ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11951

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 562 del 04/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 04/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 04/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11951
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Giovedì 4 febbraio 2016, seduta n. 562

   CIRIELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   il sistema sanzionatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sui contributi previdenziali omessi o versati in ritardo, vigente ante 2000 prevedeva, oltre agli interessi legali, multe pari al 200 per cento;
   tale sistema ha subito profonde modifiche con la legge finanziaria del 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) e, in particolare, con l'articolo 116, il cui comma 18 ha disposto che «Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.»;
   successivamente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7981 del 5 aprile 2006, ha precisato che il sistema sanzionatorio più grave previsto dal citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 si applica, alla stregua del nuovo articolo 116, comma 18, della legge n. 388 del 2000, ai «crediti accertati e in essere al 30 settembre 2000», considerando tali quelli ammessi espressamente nella denuncia resa dal contribuente prima di detta data;
   con tale sentenza la Corte di Cassazione, ribaltando un precedente orientamento giurisprudenziale, cassava la decisione di merito che aveva applicato il regime sanzionatorio più favorevole previsto dalla recente legge n. 385 del 2000, sul presupposto della notifica della cartella esattoriale in epoca successiva al settembre 2000;
   l'intervento della Cassazione ha avuto ricadute più che pesanti su coloro che, anche per mancanza di disponibilità immediata di liquidità, si sono ritrovati nell'impossibilità di chiudere la propria posizione debitoria nei confronti dell'Inps a causa della «riattivazione» del regime sanzionatorio più sfavorevole;
   la citata sentenza ha altresì pregiudicato le società cessate, per le quali la legge invece non si è pronunciata, provocando un evidente vuoto normativo e quelle che, a parte la difficoltà di pagare ingenti somme, non potrebbero comunque più beneficiare del cosiddetto «credito contributivo» previsto dalla legge;
   l'evidente disparità di trattamento determinata dal tempo (crediti accertati e in essere o non accertati al 30 settembre 2000) e dalla pronta disponibilità di liquidità si pone in palese contrasto, a giudizio dell'interrogante, con la Carta Costituzionale e, in particolare, con gli articoli 3 e 53 –:
   se il Ministro sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, quali urgenti iniziative di competenza ritenga opportuno adottare per evitare che l'interpretazione giurisprudenziale provochi situazioni discriminatorie e se non ritenga opportuno assumere iniziative normative volte a riaprire i termini per quanti non hanno potuto beneficiare della possibilità di sanare la propria posizione debitoria, peraltro nel frattempo ulteriormente aggravatasi, anche al fine di salvaguardare realtà occupazionali e garantire più certe entrate nel bilancio dello Stato. (4-11951)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

premio d'assicurazione

credito