ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11933

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 561 del 03/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: GALLINELLA FILIPPO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 03/02/2016
L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 03/02/2016
PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 03/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 03/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11933
presentato da
GALLINELLA Filippo
testo di
Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561

   GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE e PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   la normativa in materia di indicazione in etichetta delle informazioni riguardanti i prodotti privi di glutine è recata dal regolamento (CE) n. 41/2009 relativo alla composizione e alla etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine, che a decorrere dal 20 luglio 2016 sarà abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione della Commissione n. 828/2014 recante prescrizioni riguardanti l'informazione dei consumatori sull'assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti;
   il suddetto regolamento di esecuzione sancisce il principio secondo il quale un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe poter recare una etichettatura indicante l'assenza di glutine sempre che siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al vigente regolamento (UE) n. 1169/2011;
   in particolare, come recita la circolare MiSa DGSAN 0006989-P-14/03/2010 relativamente alla dizione «senza glutine» in etichetta, le informazioni apposte sulle etichette degli alimenti non devono in alcun caso indurre in errore il consumatore magari evidenziando che un dato prodotto possieda particolari caratteristiche quando, di fatto, tutti i prodotti analoghi, per loro natura possiedono quelle stesse caratteristiche;
   a parere dell'interrogante la dicitura «senza glutine» sarebbe pertanto da apporsi solo nei casi in cui tale assenza non risulti scontata e non certo quindi su prodotti, come ad esempio confezioni di lenticchie secche messe in vendita in confezioni monoingrediente e non processate, posto che tale legume è naturalmente privo di glutine;
   con riferimento all'esempio di cui sopra appare evidente la violazione di quanto sancito all'articolo 7 del regolamento (UE) 1169/2011 poiché l'etichetta, evidenziando in modo esplicito l'assenza di glutine, sembra suggerire particolari caratteristiche a questo specifico tipo di prodotto, quando tutte le lenticchie, per loro natura, non possiedono glutine –:
   di quali ulteriori elementi dispongano in riferimento a quanto espresso in premessa e se ritengano che la dicitura «senza glutine» apposta in una confezione di lenticchie non processate e vendute in confezione monoingrediente sia corretta o meno e, in questo ultimo caso come intendano intervenire. (4-11933)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

informazione del consumatore

sanita' pubblica

etichettatura