ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11942

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 562 del 04/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: FONTANA GREGORIO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 04/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 04/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11942
presentato da
FONTANA Gregorio
testo di
Giovedì 4 febbraio 2016, seduta n. 562

   GREGORIO FONTANA. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, contenente «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno», convertito, con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146 (Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2014, n. 245; entrata in vigore del provvedimento 23 agosto 2014) a seguito di emendamento presentato dal sottoscritto, si dispone quanto segue: «Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali»;
   il provvedimento di cui sopra è stato adottato in quanto la pistola elettrica Taser contribuisce a ridurre i rischi per l'incolumità personale degli agenti e allo stesso tempo a ridimensionare drasticamente il numero delle vittime nelle operazioni di pubblica sicurezza, come dimostra l'esperienza dei differenti Paesi nei quali tale arma è già in dotazione;
   da parte di associazioni delle forze dell'ordine viene da tempo sollecitata l'adozione di procedure idonee a fornire agli operatori della pubblica sicurezza armi non letali, che consentano all'agente di contrastare comportamenti aggressivi e criminali senza esporsi alle nefaste conseguenze che possano derivare dall'uso di armi da fuoco;
   recenti episodi di cronaca dimostrano l'utilità di prevedere la possibilità per i privati di disporre di una tale arma nella propria abitazione, al fine di avere la possibilità di contrastare eventuali aggressioni e intrusioni, senza mettere a repentaglio la vita altrui;
   la pistola Taser è da considerarsi, in base alla normativa italiana, arma propria diversa dall'arma da fuoco, per cui la sua detenzione e il suo utilizzo da parte di privati soggiacciono alla medesima disciplina prevista per quel tipo di arma;
   la suddetta pistola è di difficile reperibilità italiana e non risultano, al momento, regole o protocolli per il suo acquisto, la sua detenzione e il suo uso –:
   quali iniziative abbia adottato il Ministro per dare attuazione a quanto disposto nel citato articolo 1-bis del decreto legge n. 119 del 2014;
   se il Ministro non ritenga opportuno attivarsi, per quanto di propria competenza, affinché venga fatta chiarezza in merito all'acquisto, alla detenzione e all'utilizzo della pistola Taser, in quanto arma propria diversa dall'arma da fuoco, in modo da consentire ai privati di tenerla nella propria abitazione, al fine di proteggere la propria o altrui incolumità nonché i beni propri o altrui, in presenza di minacce e aggressioni, in alternativa alle tradizionali armi da fuoco. (4-11942)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

arma non letale

armi da fuoco e munizioni

mortalita'