare. (4-11964)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Martedì 19 luglio 2016
nell'allegato B della seduta n. 657
4-11964
presentata da
SARTI Giulia

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame, relativa alle problematiche afferenti la piattaforma «Key Manhattan» sita in mare Adriatico di fronte al comune di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, sulla base degli elementi acquisiti dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si rappresenta quanto segue.
  Si evidenzia, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è l'autorità competente a svolgere le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) per tutte le attività inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi a mare e a terra su tutto il territorio nazionale. L'autorizzazione finale all'avvio di tali attività spetta invece al Ministero dello sviluppo economico, preposto appunto alla finale valutazione comparativa dei diversi interessi pubblici incisi o comunque interessati da dette attività, comprese le vocazioni territoriali e i modelli di sviluppo di volta in volta da promuovere.
  Si segnala, inoltre, che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha ripristinato il limite delle 12 miglia dalla costa per le perforazioni petrolifere in mare. La disposizione stabilisce che i titoli abilitativi già rilasciati siano fatti salvi dall'estensione del limite alle 12 miglia per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. La norma ha vietato nuove attività di trivellazione entro le 12 miglia salvaguardando così le vocazioni proprie delle coste italiane e non vanificando gli investimenti messi in atto da soggetti pubblici e privati, a volte molto consistenti, per lo sviluppo e la promozione del turismo.
  Riguardo la predetta normativa, lo scorso 17 aprile si è tenuto il referendum per decidere se abrogare o meno la parte della disposizione che permette a chi ha già ottenuto concessioni per estratte gas o petrolio da piattaforme
offshore entro 12 miglia dalla costa, di poter rinnovare la concessione fino all'esaurimento del giacimento, che ha avuto esito negativo per il mancato raggiungimento del quorum.
  Con riferimento alle attività sul pozzo «Morena 1» nell'ambito della concessione di coltivazione A.C. - 28 della Società ENI, si comunica che agli atti della competente direzione di questo dicastero risulta che il pozzo in questione non è stato assoggettato a VIA in quanto realizzato prima dell'entrata in vigore della normativa VIA relativa a dette attività (decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1994).
  Per quanto utile si rappresenta, sulla base di notizie reperite sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, che il detto pozzo Morena 1, perforato ed in produzione già dal 1994 e facente parte della concessione in esclusiva dell'ENI, ai sensi della legge n. 136 del 1953, è stato autorizzato a continuare la produzione con provvedimento del Ministero delle attività produttive del 18 giugno 1998.
  Più in generale, in relazione alle vecchie piattaforme non sottoposte a VIA, si osserva che solo nel 1985 è stata emanata una prima direttiva comunitaria recante la disciplina in materia (direttiva 1985/337/CEE, poi sostituita dalla direttiva 2011/92/UE).
  Si fa presente, tuttavia, che le piattaforme per le quali non è stata svolta la valutazione di impatto ambientale, in quanto installate precedentemente all'entrata in vigore della relativa normativa, sono comunque sottoposte, qualora aventi più di uno scarico emissivo, all'autorizzazione integrata ambientale (AIA).
  In particolare, secondo quanto previsto dall'articolo 29-
decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica del rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalle AIA per le piattaforme di produzione a mare, viene effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in coordinamento con gli uffici territoriali competenti del Ministero dello sviluppo economico.
  Al riguardo, peraltro, si segnala che, come recentemente statuito dalla Corte di giustizia Unione europea (sentenza 11 febbraio 2015 nella causa C-531/13), la decisione sul se le trivellazioni esplorative debbano essere sottoposte o meno a VIA spetta ai singoli stati membri, che possono a tal fine fissare soglie e criteri applicativi oppure decidere di valutare singolarmente i vari progetti. Tanto a comprova del fatto che la normativa italiana sia più restrittiva di quella comunitaria secondo la quale la trivellazione finalizzata ad estrarre gas e petrolio per poter determinare la convenienza commerciale del giacimento, non rientra tra i progetti per i quali è sempre obbligatoria la valutazione d'impatto ambientale.
  Quanto riferito testimonia che le problematiche rappresentate dagli interroganti sono tenute in debita considerazione da parte di questo ministero, il quale ha provveduto, e provvederà per il futuro, alle valutazioni di competenza in materia con il massimo grado di attenzione, tenendosi costantemente informato anche attraverso gli altri enti istituzionali competenti.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareGian Luca Galletti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

impatto ambientale

applicazione del diritto comunitario

inquinamento atmosferico