ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11889

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 559 del 01/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: FRACCARO RICCARDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 01/02/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 01/02/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11889
presentato da
FRACCARO Riccardo
testo di
Lunedì 1 febbraio 2016, seduta n. 559

   FRACCARO. — Al Ministro dell'interno . — Per sapere – premesso che:
   con la legge regionale del 9 dicembre 2014 pubblicata sull'edizione straordinaria n. 1 del Bollettino unico regionale n. 49/I-II ed entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il consiglio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ha modificato la legge regionale n. 1 del 1993 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino-Alto Adige) con l'obiettivo di migliorare gli strumenti referendari a disposizione dei cittadini per partecipare alle scelte politiche comunali. I comuni della regione avrebbero dovuto recepire le disposizioni entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di pubblicazione;
   con la predetta legge regionale n. 11 del 2014 sono stati introdotti nell'ordinamento dei comuni della regione: il referendum confermativo a quorum zero per le modifiche agli statuti comunali; l'opuscolo informativo per le votazioni comunali, una soglia massima per il quorum di partecipazione (30 per cento per i comuni con meno di 5.000 abitanti e 25 per cento per i comuni con più di 5.000 abitanti). È stato inoltre abbassato il numero massimo di elettori per richiedere un referendum (1 per cento degli aventi diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale per i comuni con più di 20.000 abitanti) ed è stato definito un termine di almeno 6 mesi per la raccolta delle firme;
   l'articolo 82 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige (TULROC) prevede che qualora i comuni, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, o quando non siano in grado di adottarli a causa dell'obbligo di astensione in capo alla maggioranza dei componenti il consiglio o la giunta comunale, la giunta provinciale vi provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi di urgenza;
   alla data del 25 gennaio 2016 gli organi elettivi dei comuni di Pergine Valsugana (Tn), Rovereto (Tn) e Bressanone (Bz), rispettivamente con popolazione di 21.155, 38.905 e 21.384 residenti, non hanno ancora recepito le disposizioni obbligatorie della menzionata legge regionale n. 11 del 2014 non rispettando quindi il termine perentorio del 9 dicembre 2015;
   nonostante l'inadempienza dei comuni di Pergine Valsugna, Rovereto e Bressanone e l'assenza di richieste di deroga riconducibili a casi di urgenza per il mancato recepimento della legge regionale n. 11 del 2014, in data 25 gennaio 2016 non risulta che la provincia autonoma di Trento e la provincia autonoma di Bolzano abbiano intrapreso provvedimenti per assicurare l'ottemperanza alla legge regionale n. 11 del 2014 come previsto dall'articolo 82 del TULROC;
   lo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'articolo 54, comma 1, n. 5, prevede che spetta alla giunta provinciale: la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli. Restano, tuttavia, riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
   il mancato intervento della giunta della provincia autonoma di Trento e della giunta della provincia autonoma di Bolzano, a differenza di quanto previsto dall'articolo 82 del TULROC e dall'articolo 54 dello statuto di autonomia, che attribuiscono alla giunta provinciale il compito di vigilanza e di tutela sulle amministrazioni comunali e il potere di intervenire in caso di inadempienze e irregolarità, determina una situazione di pericolo per lo stato di diritto a causa della facoltà concessa alle amministrazioni comunali di svincolarsi dalla legge regionale n. 11 del 2014 che, nel caso di specie, disciplina i diritti politici fondamentali a livello locale;
   sulla base dell'interpretazione logico-sistematica delle citate disposizioni, lo Stato – tramite i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano – a parere dell'interrogante deve adottare i provvedimenti per la nomina del commissario ad acta affinché proceda con l'adozione degli obblighi previsti dalla legge regionale n. 11 del 2014 –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e se non ritenga di dover valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri di competenza, sulla base del richiamato articolo 54 dello statuto speciale della regione. (4-11889)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

comune

amministrazione locale

diritti politici