ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11956

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 562 del 04/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: FERRO ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 04/02/2016
TIDEI MARIETTA PARTITO DEMOCRATICO 04/02/2016
PIAZZONI ILEANA CATHIA PARTITO DEMOCRATICO 04/02/2016
MINNUCCI EMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 04/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 04/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11956
presentato da
FERRO Andrea
testo di
Giovedì 4 febbraio 2016, seduta n. 562

   FERRO, CARELLA, TIDEI, PIAZZONI e MINNUCCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   preme agli interroganti segnalare alcune vicende relative alla gestione del comune di Pomezia, ente con 62.422 abitanti della città metropolitana di Roma Capitale;
   una prima questione attiene al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che viene svolto dal Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, risultata aggiudicatrice della gara bandita nel 2014 a seguito della approvazione della determinazione dirigenziale n. 101/DIR 10 del 19 giugno 2014;
   in data 20 agosto 2015 è stato presentato un esposto alla Autorità nazionale anticorruzione circa presunte irregolarità sia nello svolgimento della gara sia nello svolgimento del servizio;
   dalla ricostruzione dei fatti riportati nell'esposto all'Autorità nazionale anticorruzione si evince quanto segue:
    in data 27 luglio 2007, a seguito di una gara d'appalto mediante procedura aperta, tra il comune di Pomezia e l'ATI Consorzio Nazionale Servizi s.c.a.r.l. – Aimeri Ambiente SpA viene stipulato un contratto della durata di 5 anni per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (atto rep. n. 6307);
    alla scadenza del contratto, 5 giugno 2012, seguono ben 4 proroghe, ciascuna della durata di 6 mesi: la prima del 12 settembre 2012 con la sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto rep. n. 6307/2007 (atto rep. n. 8565; la seconda con ordinanza del sindaco n. 39 del 4 dicembre 2012; la terza con ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 4 giugno 2013; la quarta con ordinanza del sindaco n. 37 del 4 dicembre 2013;
    in data 12 dicembre 2013 il consiglio comunale, con proprio atto deliberativo n. 69, approva gli indirizzi generali al capitolato speciale d'appalto per il servizio di igiene urbana per il periodo 2014/2018;
    in data 31 dicembre 2013 con determinazione dirigenziale n. 240, in conformità agli indirizzi approvati dal consiglio comunale, viene approvato il «capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta» per il periodo 2014/2018;
    in data 3 marzo 2014 con determinazione dirigenziale n. 32/DIR 10 si procede ad indire la relativa gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
    in data 28 marzo 2014 si procede alla pubblicazione del relativo bando di gara, fissando al 29 maggio il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
    in data 3 giugno 2014 con determinazione dirigenziale n. 87/DIR 10 si procede in sede di autotutela alla revoca della determinazione dirigenziale n. 32/DIR 10 e all'annullamento di tutti gli atti consequenziali; annullamento che sarebbe stato, per quanto risulta agli interroganti dettato dalla presunta violazione del principio di segretezza dell'offerta economica, in quanto al punto IV.2.1 del bando di gara e al punto 5 dell'articolo 3 parte prima del disciplinare di gara, fra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante aveva richiesto che per le offerte migliorative fosse indicato anche il relativo valore economico;
    in data 19 giugno 2014, con determinazione dirigenziale n. 101/DIR 10, si procede alla approvazione degli atti per indire una nuova gara d'appalto, sempre mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37, ed articolo 55, comma 53, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
    in data 26 gennaio 2015 con determinazione dirigenziale n. 15/DIR 10 si procede alla approvazione dei verbali di gara e alla aggiudicazione definitiva del servizio in questione;
    in data 20 marzo 2015 viene stipulato tra il comune di Pomezia ed il Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, risultata aggiudicatrice della gara, e la consorziata esecutrice appalto Formula Ambiente cooperativa sociale, il relativo contratto atto rep. n. 9210;
    in data 20 luglio 2015 il consigliere comunale Schiumarini Omero presenta una interrogazione scritta con la quale chiede di avere dei chiarimenti in merito a presunti inadempimenti contrattuali da parte della ditta appaltatrice con specifico riferimento a: 1) mezzi e strumentazioni utilizzati per lo svolgimento del servizio che sembrerebbero non conformi a quelli previsti dal relativo capitolato speciale d'appalto; 2) mancato rispetto del termine di 60 giorni (articolo 11, comma 1 capitolato speciale d'appalto) entro il quale indicare la sede operativa di un centro di trasbordo dei rifiuti; 3) mancato allestimento entro 60 giorni (articolo 11, comma 3 capitolato speciale d'appalto) di due sedi operative, una a Pomezia ed una a Torvajanica; 4) mancata realizzazione di un idoneo lavaggio per i mezzi e le attrezzature di lavoro; 5) mancato rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, comma 15 circa una facile individuazione dei mezzi utilizzati per il servizio; 6) mancato rispetto della previsione di cui all'articolo 58, comma 4, lettera h), relativa alla attivazione, nel periodo estivo, nella zona centrale di Torvajanica del servizio di spazzamento manuale in orario pomeridiano; 7) mancata attivazione, entro i termini contrattuali, del servizio telefonico agli utenti, meglio denominato «gestione numero verde»; 8) mancata comunicazione (mensile) relativo alla manutenzione e pulizia dei mezzi; 9) mancato rispetto dell'obbligo di dotare gli automezzi di GPS; 10) mancata redazione della carta dei servizi;
    in data 21 luglio 2015, con determinazione dirigenziale n. 147/DIR 10, viene disposto dalla stazione appaltante il rinvio dell'attivazione del sistema di raccolta differenziata di rifiuti porta a porta nella zona A (Pomezia centro, Collefiorito, Nuova Lavinium), previsto per il 21 luglio 2015, sino a data da definirsi;
    in data 28 luglio 2015 con determinazione dirigenziale n. 150/DIR 10 viene approvata, su richiesta dell'impresa appaltatrice Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa/Formula Ambiente, una variante relativa all'utilizzo di un parco mezzi diverso da quello offerto in sede di gara;
    in data 4 agosto 2015, durante la seduta del consiglio comunale, l'assessore Sbizzera Lorenzo nel rispondere all'interrogazione presentata dal consigliere Schiumarini, dichiara che una serie di adempimenti contrattuali, previsti a carico dell'impresa appaltatrice, non sono stati posti in essere in quanto concordati precedentemente con l'amministrazione, specificando che alcuni di essi sono stati oggetto della variante approvata con determinazione dirigenziale n. 28 luglio 2015; tutto ciò premesso l'interrogante ravvisa le seguenti criticità:
     a) il mancato rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 in materia di «ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti», che al comma 4 prevede che «le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte»;
     b) il mancato rispetto di tutta una serie di adempimenti contrattuali;
     c) una valutazione delle offerte tecniche quanto meno «singolare», atteso che delle tre partecipanti alla gara solamente il Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa supera con il punteggio di 58,38 la soglia minima di «sbarramento», fissata a 45 punti, che gli ha consentito di essere l'unica concorrente avente diritto all'apertura dell'offerta economica; delle altre 2 imprese, la Teknoservice s.r.l. ottiene 7,22 punti e la ATI Senesi — DHI 13,28;
     d) il ribasso presentato dal Consorzio nazionale servizi, società cooperativa dello 0,13 per cento sull'importo posto a base d'asta, conseguentemente, non può essere comparato con le altre offerte economiche che; come sopra detto, non sono state esaminate;
     e) vi sarebbe stata una non corretta applicazione dell'articolo 311 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (che norma le varianti introdotte dall'appaltante), che di fatto ha determinato un sostanziale ridimensionamento di quanto offerto dal Consorzio nazionale servizi con l'offerta tecnica, che era stata determinante al fine della valutazione del medesimo Consorzio e del conseguente superamento della soglia di «sbarramento», il tutto con probabili vantaggi in favore della ditta aggiudicatrice;
   infine, il Consorzio Nazionale Servizi, attraverso alcune sue affiliate quali Formula Ambiente, la 29 Giugno Cooperativa Sociale arl onlus e la 29 Giugno Servizi Società cooperativa di produzione e di lavoro, risulta coinvolto nell'inchiesta «mafia capitale», avviata dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, che ha messo in luce gli intrecci fra il mondo delle cooperative, ambienti mafiosi, criminalità organizzata ed ambienti politici capitolini, fatto già evidenziato nell'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4/07402 del 22 dicembre 2014, presentata dal deputato Baroni Massimo Enrico;
   un secondo aspetto che, ad avviso degli interroganti, merita l'attenzione del Governo è connesso al rispetto della normativa concernente gli affidamenti diretti «sotto soglia» di cui all'articolo 125, comma 13, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   la disposizione in questione stabilisce che «nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia»;
   l'articolo 29, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in riferimento ai metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici, stabilisce che «nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dalla osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato»;
   il comune di Pomezia, con deliberazione di giunta comunale n. 176 del 10 settembre 2014, ha approvato il «piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016» (P.T.P.C.) nonché il «programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016» (P.T.T.I.);
   l'Allegato A «Processi Rischi Misure» al P.T.P.C. nell'area di rischio «Affidamento di lavori, e servizi e forniture» individua per i seguenti procedimenti i rischi specifici da prevenire:
    4 «procedura negoziata e affidamento diretto fuori dai casi consentiti»:
     a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o di altre forme di affidamento diretto laddove, invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto;
     b) frazionamento artificioso degli appalti finalizzato ad eludere la norma sulla soglia limite per l'uso della procedura negoziata o delle procedure;
    7 «affidamenti diretti o tramite gara ufficiosa sotto la soglia stabilita dall'articolo 125 Codice dei Contratti»:
     a) abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste;
     b) mancata rotazione delle ditte da invitare alle gare ufficiose;
   il comune di Pomezia con deliberazione di giunta comunale n. 16 del 18 marzo 2014 ha individuato il responsabile della prevenzione e della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012 nonché il responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013, nella figura del segretario comunale;
   al riguardo, si evidenzia quanto segue:
    in data 15 ottobre 2014 il dirigente del settore lavori pubblici ha adottato le determinazioni n. 312/2014, n. 313/2014 e 314/2014, aventi ad oggetto «lavori di completamento della strada di collegamento tra Via F.lli Bandiera e Via del Mare»;
    i lavori in questione sono stati affidati tutti alla ditta Fiorentini Appalti s.r.l. attraverso la procedura di cui all'articolo 125, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero attraverso la procedura del cottimo fiduciario;
    gli importi dei suddetti affidamenti sono pari rispettivamente ad euro 37.897,31, euro 38.210,14 ed euro 37.966,95, I.V.A. esclusa, quindi rientranti tutti nella fattispecie disciplinata dall'articolo 125, comma 8, sopra richiamato, il quale prevede che «per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento»;
    dalle determinazioni in questione non viene evidenziato se i suddetti affidamenti siano stati valutati quali lavori complementari ai sensi dell'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non compresi nel progetto iniziale «Lavori di completamento della strada di collegamento tra Via F.lli Bandiera e Via del Mare» e se a seguito di una circostanza imprevista siano diventati necessari all'esecuzione dell'opera;
   in data 28 novembre 2014 viene presentata una interrogazione diretta al sindaco e al segretario generale, in qualità di responsabile della prevenzione e della corruzione nonché di responsabile della trasparenza, con la quale si chiede di conoscere:
    se, in merito alle suddette determinazioni dirigenziali, sia stata effettuata dal responsabile della prevenzione e della corruzione la verifica del rispetto di quanto stabilito nel piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 e nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, adottati dal comune di Pomezia con deliberazione di giunta comunale n. 176 del 10 settembre 2014;
    se il responsabile della prevenzione e della corruzione abbia riscontrato eventuali ulteriori procedure che potrebbero risultare in contrasto con quanto previsto da P.T.P.C., con particolare riferimento alle prescrizioni relative agli affidamenti diretti di lavori di cui all'Allegato A «Processi Rischi Misure» – Area di Rischio «Affidamento di lavori, e servizi e forniture» processo 4 – lettera a) e b) e 7 – lettera a) e b);
   in data 23 dicembre 2014 con nota protocollo n. 113357 il segretario generale rispondendo all'interrogazione in oggetto, non entrando in merito alle questioni poste, rinvia alla relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa che verrà redatto a gennaio 2015;
   in data 22 dicembre 2015 con nota protocollo n. 111266 il segretario generale, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 142 del TUEL e dal regolamento comunale sui controlli interni, redige una «relazione sul controllo successivo regolarità amministrativa del I e II quadrimestre 2015», nella quale afferma quanto segue «dalle risultanze del controllo emerge che rispetto al controllo di regolarità amministrativa effettuato nell'anno 2014, non si è registrato un significativo miglioramento complessivo della qualità degli atti prodotti, né una maggiore conformità agli indicatori di controllo riportati nelle schede utilizzate nell'anno 2014;
   una terza questione riguarda le modalità e i criteri per l'accesso ai fondi stanziati per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili;
   il decreto-legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito dalla legge n. 64 del 6 giugno 2013, avente ad oggetto «disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali», ha fissato le modalità e i criteri attraverso i quali le pubbliche amministrazioni potessero accedere al fondo stanziato per il rimborso dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; nello specifico:
    all'articolo 1 «sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali:
     a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
     b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni;
     c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000»;
   all'articolo 1-bis «sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all'articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
   all'articolo 6, comma 1, avente ad oggetto «altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni» testualmente si prevede: «i relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti»;
   in data 6 giugno 2013 il subcommissario prefettizio di Pomezia, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 35 del 2013, emanava la deliberazione n. 111 avente ad oggetto «criteri e linee di indirizzo per la predisposizione delle transazioni ex articolo 239 del decreto legislativo n. 163/2006»;
   in data 24 giugno 2013 la giunta comunale con deliberazione n. 126, revocando l'atto del subcommissario prefettizio, fissava nuovi criteri per l'applicazione del decreto-legge n. 35 dell'8 aprile 2013;
   in data 26 giugno 2013 il dirigente del servizio finanziario del comune di Pomezia, con nota protocollo n. 54809 inviata al sindaco, alla giunta, al collegio dei revisori dei conti e per conoscenza al segretario generale, denunciava la criticità della deliberazione assunta dalla giunta il 24 giugno, evidenziando la non rispondenza dei criteri fissati con quelli previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013;
   in data 3 luglio 2013 protocollo n. 57015 il sindaco inviava una nota di risposta al responsabile del servizio finanziario, con la quale, manifestando la propria sorpresa in merito al comportamento dello stesso, denunciava la mancanza di professionalità e diligenza richiesta a chi ricopre incarichi dirigenziali, richiamando precedenti atti amministrativi sui quali il dirigente stesso non avrebbe operato con la stessa professionalità e diligenza, tanto che la giunta con deliberazioni n. 125 e 128 del 2013 ha proceduto all'annullamento di quegli atti; la nota termina mettendo in discussione lo stesso rapporto fiduciario che deve sussistere tra dirigente e capo dell'amministrazione;
   sempre in data 3 luglio 2013 con protocollo n. 57017, il collegio dei revisori dei conti inviava una nota al sindaco, alla giunta comunale, al dirigente dei servizi finanziari, al segretario generale, con la quale in merito alla deliberazione di giunta comunale n. 126 del 24 giugno 2013 evidenziava quanto segue: «non sembra evincersi dal decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, convertito con legge n. 64 del 6 giugno 2013, la possibilità di operare con discrezionalità»;
   in data 11 settembre 2013 la commissione consiliare trasparenza, controllo e garanzia invitava il dirigente dei servizi finanziari a riferire in merito alle modalità di liquidazione della prima parte del prestito pari a 28 milioni di euro; in quella seduta il dirigente dei servizi finanziari mostrava ai componenti della commissione atti, lettere ed e-mail con le quali la giunta indicavano allo stesso le modalità e l'elenco dei creditori da liquidare;
   in data 24 settembre 2013, durante una nuova riunione della Commissione trasparenza, controllo e garanzia, preso atto delle dichiarazioni del dirigente dei servizi finanziari, delle diverse note a firma dello stesso e di quella dei revisori dei conti del 3 luglio 2013, veniva presa la decisione di inoltrare la suddetta documentazione, nonché i relativi verbali della Commissione agli organi competenti al fine di fare chiarezza nella applicazione della normativa in questione;
   in data 15 ottobre 2013, in attuazione di quanto determinato dalla Commissione trasparenza con nota n. 87191/ComTra del 15 ottobre 2013 la documentazione sopra richiamata viene inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Corte dei Conti, alla prefettura di Roma, alla Cassa depositi e prestiti, alla procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri;
   sembrerebbe evidenziarsi da parte dell'amministrazione comunale di Pomezia un mancato rispetto delle procedure e dei criteri fissati dal decreto-legge n. 35 del 2013 nel procedere ai pagamenti dei debiti certi ed esigibili della pubblica amministrazione alla data del 31 dicembre 2012 e ciò sembrerebbe aver determinato una conflittualità tra il dirigente dei servizi finanziari del comune e l'amministrazione comunale, nonché una presa di posizione da parte dei revisori dei conti che vede mettere in dubbio l'operato dell'amministrazione comunale –:
   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa;
   alla luce delle anomalie e delle criticità sopra descritte, se il Governo non ritenga che sussistano i presupposti per promuovere una indispensabile e mirata verifica da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica della ragioneria generale dello Stato al fine di fare chiarezza in ordine alla situazione contabile e finanziaria dell'ente e all'operato dell'amministrazione comunale. (4-11956)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro la criminalita'

debito

concessione di servizi